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Ordinanza — n. 26135/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming voluntary jurisdiction procedures exempt appeal court costs under Article 91 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26135/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Roberto Castuccio's cassation appeal inadmissible against the dismissal of his request to revoke the condominium administrator. Castuccio argued that voluntary jurisdiction proceedings are exempt from the cost regulations of Articles 91 and following of the Code of Civil Procedure. The court rejected this, citing established precedent that such procedures remain subject to the general principle of cost allocation based on the outcome.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 360-bis n. 1 c.p.c.: The procedure for the revocation of a condominium administrator is subject to the regulation of costs under Article 91 of the Code of Civil Procedure, and a cassation appeal against a decision ordering costs is admissible.

Parole chiave

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condominium administrator revocation voluntary jurisdiction procedure court costs allocation cassation appeal admissibility Article 91 Code of Civil Procedure condono delle spese procedurali ritiro della domanda di revisione esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. Si sostiene che il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, in quanto procedimento di volontaria giurisdizione, si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli artt.
Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/02
Nulla sulle spese Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R.
art. 91 c.p
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 20957 del 2003
Sulla scia di Cass. S.U., n. 20957 del 2003, la giurisprudenza della Corte è concorde e univoca nel riconoscere che il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art.
Cass. n. 28331/2017
Cass. n. 4696/2020
Cass. n. 15995/2017
Cass. n. 25682/2020
c.c.» (Cass. n. 25682/2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA cvo c-(1- sul ricorso 2644-2020 proposto da: CASTUCCIO ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Zaccone; - ricorrente - contro CAVIGLIANI CARLO; - intimato - avverso l'ordinanza della CORTE d'APPELLO DI MILANOdepositata il 27/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Castuccio Roberto, condomino del condominio sito in Vigevano, via Donizetti 6, ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza della Corte d'appello di Milano, di rigetto del reclamo dal medesimo proposto contro il provvedimento del Tribunale di Pavia, con il quale era stata rigettata l'istanza di revoca dell'amministratore del condominio Cavigliani Carlo. t;\13 La Corte d'appello, nel rigettare il reclamo, ha condannato il Castuccio al pagamento delle spese della fase.

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. Si sostiene che il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, in quanto procedimento di volontaria giurisdizione, si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c. in materia di spese processuali. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. Cavigliani Carlo è rimasto intimato. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Sulla scia di Cass. S.U., n. 20957 del 2003, la giurisprudenza della Corte è concorde e univoca nel riconoscere che il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. (Cass. n. 28331/2017; n. 4696/2020; n. 15995/2017): «avverso il decreto con il quale la Corte d'appello, nel decidere sull'istanza di modifica o revoca del decreto in tema di revoca di un amministratore di condominio, condanna una parte al pagamento delle spese è ammissibile il ricorso per cassazione, in applicazione del criterio generale della soccombenza, il quale si riferisce ad ogni tipo di processo senza distinzioni di natura e di rito e, pertanto, anche al procedimento camerale azionato in base agli artt. 1129, comma 11, c.c. e 64 disp. att. c.c.» (Cass. n. 25682/2020).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2019 n. 14990 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 aprile 2021. DEPO