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Ordinanza — n. 26132/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by heirs based on opponent's prior acceptance of succession status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26132/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the first ground of appeal while dismissing the others, overturning the lower court's dismissal of the heirs' appeal. The appellants argued they lacked standing because they had not formally proven their inheritance, yet the respondent had previously initiated a correction procedure against them, implicitly recognizing their status as heirs. The court ruled that the respondent's conduct in initiating this procedure constituted sufficient proof of heirship under Article 116 of the Civil Procedure Code, rendering the lower court's dismissal legally erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; The court may consider the conduct of the parties as evidence, specifically the fact that the opposing party initiates a correction procedure against the heirs, thereby implicitly recognizing their status and dispensing them from formal documentary proof of succession.

Parole chiave

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heir standing succession proof correction procedure implied acceptance civil procedure code legitimacy to appeal party conduct successione legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
29-04-2021 -2- Su proposta del relatore, che riteneva che dovesse essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 375, comma 1, n. 5) c.p.c.
380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n.
Art. 116 c.p.c.
art. 380-bis c.p
29-04-2021 -2- Su proposta del relatore, che riteneva che dovesse essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13685/2006
116 c.p.c., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede» (Cass. n. 13685/2006).
Cass. n. 1943/2011
29-04-2021 -3- rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte (Cass. n. 1943/2011); ma è altrettanto vero che il comportamento della controparte, la quale univocamente mostri di considerare la successione quale fatto compiuto, è qualcosa di più della pura mancanza di contestazioni.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 643-2019 proposto da: ESPOSITO ANNA FILOMENA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAGLIARI 154, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CALIENDO, rappresentata e difesa dall'avvocato INNOCENZO CALABRESE; - ricorrente- contro PERRONE MARILENA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA 5, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DI GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO NAPOLITANO, MARIA ORLANDO; - controricorrente- ESPOSITO ROSARIA; - intimata- avverso la sentenza n. 1558/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposta da Esposito Rosaria ed Esposito Anna Filomena, in proprio e nella qualità di eredi di Vitale Anna Maria, contro la sentenza del Tribunale di Noia, resa nella causa iniziata da Perrone Marilena nei confronti della stessa Vitale Anna Maria in materia di rapporti di vicinato. La Corte d'appello ha ritenuto che le appellanti, da un lato, non avessero partecipato al giudizio di primo grado, non potendo quindi vantare alcuna legittimazione a proporre l'impugnazione in proprio; dall'altro, non avessero dimostrato la qualità di eredi della parte deceduta Vitale Anna Maria, non avendone provato il decesso, né la delazione in loro favore.

Per la cassazione della sentenza Esposito Anna Filomena ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Con il primo motivo la ricorrente censura la decisione perché la Corte d'appello non ha considerato che, deceduta la parte originaria Vitale Anna Maria, la Perrone aveva chiesto la correzione della sentenza di primo grado, notificando il ricorso per la correzione a Anna Filomena Esposito e Rosaria Esposito, nella loro qualità di eredi della parte deceduta; al ricorso era seguita la correzione della sentenza e la sua impugnazione, ad opera delle stesse eredi già destinatarie del ricorso per la correzione, dinanzi alla Corte d'appello di Napoli.

Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d'appello di avere definito il giudizio, su una questione non eccepita (la supposta mancata dimostrazione della qualità ereditaria), senza attivare preventivamente il contraddittorio. Con i restanti motivi si censura la sentenza per avere omesso di pronunciarsi sulle ragioni di gravame attinenti al merito della controversia. Perrone Marilena ha resistito con controricorso. Ric. 2019 n. 00643 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- Su proposta del relatore, che riteneva che dovesse essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

La controricorrente ha depositato memoria. Il Collegio, con ordinanza interlocutoria del 25 maggio 2020, ritenuto che il ricorso non è stato proposto nei confronti di Esposito Rosaria, che, unitamente alla attuale ricorrente, aveva impugnato la sentenza di primo grado nella qualità di erede di Vitale Anna Maria, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio. Eseguito tale adempimento, la causa è stata nuovamente chiamata dinanzi alla Sesta sezione civile della Corte Suprema, su conforme proposta del relatore del medesimo tenore della precedente.

Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi. Invero, nel valutare la fattispecie la corte di merito non poteva non tenere conto dell'intervenuto procedimento di correzione della sentenza di primo grado, che era stato instaurato dalla controparte vittoriosa nei confronti degli eredi della parte deceduta. Questa Corte ha chiarito che, ai fini della prova della qualità di erede, «il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede» (Cass. n. 13685/2006).

Il tentativo, operato dalla ricorrente con la memoria, di sostenere che il le vicende pregresse non dispensavano le interessate dal provare comunque, con documenti, la legittimazione, non può essere condiviso. È vero che la mancanza della prova della successione è circostanza Ric. 2019 n. 00643 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -3- rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte (Cass. n. 1943/2011); ma è altrettanto vero che il comportamento della controparte, la quale univocamente mostri di considerare la successione quale fatto compiuto, è qualcosa di più della pura mancanza di contestazioni.

L'avvenuta instaurazione del procedimento di correzione, in quanto promosso nei confronti di soggetti che la stessa istante riconosceva come eredi della parte originaria, costituiva un fatto che la Corte d'appello non poteva disconoscere nella verifica della legittimazione all'impugnazione. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte