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Ordinanza — n. 26097/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling retroactive VAT discount applies to luxury homes sold after Dec 2014.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26097/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision denying a first-home tax discount. The agency argued that a new VAT discount regulation, effective December 2014, should apply retroactively to a luxury home sale from June 2014. The court held that while the regulation could not reduce the tax debt, it could apply retroactively for sanctioning purposes under the principle of favor rei, thereby overturning the lower court's refusal.

Regesto Legislator

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Art. 33 d.lgs. n. 175/2014; Art. 1, Parte 1, Allegato A al d.P.R. n. 131/1986: The principle of favor rei permits the retroactive application of more favorable tax discount regulations for sanctioning purposes, even if the debt predates the regulation's entry into force.

Parole chiave

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retroactive tax application first home discount favor rei principle VAT registration tax luxury property classification tax sanction reduction fiscal interpretation aliquota IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014
633 del 1973, dell'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 dell'art.
Art. 1, parte 1, allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986
3, c.p.c., l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, parte 1, allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986 della tabella A, n.
d.P.R. n. 633 del 1973
21, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1973, dell'art.
Art. 11 delle preleggi
175 del 2014 dell'art. 11 delle preleggi e degli artt.
Artt. 1 e 3 della legge n. 212 del 2000
11 delle preleggi e degli artt. 1 e 3 della legge n. 212 del 2000- 11 motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di agevolazioni "prima casa", l'art.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13235 del 2016
Cass. n. 32304 del 2018
Cass. n. 32304 del 2018; 1164 del 2021).
Cass. n. 1164 del 2021
Cass. n. 31333 del 2019
175 del 2014, né può dirsi che tale interpretazione sia contraria a Costituzione in quanto, relativamente alle agevolazioni fiscali, che per giurisprudenza costante di questa Corte sono di stretta interpretazione (Cass. n. 31333 del 2019; Cass.
Cass. n. 23081 del 2019
31333 del 2019; Cass. n. 23081 del 2019; Cass.
Cass. n. 27904 del 2018
23081 del 2019; Cass. n. 27904 del 2018), la giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto un'ampia discrezionalità (purché non trasmodi in palese irrazionalità e arbitrarietà) al legislatore (ex plurimis, sentenze n.
Cass. n. 29385 del 2019
Corte Cost. n. 262 del 2020
Corte Cost. n. 264 del 2017
Corte Cost. n. 177 del 2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37339-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CERUF1 I CAMILLA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO SALA; - con troricorrente - contro IFIM SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1977/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Considerato che: alla parte contribuente veniva negata l'agevolazione fiscale per l'acquisto di una prima casa di categoria catastale A/7 - avvenuto il 26 giugno 2014 ed assoggettata ad IVA - ritenendo l'Ufficio trattarsi di abitazione di lusso in quanto di 254 metri quadrati, come tale non rientrante tra quelle cui spetta tale agevolazione; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di liquidazione per l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo potesse applicarsi retroattivamente l'art. 10, comma 1, lett.

a) del d.lgs. n. 23 del 2011 - che prevede la tassazione agevolata sui trasferimenti a titolo di prima casa ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A/1 (abitazione signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli e palazzi di pregio) - entrato in vigore il primo gennaio 2014 ma che, con riferimento alle vendite soggette ad IVA, come quella di specie, si applica solo a partire dal 13 dicembre 2014 in virtù del disposto dell'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo di Ric. 2019 n. 37339 sez.

MT - ud. 28-04-2021 -2- impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, parte 1, allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986 della tabella A, n. 21, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1973, dell'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 dell'art. 11 delle preleggi e degli artt. 1 e 3 della legge n. 212 del 2000- 11 motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di agevolazioni "prima casa", l'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha allineato la disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore e, cioè, al 10 gennaio 2014, può, tuttavia, rispetto ad essi, spiegare effetti a fini sanzionatori, in applicazione del principio del "favor rei", posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione (Cass. n. 13235 del 2016;

Cass. n. 32304 del 2018; 1164 del 2021). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove ha applicato retroattivamente l'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, né può dirsi che tale interpretazione sia contraria a Costituzione in quanto, relativamente alle agevolazioni fiscali, che per giurisprudenza costante di questa Corte sono di stretta interpretazione (Cass. n. 31333 del 2019; Cass. n. 23081 del 2019; Cass. n. 27904 del 2018), la giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto un'ampia discrezionalità (purché non trasmodi in palese irrazionalità e arbitrarietà) al legislatore (ex plurimis, sentenze n. 262 del 2020; n. 264 e n. 177 del 2017):

Ric. 2019 n. 37339 sez. MT - ud. 28-04-2021 -3- nella specie lo sfasamento intertemporale riguarda situazioni diverse in quanto solo per la vendita degli immobili assoggettati ad IVA la nuova disciplina agevolativa è applicabile dal 13 dicembre 2014 anziché dal primo gennaio 2014 e il Legislatore, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità, ha ritenuto di assoggettare a un regime agevolativo temporalmente diverso queste vendite che già godono del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (Cass. n. 29385 del 2019), in virtù del corollario del principio di uguaglianza secondo cui è possibile trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2