Cassation court dismisses appeal regarding apparent payment defense and evidence availability violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims of omitted fact examination and violation of evidence availability principles. The appellate court correctly evaluated the full correspondence and testimonies to establish the appearance of rights and the creditor's fault. The court upheld the lower judgment based on the unassailable prudent appreciation of these facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: The Court of Cassation may reject an appeal alleging omitted examination of decisive facts or violation of evidence availability if the appellate court's reasoning, based on the full correspondence and testimonial evidence, constitutes a prudent and unassailable appreciation of the appearance of rights and the creditor's fault.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26327-2019 proposto da: HAE SUNG INTERNATIONAL CO LTD, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA CRISTINA ALEMANNO; - ricorrente - contro GRUPPO UNIESSE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GLORI N. 30, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA SPADARO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO DINOIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 295/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. RITENUTO CHE 1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1248/2016, accoglieva la domanda della società Hae Sung International Co. Ldt. e condannava la convenuta Gruppo UNIESSE s.p.a. a pagare la somma di euro 54.756.
2. La sentenza era impugnata da Gruppo UNIESSE e la Corte d'appello di Brescia, con sentenza 14 febbraio 2019, n. 245, ha accolto l'appello e ha dichiarato "liberatorio il pagamento eseguito da Gruppo UNIESSE al creditore apparente" e conseguentemente ha rigettato la domanda formulata in primo grado da Hae Sung International. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società Hae Sung International Co. Ltd. Resiste con controricorso la società Gruppo Uniesse s.p.a. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.": la Corte d'appello, nell'esaminare la corrispondenza intercorsa tra le parti, ha omesso di considerare i documenti prodotti sub 6 e 8 del fascicolo di primo grado della ricorrente, documenti nei quali quest'ultima aveva esattamente indicato e trascritto le coordinate bancarie corrette. Il motivo è inammissibile. La ricorrente lamenta l'omesso esame di due documenti. La Corte d'appello, va rilevato, ha considerato il complesso della corrispondenza intercorsa tra le Ric. 2019 n. 26327 sez.
M2 - ud. 04-11-2020 -2- parti facendo preciso riferimento, oltre che alla "email del 10 novembre 2011", alle successive mali del 15 novembre 2011 e del 18 novembre 2011, ritenendo che dal complesso di tale scambio di mali la società UNIESSE fosse stata indotta in errore. La Corte d'appello, poi, ha valutato non soltanto lo scambio di corrispondenza, ma le dichiarazioni testimoniali, dalle quali risulta che UNIESSE aveva provveduto a chiamare telefonicamente la società coreana al fine di avere un colloquio diretto e che tale contatto diretto non fu possibile per fatto esclusivo della Hae Sung.
La Corte d'appello, sulla base del proprio prudente apprezzamento (prudente apprezzamento insindacabile da parte di questa Corte di legittimità ove, come nel caso di specie, motivato), ha quindi ritenuto sussistenti tutti gli elementi dell'apparenza che giustificavano il pagamento effettuato dal gruppo UNIESSE.
b) Il secondo motivo contesta "nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c. e per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.)", per avere la Corte d'appello fondato la colpa della creditrice su una circostanza ("l'indirizzo mail oggetto di attacchi di pirateria informatica era quello della società creditrice che avrebbe dovuto effettuare controlli sul proprio sistema per evitarli") ritenendola provata, quando era invece totalmente sfornita di prova, così violando l'art. 115 c.p.c., che "vieta di fondare la decisione su prove immaginarie", e l'art. 132 c.p.c., non avendo la Corte d'appello motivato il proprio convincimento.
Il motivo è inammissibile, in quanto l'affermazione della Corte d'appello valorizzata dalla ricorrente è affermazione resa ab abundantiam, che non incide sulla ratio decidendi della Ric. 2019 n. 26327 sez. M2 - ud. 04-11-2020 -3- decisione, basata sulla sussistenza degli elementi dell'apparenza di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c. e sul comportamento colpevole della Hae Sung che, a fronte delle richieste di informazioni di UNIESSE, non è stata disponibile ad una comunicazione verbale, in grado di chiarire la questione. II. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 4 novembre 2020. ut:«2()SiTAPO IN