Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to untimely notification by unlicensed private postal operator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision declaring an appeal inadmissible. The lower court had ruled the appeal untimely because it was notified by a private postal operator lacking a specific license, rendering the notification null and non-existent under recent Supreme Court precedents. Although the notification was technically invalid, the court confirmed the appeal was still too late because it arrived after the statutory deadline for challenging the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, 2, 3, 4, 5 D.Lvo 261/1999; Art. 156, 291 cpc: The nullity of judicial act notification by an unlicensed private postal operator does not cure the procedural defect of untimeliness if the act arrives after the statutory deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36517-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - SASSARA ANNA, SERAFINI BERARDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 271, presso lo studio dell'avvocato BERARDO SERAFINI, rappresentati e difesi dallo stesso avvocato BERARDO SERAFINI; - controricatTenti incidentali — avverso la sentenza n. 2961/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 15/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. RITENUTO CHE: 1.Sassara Anna e Serafini Berardo, quest'ultimo anche nella veste di difensore e domiciliatario della prima, comproprietari di una unità immobiliare sita in Roma Via Emanuele Filiberto 271, impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento catastale ai sensi dell'art. 1 comma 335 legge 311/04 che attribuiva una nuova classe con conseguente aumento della rendita catastale.
2. La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello in quanto la notifica dell'appello, effettuata con il servizio privato tramite l'Agenzia Nexive spa ,prima del 10.9.2017,data di entrata in vigore dell'ad 57 1° comma della I. 124/2017, era da considerarsi inesistente. 4 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. L'intimato si è costituito depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
I contribuenti depositavano memoria ex art 378 cpc. Ric. 2019 n. 36517 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,4 e 5 del d.lvo 261/1999. Modificato dal d.lvo 58/2022 art 1 commi 57 e 58 I. 124/17 . art 149 cpc in relazione all' art. 360 commi 1 e 4 cpc, si sostiene la validità della notifica degi atti effettuata a mezzo operatori postali privati. 1.1 Con il secondo motivo viene censurata violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 291 cpc per non avere la CTR ritenuto la notifica mediante raccomandata tramite licenziatario privato affetta da nullità sanata dalla costituzione del resistente.
2. Contrariamente alla proposta del giudice relatore, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. 2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:- «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017».«La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini Ric. 2019 n. 36517 sez.
MT - ud. 28-04-2021 -3- della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo». 2.2 Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non inesistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata. 2.3 Va tuttavia rilevato che la CTR ha accertato che la notifica si è perfezionata in data 9/3/2017; conseguentemente l'atto è pervenuto al destinatario oltre il termine di decadenza dell'appello dal momento che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 5 settembre 2016; l'impugnazione non può, quindi essere considerata tempestiva.
L'appello è, dunque, inammissibile per tardività. 2.4 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata. 3 I motivi del controricorso, espressamente condizionato, sono assorbiti. 3 Va disposta la compensazione delle spese essendosi la giurisprudenza consolidata solo di recente
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 28 aprile 2021