Italian court declares appeal inadmissible regarding inheritance reduction prescription start date. The court rejects the argument that prescription begins upon acceptance of inheritance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible under Article 360-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the prescription period for inheritance reduction should start from accepting the inheritance rather than the date of death, citing the sister's renunciation. The court rejected this, ruling that the reserved quota is calculated based on the situation at the moment of succession opening, not subsequent renunciations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis n. 1 c.p.c.; In necessary succession matters, the reserved quota for each category and individual heir is determined based on the situation existing at the moment of succession opening, not the situation resulting from the non-exercise of the reduction action due to renunciation or prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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± ORDINANZA -c.u Ct sul ricorso 2176-2020 proposto da: ROSSI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'DOMENICO CHINDAMO; - ricorrente - contro ROSSI EMANUELA ANTONIA, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO GIORDANO; controricorrente - avverso la sentenza n. 1177/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Verbania, con sentenza poi confermata in grado d'appello dalla Corte d'appello di Torino, rigettava la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da Rossi Antonio nei confronti di Rossi Emanuela Antonia, domanda proposta con citazione del 15 marzo 2017 in relazione a una donazione effettuata in favore della convenuta dal comune genitore Rossi Mario.
La Corte d'appello, così come il giudice di primo grado, individuava il dies a quo del decorso del termine dell'azione di riduzione dalla data dell'aperta successione, coincidente con il giorno 3 aprile 2006. A questo fine richiamava la giurisprudenza di legittimità, la quale aveva riconosciuto che la prescrizione dell'azione di riduzione decorre dall'accettazione del chiamato solo in relazione alle disposizioni testamentarie lesive della legittima, mentre decorre dalla data della morte per le donazioni (Cass., S.U., n. 20644/2004). Per la cassazione della sentenza Rossi Antonio propone ricorso affidato a un unico motivo, con il quale rimprovera alla Corte d'appello di non avere correttamente applicato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite.
Infatti, la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere conto che, nella specie, la sorella donataria aveva rinunciato all'eredità; quindi l'attuale ricorrente aveva potuto rendersi conto della lesione solo dal momento in cui aveva accettato l'eredità del padre. Rossi Emanuela Antonia ha resistito con controricorso. La causa è stata chiamata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n.1 c.p.c.
A prescindere dalla questione della decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione di una donazione, correttamente stabilita con la sentenza impugnata dalla data della morte del donante, la pretesa del ricorrente, di spostarne in avanti la decorrenza nel caso di specie, sembra muovere dall'assunto che la lesione si sia verificata in conseguenza della rinuncia all'eredità da parte di altro legittimario gratificato con donazione. L'assunto implica che la misura della quota di riserva del legittimario si sia modificata per effetto della rinuncia: ciò che è in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, Ric. 2020 n. 02176 sez.
M2 - ud. 29-04-2021 -2- secondo cui «In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari» (Cass. S.U., 13429/2006). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente elle spese del giudizio, che liquida nell'importo di € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 DE 3fr O ' zie\ ). ii