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Ordinanza — n. 26095/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling taxpayer must prove special margin regime facts for used vehicle sales.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26095/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision regarding VAT on used vehicle sales. The agency argued the taxpayer failed to prove the specific factual prerequisites for the special 'margin scheme' applicable to used goods. The court held that this special regime, being derogatory to ordinary rules, imposes the burden of proof on the taxpayer to demonstrate the existence of the required factual conditions, rather than relying solely on formal invoice elements.

Regesto Legislator

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Art. 36 of D.L. n. 41/1995; Art. 36 of D.L. n. 41/1995 converted into Law n. 85/1995: The special margin regime for second-hand goods is derogatory to ordinary fiscal rules and imposes on the taxpayer the burden of proving the factual prerequisites for its application.

Parole chiave

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VAT margin scheme used goods sales burden of proof fiscal derogation taxpayer obligations intracomunitary acquisitions Cassation ruling uso delle convenzioni di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 36 of D.L. n. 41/1995 converted into Law n. 85/1995
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26852/2014
Cass. n. 11086/2016
Cass. n. 15630/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33284-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BLANCO MICHELE; - intimato - avverso la sentenza n. 4408/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 09/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2003 che l'Ufficio aveva emesso non ritenendo applicabile il regime del margine di utile in relazione ad alcuni acquisti di veicoli usati che il contribuente aveva effettuato nel 2003 da alcuni operatori tedeschi; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che esaminando il processo verbale del 6 luglio 2003, non si evince alcuna precisa verifica sul rispetto delle norme vigenti in Germania sul regime del margine e in Germania non è previsto l'obbligo di indicare in fattura che la vendita di auto sia assoggettata al regime del margine e quindi VIVA va applicata alla differenza tra il prezzo delle vendite effettuate nel 2003 e il costo del venduto: da tale differenza ne deriva l'imponibile ai fini IRPEF e IVA.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del d.l. n. 41 del 1995 convertito in legge n. 85 del 1995, 46, 47 e 50 del d.l. n. 331 del 1993 convertito, con modificazioni, in legge n. 427 del 1993, 2697 c.c. in quanto il regime del margine di utile, rappresentando un regime speciale e più favorevole rispetto Ric. 2019 n. 33284 sez.

MT - ud. 28-04-2021 -2- all'ordinario, deve essere provato nei suoi presupposti dalla parte contribuente, ossia nella mancata detrazione dell'IVA all'acquisto, cioè a monte, da parte del cedente, non potendo il contribuente addurre la sola regolarità formale della fattura, e d'altra parte l'Ufficio aveva allegato che gli operatori tedeschi avevano presentato i modelli INTRASTAT e ciò sta a significare che avevano effettuato cessioni intracomunitarie nei confronti della ditta in esame e non cessioni di beni usati, che solo come tali sarebbero rientrati nel regime del margine di utile.

Il motivo è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato - costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto.

Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri Ric. 2019 n. 33284 sez. MT - ud. 28-04-2021 -3- elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta.

Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole (Cass. SU n. 21105 del 2017; Cass. n. 11437 del 2018; Cass. n. 19374 del 2020); in tema di IVA, il regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rappresentando un regime speciale, di carattere opzionale, derogatorio dell'ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone al contribuente di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che ne giustificano l'applicazione.

Ne consegue che l'assenza o il difetto di detta prova comporta l'inapplicabilità del regime impositivo "de quo" (Cass. n. 26852 del 2014); in tema d'IVA, il regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. nella I. n. 85 del 1995, rappresentando un regime speciale e più favorevole, derogatorio dell'ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone che il contribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, per cui l'indicazione sulla Ric. 2019 n. 33284 sez. MT - ud. 28-04-2021 -4- x fattura del cedente della dicitura regime del margine oggetti d'arte (oppure da collezione o di antiquariato o beni d'occasione) non può ritenersi un mero elemento formale, impedendo la sua omissione la prova del requisito d'ordine soggettivo (Cass. n. 11086 del 2016); in tema d'IVA, il regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, convertito con modificazioni nella legge n. 85 del 1995, rappresentando un regime speciale, derogatorio dell'ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone, oltre alla regolarità formale della documentazione contabile, che il contribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, risultando altrimenti inapplicabile indipendentemente dalla consapevolezza che il cessionario ne abbia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito e ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sull'elemento presuntivo della presenza tra i cedenti di società di autonoleggio che, utilizzando i veicoli come beni strumentali all'esercizio dell'impresa, avevano diritto di portare in detrazione VIVA:

Cass. n. 15630 del 2015). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove - da un lato affermando che esaminando il processo verbale del 6 luglio 2003 non si evince alcuna precisa verifica sul rispetto delle norme vigenti in Germania sul regime del margine e in Germania non è previsto l'obbligo di indicare in fattura che la vendita di auto sia assoggettata al regime del margine e dall'altro non esigendo da parte del contribuente la prova che effettivamente si trattasse di compravendita di beni usati - ha gravato l'Ufficio dell'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità del regime del margine di utile, così erroneamente invertendo la Ric. 2019 n. 33284 sez.

MT - ud. 28-04-2021 -5- distribuzione degli oneri probatori tra le parti stabilito da questa Corte. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. C