Cassation court dismisses tax agency appeal regarding invalid tax notice due to company dissolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that invalidated a tax assessment. The agency argued the notice was invalid because the company was dissolved, but the court found the commission correctly applied the law regarding the company's status. The court ruled that the commission's factual finding on the company's dissolution was not a matter of legal error subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The Court of Cassation reviews only legal errors in the application of abstract norms, not the factual assessment of concrete circumstances like corporate dissolution, which falls under the jurisdiction of the court of first instance.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33399-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro - intimati - TAGLIAVINI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 109, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CONSOLE; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1767/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 27/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 33399 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- Rg 33399/2019 Agenzia delle entrate c/ Tagliavini Giulio Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Emilia Romagna indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2006 nei confronti di Giulio Tagliavini, socio delle società TI.EFFE accessori srl e di Progetto Nettuno srl, (oggetto di verifica fiscale e accertamento), quale quota di partecipazione in base alla presunzione di distribuzione di utili extrabilancio, ha accolto l'appello del contribuente.
La CTP rigettava il ricorso e la decisione veniva riformata dalla CTR, che, per quanto ancora rileva, ha ritenuto l'accertamento a carico della società, quale atto prodromico rispetto a quello impugnato, illegittimo, in quanto la società TI.EFFE, trasferita in Romania, si era cancellata dal registro delle imprese il 28.2.2007, come da visura camerale. Ha pertanto ritenuto invalida la notifica dell'accertamento della società in Bologna, presso il domicilio del socio Tagliavini, che non rivestiva al momento alcuna carica sociale, ritenendo invalido anche l'accertamento nei confronti del socio, in quanto conseguente ad atto (notifica dell'accertamento alla società) invalido.
L'accertamento alla società avrebbe dovuto essere notificato ex art. 60 dpr 600/73 nel Comune di ultimo domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale della società. Giulio Tagliavini si costituisce con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso che ambisce ad una revisione del giudizio di fatto precluso in questa sede e per violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo l'Amministrazione contestato l'assenza della qualifica di amministratore del Tagliavini, in violazione dell'art. 366 c.p.c.; propone ricorso incidentale condizionato per violazione dell'art. 25 comma 3 I. 218/95 e dell'art. 115 c.p.c., avendo la CTR erroneamente rilevato una continuità giuridica fra il trasferimento all'estero della società TI.EFFE ascensori srl e la sua cancellazione in Italia.
Ribadisce che la cancellazione, come da visura camerale non contestata, è avvenuta il 28.2.2007: la società pertanto era, da tale data, estinta. Considerato che:
1. Con l'unico motivo del ricorso principale l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art. 145 c.p.c. in una con artt. 138, 139 e 141 c.p.c. e dell'art. 60 d.p.r. 600/73 ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Rileva che l'avviso di accertamento a carico della società TIEFFE ascensori srl, non ancora cancellata nell'anno di riferimento (2006), è stato notificato presso il domicilio del Tagliavini, che, al tempo della notifica, era il legale rappresentante; pertanto, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la notifica era regolare, posto che per gli atti tributari delle società può essere effettuata sia presso la sede legale della stessa, sia presso la persona fisica che rappresenta l'ente.
2. Il motivo è inammissibile. 2.1.La CTR ha affermato che il Tagliavini "non rivestiva al momento alcuna carica sociale": tale affermazione non è stata adeguatamente contestata in questa sede, avendo l'Ufficio dedotto la violazione di legge sul presupposto che la carica rivestita dal Tagliavini "si evince dall'ali. 4 all'atto di controdeduzioni in primo grado" e all. 7 al presente ricorso. 2.2.Va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione. 2.3.11 discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.
Cass.16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 22 luglio 2020, n. 15634). 2.4.Deve poi considerarsi (cfr. di recente Cass. n. 13798/17, Cass. n. 21455/17, n. 15634/2020 cit.) che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicché quest'ultimo, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione:
Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge uno o più fatti ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, col quale si deduce violazione dell'art. 25 comma 3 I. 218/95 e dell'art. 115 c.p.c., avendo la CTR erroneamente rilevato una continuità giuridica fra il trasferimento all'estero della società TI.EFFE e la sua cancellazione in Italia avvenuta, come da visura camerale non contestata, il 28.2.2007, con conseguente estinzione della società.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. xck411,4(2.4 1V41-(1tsS i (3114"
P.Q.M.
Rigetta A ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 5.000,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 1