Court orders correction of Cassation order to deduct attorney fees for pro bono defender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous order regarding the deduction of attorney fees for a pro bono defender. The applicant argued that the original order failed to account for his lawyer's declaration of pro bono status, which legally required fee reduction. The court found the material error valid and mandated the amendment to reflect the correct fee distribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 cod. proc. civ.; Art. 93 comma 1 cod. proc. civ.: A material error in a judicial order regarding the deduction of costs for a pro bono defender must be corrected to ensure the proper application of statutory fee reduction rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22942-2020 proposto da: MANASSE FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA N.292, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CLEMENTE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO LEGALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso l'ordinanza n. 29849/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI.‘ Ric. 2020 n. 22942 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- n.22942/2020 (1368) RILEVATO che, con ordinanza n. 29849 del 12 giugno 2019, depositata il 18 novembre 2019, questa Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal contribuente MANASSE Fabio avverso una sentenza della CTR del Lazio, che aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Roma, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente MANASSE Fabio avverso un avviso di accertamento per recupero credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione per il 2006 ed il 2007; la Corte di Cassazione ha cassato l'impugnata sentenza e, pronunciatasi nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente, condannando l'Agenzia delle entrate resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in E 1.400,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed agli accessori di legge; che il contribuente MANASSE Fabio, con istanza del 30 luglio 2020, ha chiesto farsi luogo alla correzione dell'errore materiale riscontrato nel dispositivo di detta ordinanza, atteso che, in esso, non era stato tenuto presente che il suo difensore, nel ricorso introduttivo, si era dichiarato antistatario, con conseguente necessità di disporre la distrazione delle spese in suo favore;
CONSIDERATO che sussiste l'errore materiale denunciato dal contribuente MANASSE Fabio ed emendabile ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ.; che, invero, nel ricorso introduttivo, il suo difensore si era dichiarato antistatario, si che spettava la distrazione delle spese in suo favore, ai sensi dell'art. 93 comma 1 cod. proc. civ.; i che, pertanto, l'ordinanza n. 29849, emessa dalla Corte di Cassazione il 12 giugno 2019 e depositata il 18 novembre 2019, va corretta nel dispositivo con l'aggiunta delle seguenti parole: "da distrarsi in favore del difensore, che se ne è dichiarato antistatario", fermo ed invariato il resto; che la Cancelleria è richiesta di procedere alle annotazioni di rito.
P.Q.M.
Dispone che l'ordinanza n. 29849, emessa dalla Corte di Cassazione il 12 giugno 2019 e depositata il 18 novembre 2019, venga corretta nel dispositivo con l'aggiunta delle seguenti parole: "da distrarsi in favore del difensore, che se ne è dichiarato antistatario", fermo ed invariato il resto. La Cancelleria è richiesta di procedere alle annotazioni di rito. Così deciso in Roma i