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Ordinanza — n. 26100/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling tax assessment notice adequately motivated by technical valuation differences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26100/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had declared a tax assessment notice null. The agency argued the notice was insufficiently motivated, while the taxpayer contended the reasoning failed to address specific property characteristics. The court ruled that under the DOCFA procedure, the notice was adequately motivated because it contained all required objective data and the rent difference resulted from a legitimate technical valuation of the property's economic value.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 17 comma 3 legge n. 400/1988; In tax assessment notices issued under the DOCFA procedure, the motivation obligation is satisfied by merely indicating objective data and the assigned class when factual elements are not contested and rent differences stem from technical valuation.

Parole chiave

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tax assessment notice DOCFA procedure adequate motivation technical valuation catastrial rent administrative appeal Cassation court riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
701 del 19 aprile 1994, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto, in materia di catasto dei fabbricati, il d.m.
Art. 17 comma 3 della legge n. 400 del 1988
701 del 1994, emesso ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge n.
Art. 7 legge n. 212 del 2000
Art. 3 legge n. 241 del 1990
701 del 19 aprile 1994, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
d.l. n. 16 del 1993 convertito nella legge n. 75 del 1993
241 del 1990, 2 d.l. n. 16 del 1993 convertito nella legge n. 75 del 1993, nonché d.m.
d.m. n. 701 del 19 aprile 1994
75 del 1993, nonché d.m. n. 701 del 19 aprile 1994, in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31809 del 2018
Cass. n. 31809 del 2018; Cass.
Cass. n. 12005 del 2020
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Testo completo

a seguente ORDINAl\TZA sul ricorso 36318-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RONCELLA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO BRASCA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3170/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2019 n. 36318 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- n.36318/2019 (1371) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell'appello proposto avverso una sentenza CTP Roma, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente RONCELLA Fabrizio avverso un avviso di accertamento catastale, emesso dall'Agenzia del territorio, a seguito di procedura DOCFA, attivata dal contribuente per tre unità immobiliari di sua proprietà site in Ladispoli (RM), via Aldo Moro n. 37, in catasto a foglio 58 e particella 417; il classamento proposto dal contribuente era stato elevato, con aumento della rendita catastale da C 4.868,00 ad C 7.214,00, quanto al subalterno 2; con aumento della classe da 2 a 3 ed incremento della rendita catastale da C 247,90 ad C 299,50, quanto al subalterno 3; con aumento della categoria da C/3 a D/4 ed incremento della rendita catastale da C 408,00 ad C 816,00, quanto al subalterno 4; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto l'avviso di accertamento impugnato nullo, siccome motivato in modo generico e senza alcun riferimento ai caratteri specifici degli immobili, ai quali si riferiva;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione artt. 7 legge n. 212 del 2000, 3 legge n. 241 del 1990, 2 d.l. n. 16 del 1993 convertito nella legge n. 75 del 1993, nonché d.m. n. 701 del 19 aprile 1994, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto, in materia di catasto dei fabbricati, il d.m. n. 701 del 1994, emesso ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge n. i 400 del 1988, aveva introdotto la procedura DOCFA per l'aggiornamento della qualificazione catastale delle unità immobiliari; tale procedura consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili medesimi, fin quando l'ufficio non provveda a determinare il classamento definitivo con un avviso di accertamento la cui motivazione, tenuto conto dell'aspetto fortemente partecipativo della procedura, era da ritenere adeguata, pur se si fosse limitata ad indicare i dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e la classe attribuita all'immobile, essendo tali dati idonei a consentire al contribuente di percepire il contenuto del provvedimento emesso dall'ufficio; quindi l'obbligo motivazionale era da ritenere assolto con la sola indicazione della consistenza, della categoria e della classe degli immobili da censire; era pertanto errata la sentenza impugnata, per avere essa ritenuto che nell'avviso impugnato non fossero indicate le ragioni dello scostamento rispetto al classamento proposto dal contribuente; invero l'avviso di accertamento impugnato era fondato sui medesimi elementi fattuali indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione di rendita e l'unica differenza fra la rendita proposta dal contribuente e quella attribuita dall'ufficio derivava da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni; l'avviso di accertamento impugnato era quindi da ritenere adeguatamente motivato, contenendo esso l'indicazione del canone censuario, del foglio, della particella, del subalterno, della zona censuaria, della categoria, della classe, della consistenza e della rendita degli immobili da censire; che il contribuente si è costituito con controricorso; che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato;che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di riqualificazione catastale degli immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale sia avvenuta, come nel caso in esame, a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso emesso dall'ufficio è da ritenere soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora, come nel caso in esame, gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza fra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica circa il valore economico del bene (cfr.

Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12005 del 2020); che, pertanto, ravvisandosi nella specie una piena convergenza fra gli elementi di fatto indicati dal contribuente nella procedura DOCFA attivata e quelli fatti propri dall'ufficio, appare adeguata la motivazione dell'impugnato avviso di accertamento, contenendo essa una diversa valutazione tecnica dei medesimi dati esposti dal contribuente, con conseguente diversa stima della rendita catastale attribuita agli immobili di proprietà di quest'ultimo; che, da quanto sopra, consegue l'accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 28 aprile 2021.I PRESI