Cassation court dismisses appeal regarding tax notice validity, upholding PEC notification with PDF and PAdES signatures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a Regional Tax Commission decision that dismissed their claim for late filing. The taxpayer argued that electronic notices sent via PEC with PDF and PAdES extensions lacked legal validity because they were not in the exclusive CAdES format. The court ruled that both formats are legally equivalent and that the notice was valid despite the extension difference, thereby confirming the taxpayer's claim was untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 comma 1 d.lgs. n. 546/1992; Art. 26 comma 2 d.P.R. n. 602/1973; Art. 156 cod. proc. civ.: The Court establishes that electronic notices sent via PEC with PDF or PAdES extensions are legally valid and equivalent to CAdES formats, and the lack of strict format compliance does not render the notification null if the recipient achieved knowledge of the document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28333-2019 proposto da: BUSINESS FOR FUN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.ELEONORA D'ARBOREA 30, presso lo studio dell'avvocato BERNARDO CARTONI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.13756881002), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contron"correnti - G 2-4 avverso la sentenza n. 1004/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2019 n. 28333 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- n.28333/2019 (13691 RILEVATO che la s.r.l. "BUSINNES FOR FUN" propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lombardia, di rigetto dell'appello proposto avverso una decisione CTP Milano, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per omessa produzione degli originali delle tre cartelle di pagamento impugnate; in particolare, la CTR ha ritenuto che la notifica delle tre cartelle di pagamento impugnate, avvenuta a mezzo PEC, era rituale, in quanto le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, pur se con le differenti estensioni "p7m" e "pdf", erano entrambe validi ed efficaci; ha ritenuto comunque tardivo il ricorso proposto dalla società contribuente; ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità della previsione di un compenso per la riscossione; ha infine ritenuto tardiva l'eccezione di non conformità all'originale delle copie cartacee degli atti prodotti, siccome sollevata solo in appello;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la società ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione artt. 21 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992, 26 comma 2 d.P.R. n. 602 del 1973, 20 comma 1 bis d.lgs. n. 82 del 2005„ in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato che la PEC, con la quale le tre cartelle le erano state notificate, aveva il crisma dell'autenticità, sebbene i files contenenti le cartelle avessero un'estensione "pdf" e non "p7m"; al contrario, l'allegato al messaggio PEC, riproduttivo delle cartelle esattoriali notificate, doveva rappresentare un vero e proprio documento i informatico, dotato di firma digitale, si da dover essere generato in formato "p7m", estensione che rappresentava la c.d. busta crittografica, contenente al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica; pertanto la notifica delle tre cartelle, di cui era causa, era da qualificare come giuridicamente inesistente, con la conseguenza che il ricorso di essa società non era tardivo; quanto rappresentato dalla CTR non era condivisibile, avendo essa fatto riferimento ad una sentenza della Cassazione non applicabile alla specie in esame, siccome riferita alla notifica con modalità telematiche degli atti del processo, mentre, nella specie, trattavasi della notifica di cartelle di pagamento, che erano atti amministrativi di natura impositiva, per i quali la riproduzione in formato pdf non era idonea a garantire le esigenze di sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento, che potevano assicurare solo i files con estensione "p7m"; che l'Agenzia delle entrate riscossione (ADER) si è costituita con controricorso; che l'unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è infondato; che correttamente la CTR ha ritenuto che le tre cartelle di pagamento impugnate fossero state ritualmente notificate alla società ricorrente a mezzo PEC, atteso che, per la validità di detta notifica, non era necessario che i documenti trasmessi avessero estensione "p7m", essendo sufficiente che essi avessero estensione "pdf"; che invero la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. SS.UU. n. 10266 del 2018) ha escluso la sussistenza dell'obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, nel quale il file generato si presenta con l'estensione finale "p7m", rispetto alla firma digitale in formato PADES, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", atteso che anche la busta crittografica generata con la firma PADES contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, si che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le verifiche del caso, anche secondo il diritto euro unitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e "pdf"• , che, in ogni caso, l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso ha comunque prodotto, come nella specie in esame, il risultato della sua conoscenza, ben potendosi applicare alla specie l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 cod. proc. civ. (cfr.
Cass. n. 23620 del 2018); invero, la natura sostanziale e non processuale delle cartelle di pagamento non esclude l'applicabilità alla notifica delle stesse delle norme dettate in materia processuale, essendo tali ultime norme espressamente richiamate nella disciplina tributaria qualificabile come "amministrativa"; e l'art. 26 comma 5 del d.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notifica delle cartelle di pagamento, rinvia all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di notifica degli avvisi di accertamento; e quest'ultimo articolo rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, ivi compresa la norma di cui all'art. 156 cod. proc. civ., sopra citata (cfr.
Cass. n. 6417 del 2019);che è pertanto da ritenere che la CTR abbia fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziale vigenti in materia di notifiche di cartelle di pagamento a mezzo PEC; che il ricorso in esame va pertanto respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla società contribuente e la condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi C 5.200,00, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del