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Ordinanza — n. 26133/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court nullifies appeal judgment for failure to integrate creditor's participation in partition suit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26133/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the second-instance judgment null and void due to the failure to integrate the participation of the registered creditor, Serit, in the appeal proceedings. Although the creditor had been summoned in the first instance, the appellate court proceeded without ordering their intervention, violating procedural requirements for partition actions. Consequently, the court quashed the appeal decision and remanded the case to the Court of Appeal of Palermo for a new hearing with proper representation.

Regesto Legislator

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Art. 1113 c.c.; Art. 331 c.p.c.: In partition proceedings, a registered creditor who exercised the right to intervene in the first instance must be formally cited in the appeal; failure to integrate their participation renders the second-instance judgment null.

Parole chiave

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partition of co-ownership nullity of judgment integration of contradiction registered creditor appeal procedure purgazione delle ipoteche ipoteca quota di comproprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 1113 c.c.
Art. 331 c.p.c.
Se il creditore iscritto, già intervenuto in primo grado non sia stato citato in appello, occorre pertanto disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (Cass.
art. 331 c.p
Se il creditore iscritto, già intervenuto in primo grado non sia stato citato in appello, occorre pertanto disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7485/1991
Cass. n. 15994/2020
(Cass. n. 15994/2020) In applicazione di tale principio la Corte d'appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore iscritto Serit.
Cass. n. 8790/2019
Si ricorda che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 8790/2019; n.
Cass. n. 26433/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA u c7-- sul ricorso 6670-2019 proposto da: CACCIATORE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PLINIO 7, presso lo studio dell'avvocato GIORGIA VIRGILIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TIRINNOCCHI PENNA SALVATORE; - ricorrente - contro SINAGRA MARIA MADDALENA, SERIO GIOVANNI, SERIO PROVVIDENZA, SERIO DANIELE; - intimati - avverso la sentenza n. 1538/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Cacciatore Giovanni chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento Sinagra Maria Maddalena, Serio Giovanni, Serio Provvidenza, Serio Daniele; l'attore esponeva avere acquistato una casa di abitazione da Brancato Paolo, convinto di averne acquistato la proprietà esclusiva; di avere poi appreso che l'immobile era stato edificato su un terreno di proprietà indivisa di Brancato Paolo e Dulcetta Salvatore, i quali avevano operato una divisione di fatto del terreno, delimitando di fatto le rispettive quote di pertinenza; precisava ancora che Dulcetta aveva poi alienato la quota a Serio Antonino e Sinagra Maria Maddalena, contro i quali la Serit (agente della riscossione) aveva poi iscritto ipoteca sul terreno comune.

Chiedeva quindi disporsi lo scioglimento della comunione con trasferimento dell'ipoteca sulla porzione da assegnarsi ai condividenti destinatari dell'iscrizione. I convenuti rimanevano contumaci, mentre si costituiva il creditore iscritto Serit, che non si opponeva al trasferimento dell'ipoteca sulla porzione dei compartecipi debitori. Il Tribunale disponeva lo scioglimento della comunione nei termini richiesti, imponendo all'attore il pagamento di un conguaglio, essendo le porzioni di valore disuguale. La Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza e contro la decisione il Cacciatore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Con ordinanza interlocutoria del 7 febbraio 2020, il Collegio della Sesta Sezione civile di questa Corte, dinanzi alla quale la causa era stata chiamata, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Sinagra Maria Maddalena, Serio Provvidenza e Serio Daniela. Espletato tale adempimento la causa è stata nuovamente fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte. Gli intimati sono rimasti tali. Rileva il Collegio che va dichiarata la nullità della sentenza d'appello, perché pronunciata in assenza della Serit, creditore che aveva iscritto ipoteca sulla quota dei compartecipi, convenuti dal Cacciatore con la Ric. 2019 n. 06670 sez.

M2 - ud. 29-04-2021 -2- domanda di scioglimento della comunione, la quale era intervenuta nel giudizio di primo grado. Senza che sia necessario approfondire il tema della posizione, nei giudizi di scioglimento della comunione, dei creditori e aventi causa di uno dei comproprietari, in relazione alla tutela accordata a tali soggetti dall'art.1113 c.c., ai fini che qui rilevano, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale il creditore ipotecario, chiamato nel giudizio di divisione a norma dell'art. 1113, terzo comma, c.c., assume la posizione di litisconsorte soltanto con l'effettivo intervento, per effetto del quale la divisione è efficace nei suoi confronti.

Così, mentre non ricorre la necessità d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti del creditore ipotecario che, ritualmente chiamato nel giudizio di primo grado, non vi sia intervenuto volontariamente (Cass. n. 7485/1991), tale necessità ricorre quando il creditore iscritto si sia avvalso del diritto di intervento. Se il creditore iscritto, già intervenuto in primo grado non sia stato citato in appello, occorre pertanto disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (Cass. n. 15994/2020) In applicazione di tale principio la Corte d'appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore iscritto Serit.

Si ricorda che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 8790/2019; n. 26433/2017). La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata e va dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2019 n. 06670 sez.

M2 - ud. 29-04-2021 -3-

P.Q.M.

cassa la sentenza, dichiarando la nullità del giudizio d'appello; rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassaz