Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26098/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as litigation ended by taxpayer paying all assessed taxes and fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26098/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer fulfilled all payment obligations. The taxpayer had submitted a request to terminate the dispute and paid the full amounts assessed by the tax authorities. Consequently, the court ruled that the legal controversy no longer existed, ending the proceedings without a substantive review of the tax merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 6 l. n. 136/2018: When a taxpayer pays all assessed taxes and fees and requests termination of the dispute, the judicial proceedings are extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of dispute tax payment obligation extinguishment of proceedings IRPEF tax assessment litigation termination request ripresa dell'imposta sul valore aggiunto amministrazione fiscale revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 of D.L. n. 119/2018
civ.; che l'intimato non si è costituito; che l'Agenzia delle entrate, con istanza del 25 febbraio 2020, ha chiesto dichiararsi estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, avendo il contribuente presentato istanza di definizione della lite, ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Law n. 136/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13736-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PILLA ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 9054/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE CAPOZZI Ric. 2019 n. 13736 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- n.13736/2019 (13631 RILEVATO che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, di rigetto dell'appello da essa proposto avverso una decisione CTP Benevento, che aveva accolto il ricorso del contribuente PILLA Antonio avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP 2011; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Costituzione, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.; che, con il secondo motivo, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 39 comma 1 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697,2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; che l'intimato non si è costituito; che l'Agenzia delle entrate, con istanza del 25 febbraio 2020, ha chiesto dichiararsi estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, avendo il contribuente presentato istanza di definizione della lite, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 ed avendo lo stesso versato tutte le somme previste dalla citata normativa; che va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio; i

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con compensazione delle spese di giudizio. Così deciso in Roma il 28 aprile 2021. Il RESID NTE