Cassation appeal dismissed for non-filing; procedural defect precludes merits review despite opposing party's submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal improcedible because the appellant failed to file the document within the statutory deadline. Although the opposing party submitted a counter-appeal containing the case facts, the Court held that the power to dismiss for non-filing exists even when the appeal is brought to its attention via the counter-claim. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; The Court may declare a cassation appeal improcedible ex officio for non-filing even if the opposing party submits the appeal's contents through a counter-claim, as the procedural defect remains unremedied.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32540-2020 proposto da: MORONI ALESSANDRA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SEGRETERIA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1566/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2020 n. 32540 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- n.32540/2020 (1370) RILEVATO che MORONI Alessandra propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Toscana, di rigetto dell'appello proposto avverso una decisione CTP di Firenze, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di irrogazione sanzione per mancato pagamento del CUT dovuto, in relazione ad una controversia dalla medesima instaurata; CONSIDERATO che la ricorrente non ha depositato il suo ricorso, come attestato dalla cancelleria di questa Corte (cfr. art. 369 cod. proc. civ.); ed i dati salienti del medesimo sono stati portati a conoscenza di questa Corte dall'intimato MEF, segreteria CTP Firenze, in sede di controricorso; che il potere di questa Corte di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito del medesimo, qualora, come nel caso in esame, esso sia stato portato a conoscenza della Corte dalla parte intimata con il controricorso (cfr.
Cass. n. 4859 del 1981; Cass. n. 26529 del 2017); che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese sostenute dall'intimato MEF, segreteria CTP Firenze, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; che il mancato deposito del ricorso non consente di ravvisare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
i La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'intimato MEF, segreteria CTP Firenze, liquidate in C 1.000,00, oltre ad accessori ed al rimborso delle spese generali nella percentuale di legge. Così deciso in Roma il 28 aprile 2021. DEPOSITATO IN CA