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Ordinanza — n. 26093/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, overturning lower court for improper burden of proof on cost deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26093/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had ruled in favor of a taxpayer. The taxpayer argued that a third party's credibility was compromised by the 2009 earthquake and conflicting interests, but the court found this insufficient to shift the burden of proof. The court held that the tax authority must prove the non-existence of a transaction through direct or indirect evidence, rather than relying on circumstantial signs like missing invoices or natural disasters.

Regesto Legislator

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Art. 109 T.U.I.R.; Art. 19 D.P.R. n. 633/1972: The tax authority bears the burden of proving the fictitious nature of a transaction when invoices are missing, requiring logical or historical evidence rather than mere circumstantial indicators.

Parole chiave

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burden of proof tax cost deduction requirements fictitious transaction indirect evidence standard VAT invoice validity complicità in sottrazione d'imposta dovere di collaborazione del contribuente comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
28-04-2021 -2- Considerato che, con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 109 T.U.I.R.
633 del 1972, 2697, 2699, 2700 e 2729 c.c., perché gravava sul contribuente l'onere di provare la reale sussistenza dell'operazione fatturata; il motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art.
Art. 39 D.P.R. n. 600/1973
Art. 19 D.P.R. n. 633/1972
109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
Art. 2699 c.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28246 del 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27597-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LELY NICOLAS, in proprio e quale socio, amministratore e legale rappresentante della società LELAS SNC DI NICOLAS LELY E SCARSELLA STEFANO, e SCARSELLA STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che li rappresenta e difende; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 194/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento riguardante IRPEF, IRAP e IRES relativo all'anno d'imposta 2012; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente; la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la pretesa erariale si fonda sulle dichiarazioni di un terzo, che, secondo l'impostazione della parte contribuente, è sia colui che ha ricevuto i pagamenti dalla parte contribuente sia colui che ha emesso una fattura a favore di quest'ultima, fattura che si sarebbe dispersa durante il sisma che ha colpito l'Aquila nel 2009: tale terzo è portatore di un interesse contrario a quello della parte contribuente, "testimoniato" dalla sua stessa condotta, (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; svuotamento del conto corrente dai pagamenti ricevuti) che ne minano alla base la sua credibilità, per il suo interesse, al fine di non assolvere alla propria obbligazione tributaria e di contro la parte contribuente ha dimostrato sia il rapporto di collaborazione dei cui costi si discute, attraverso i contratti esibiti, sia i pagamenti attraverso i bonifici bancari, sia ancora di aver operato e liquidato le relative ritenute d'imposta su quanto corrisposto; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 27597 sez. MT - ud. 28-04-2021 -2- Considerato che, con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 109 T.U.I.R., (d.P.R. n. 917 del 1986), 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2699, 2700 e 2729 c.c., perché gravava sul contribuente l'onere di provare la reale sussistenza dell'operazione fatturata; il motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima (Cass. n. 28246 del 2020).

La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata a tali principi laddove - affermando che la pretesa erariale si fonda sulle dichiarazioni di un terzo, che, secondo l'impostazione della parte contribuente, è sia colui che ha ricevuto i pagamenti dalla parte contribuente sia colui che ha emesso una fattura a favore di quest'ultima, fattura che si sarebbe dispersa durante il sisma che ha colpito l'Aquila nel 2009: tale terzo è portatore di un interesse contrario a quello della parte contribuente, "testimoniato" dalla sua stessa condotta, (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; svuotamento del conto corrente dai pagamenti ricevuti) che ne minano alla base la sua credibilità, per il suo interesse, al fine di non assolvere alla propria obbligazione tributaria e di contro la parte contribuente ha dimostrato sia il rapporto di collaborazione dei cui costi si discute, attraverso i contratti esibiti, sia i Ric. 2019 n. 27597 sez.

MT - ud. 28-04-2021 -3- A( pagamenti attraverso i bonifici bancari, sia ancora di aver operato e liquidato le relative ritenute d'imposta su quanto corrisposto - non ha fatto buon uso delle regole in ordine al riparto dei rispettivi oneri probatori in quanto, una volta correttamente gravato l'Ufficio dell'onere di dimostrare, anche mediante indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione contestata dall'Ufficio (in quanto manca la fattura, manca la prova del ricevimento del pagamento e il soggetto che nella prospettiva del contribuente l'avrebbe emessa nega di averla emessa) ha erroneamente ritenuto che per la parte contribuente fosse sufficiente, per dimostrare il contrario, allegare semplici indizi sia pure significativi e rilevanti (quali il sisma che ha colpito l'Aquila nel 2009 e la circostanza che il terzo abbia un interesse contrario rispetto a quello della parte contribuente cosicché la sua testimonianza sarebbe scarsamente attendibile) che certo però non integrano quella pienezza della prova richiesta invece dal principio di diritto sopra enunciato.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 28