Court dismisses tax agency appeal, ruling partners liable for debts of a cancelled S.A.S. company under transparency principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that held individual partners liable for the debts of a cancelled S.A.S. company. The agency argued that since the company was no longer registered, the debt could not be transferred to the partners, while the partners contended they were not successors. The court ruled that under the principle of transparency, partners automatically become universal successors and assume the company's tax liabilities upon its cancellation, regardless of the 2014 law's transitional provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 d.P.R. n. 917/1986; Art. 2495 c.c.: Upon the cancellation of a partnership company, partners become universal successors and are automatically liable for the company's tax debts in proportion to their shares, based on the principle of transparency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38652-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GIUSTO GIUSEPPE, GIUSTO FRANCESCO, MODICA MARIA, RISCOSSIONE SICILIA SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 3361/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONAI E della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2019 n. 38652 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- n.38652/2019 (1364) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, di accoglimento dell'appello proposto da GIUSTO Giuseppe, GIUSTO Francesco e MODICA Maria, il primo quale socio accomandatario, gli altri due quali soci accomandanti della s.a.s. "EDILFERRO DI GIUSTO GIUSEPPE E C.", avverso una sentenza CTP Enna, di rigetto del loro ricorso avverso una cartella di pagamento, con la quale era stato chiesto alla s.a.s. "EDILFERRO DI GIUSTO GIUSEPPE E C.", cancellata dal registro delle imprese il 6 luglio 2012, il pagamento dell'IVA 2010; secondo la CTR, i debiti verso il fisco di tale ultima società di persone non potevano essere trasferiti ai contribuenti GIUSTO Giuseppe, GIUSTO Francesco e MODICA Maria, il primo quale socio accomandatario, gli altri due quali soci accomandanti della citata s.a.s. "EDILFERRO DI GIUSTO GIUSEPPE E C.", per essere detta società ormai cancellata dal registro delle imprese e quindi non più esistente;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 12 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973, 2495 e 2312 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora occorre procedere al recupero di tributi non versati da una società di persone, poi cancellata dal registro delle imprese, è legittimo che la cartella di pagamento emessa nei confronti della società di persone cancellata sia notificata ai soci, sia in quanto i successori della società cancellata, sia in quanto coobbligati in solido con quest'ultima; che i contribuenti non si sono costituiti; che è fondato l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass.n. 21773 del 2012; Cass. n. 10980 del 2017; Cass. n. 22457 del 2020), in caso di estinzione di una società di persone, qual è nella specie la s.a.s. "EDILFERRO DI GIUSTO GIUSEPPE E C.", per sua cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale della stessa si radica in capo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione da essi possedute, si che ad essi, nella proporzione anzidetta, vengono automaticamente imputati i debiti tributari della società, in forza del principio di trasparenza, di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), il quale implica una presunzione di effettiva titolarità dei debiti in questione, con la conseguenza che i soci assumono la legittimazione passiva dell'eventuale lite instaurata nei confronti della società e che non ha potuto trovare il suo esito per l'intervenuta estinzione di quest'ultima; validamente pertanto il debito tributario, inizialmente iscritto a ruolo nei confronti di una società di persone estinta, siccome cancellata dal registro delle imprese, è stato ritenuto gravare sui soci, in ragione delle quote di partecipazione da essi possedute, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori ex lege della società di persone anzidetta (cfr., in termini, Cass.
SS.UU. n.ri 6070 e 6072 del 2013; Cass. n. 31037 del 2017); che detti principi sono da ritenere applicabili nella specie a prescindere dalla particolare sanatoria, di cui all'art. 28 comma 4 del d.lgs. n. 175 del 2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, alla stregua della quale, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, l'estinzione delle società, di cui all'art. 2495 cod. civ., ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese; invero la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la sanatoria da ultimo citata non ha natura processuale, ma sostanziale; può quindi valere solo per il futuro e non è applicabile alla specie in esame, nella quale la cancellazione della s.a.s. "EDILFERRO DI GIUSTO GIUSEPPE E C." dal registro delle imprese è avvenuta il 6 luglio 2012 e quindi in epoca anteriore al 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 175 del 2014 (cfr.
Cass. n. 4536 del 2020; Cass. n. 6743 del 2015; Cass. n. 15648 del 2015), con conseguente non applicabilità alla specie della particolare sanatoria in esame; che da quanto sopra, consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la determinazione delle s