Cassation court allows appeal against inadmissibility of state sponsorship admission request via opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by a lawyer against the Rome Court of Appeal's decision to declare an admission request for state sponsorship inadmissible. The lower court rejected the request because no specific remedy existed for contesting the denial under Article 126, paragraph 3 of D.P.R. 115/2002. The Supreme Court ruled that the opposition procedure under Article 170 of the same regulation constitutes the appropriate remedy, thereby overturning the lower court's dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 d.p.r. 115/2002; Art. 126, comma 3, d.p.r. 115/2002: The opposition procedure under Article 170 of D.P.R. 115/2002 constitutes the valid remedy for contesting a denial of admission to state sponsorship, even when no specific statutory appeal is explicitly provided for such decrees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27359-2019 proposto da: MBAYE BATHIE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - Intimato - avverso il decreto n. R.G. 8522/2018 della CORTE D'APPELLO dí ROMA, depositato il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Il ricorrente, a seguito del rigetto da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma della sua istanza di ammissione al patrocinio dello Stato in relazione alla proposizione del ricorso per Cassazione, ha presentato domanda di ammissione alla Corte d'appello di Roma.
La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda e avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.p.r. 115/2002. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata il 29 maggio 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione. Contro l'ordinanza Mbaye Bathie ricorre per Cassazione. L'intimato Ministero di giustizia non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e/o mancata applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 84, 127 e 170 d.p.r. 115/2002, ex art. 360, n. 3 c.p.c.".
Il motivo è manifestamente fondato. La Corte d'appello ha ritenuto di dichiarare inammissibile il ricorso per opposizione "non essendo prevista alcuna forma di impugnazione del decreto ex art. 126, comma 3, del d.p.r. 115/2002". Il giudice non ha considerato che, pur non essendo previsto un espresso rimedio per contestare il decreto di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta ai sensi del comma 3 dell'appena richiamato art. 126, questa Corte ha individuato nell'opposizione di cui all'art. 170 del d.p.r. 115/2002 il rimedio proponibile avverso tale provvedimento di diniego (cfr. ad esempio Cass. 6068/2019).
Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Ric. 2019 n. 27359 sez. M2 - ud. 04-11-2020 -2-
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 4 novembre 2020. DEPO9TASO CASCELLER