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Ordinanza — n. 26092/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal claiming notification error based on private database vs public certificate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26092/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Renata Zaccaria's appeal against a tax assessment, upholding the Regional Tax Commission's decision that notices were validly served. Zaccaria argued the Commission erred by relying on a private registry instead of a privileged public residence certificate proving her address change. The court ruled this was merely an incorrect evaluation of evidence rather than a factual error warranting revocation, as the disputed issue should have been raised via a standard cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 395 c.p.c., n. 4; Art. 64 d.lvo 546/92: A revocable factual error requires a decision based on an incontestably excluded fact or an established fact, excluding mere misappreciation of evidence or procedural violations.

Parole chiave

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tax notification validity residence certificate evidence private registry reliance factual error revocation cassation appeal grounds probative value assessment fiscal domicile change revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 395 c.p.c.
da ultimo Cass 26890/2019 e 2919/2020 ) secondo il quale l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n.
Art. 64 d.lvo 546/92
395 comma 1° nr 4 cpc, richiamato dall'art. 64 d.lvo 546/92, consente la revocazione «se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Art. 58 Dpr 600/1973
art. 380 bis cod. proc. civ
4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 395 c.p
da ultimo Cass 26890/2019 e 2919/2020 ) secondo il quale l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass 26890/2019
da ultimo Cass 26890/2019 e 2919/2020 ) secondo il quale l'errore di fatto previsto dall'art.
Cass 2919/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28608-2019 proposto da: ZACCARIA RENATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 54, presso lo studio dell'avvocato LUCL‘NA FRANCIOSO, rappresentata e difesa dall'avvocato SIMEONE RUSSO; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, EQUITALIA SUD SPA 11210661002; - intimati - avverso la sentenza n. 1746/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA RILEVATO CHE 1 Zaccaria Renata impugnava la cartella esattoriale, notificata in data 13/7/2012, sul presupposto che i due prodromici avvisi di accertamento non fossero stati mai stati recapitati presso luogo di residenza della contribuente al momento dell'asserita notifica. 2 La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo validamente notificati gli avvisi di accertamento, la decisione dei giudici di prime cure veniva confermata, per le stesse ragioni, con sentenza nr 6465/39/ del 4/6/2014 che veniva gravata sia con ricorso per Cassazione, tuttora pendente, che con il rimedio della revocazione.

La CTR rigettava il ricorso per revocazione con sentenza nr 492/49/16 che veniva annullata dalla Corte di Cassazione per non essere stata comunicata alla contribuente l'avviso dell'udienza di discussione; riassunto il giudizio di revocazione la CTR con sentenza nr 1746/2019 dichiarava inammissibile il ricorso. 3 Zaccaria Renata ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossioni non si sono costituite. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il Ric. 2019 n. 28608 sez.

MT - ud. 15-04-2021 -2- contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria ex art.380 bis cpc. RITENUTO CHE 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 395 nr. 4 cpc, 2699 e 2714 cc 58 e 60 Dpr 600/73; si sostiene che la CTR non ha rilevato che la sentenza oggetto di revocazione era incorsa in un falsa ed erronea percezione della realtà in quanto, nel ritenere la validità della notifica degli avvisi di accertamento effettuati in data 02/2/2011 e 25/02/2011 presso l'indirizzo di Maddaloni alla Via Appia, anziché valutare un documento di valore probatorio privilegiato quale è il certificato storico di residenza che attestava il trasferimento, a partire dal 30/11/2010, della residenza in Comune di Marcianise alla Via Verga nr 4, ha utilizzato le risultanze di una banca dati anagrafica privata ( cosiddetto « sistema Serpico») secondo le cui risultanze la contribuente aveva mantenuto la residenza a Maddaloni sino 21/12/2011 2.

Il motivo è infondato. 2.1 L'art. 395 comma 1° nr 4 cpc, richiamato dall'art. 64 d.lvo 546/92, consente la revocazione «se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi».

Ric. 2019 n. 28608 sez. MT - ud. 15-04-2021 -3- 2.2 Risulta del tutto consolidato l'orientamento di questa Corte (cfr. da ultimo Cass 26890/2019 e 2919/2020 ) secondo il quale l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4,cpc, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali. 2.3 Orbene nella fattispecie in esame si controverte proprio sulla validità delle notifiche degli avvisi di accertamento che secondo l'accertamento compiuto dalla CTR nella sentenza oggetto di revocazione sono state effettuate, per compiuta giacenza « al domicilio fiscale ex art 58 e ss. del dPR 600/1973 a Maddaloni in Via Appia nr. 93 l'unico indirizzo conosciuto dall'Agenzia delle Entrate e valido per il periodo delle avvenute notificazioni.

L'Ufficio Finanziario ha infatti documentato che la variazione del domicilio fiscale a Marcia nise alla Via Verga nr. 4 avvenne solo in data 21/12/2011 e, quindi, alcuni mesi dopo le già avvenute notificazioni». 2.4 n contribuente denuncia l'errore commesso dalla CTR nel dare la prevalenza alle risultanze delle ricerche anagrafiche effettuate dall'Ufficio rispetto al certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Marcianise, documento di rilevanza probatoria privilegiata in quanto atto pubblico, che documentava tutt'altro, 2.5 Si tratta, all'evidenza, di un vizio che non ha natura revocatoria ma ha ad oggetto la scorretta valutazione delle risultanze probatorie e la asserita violazione delle norme sostanziali sulle prove documentali e delle disposizioni previste Ric. 2019 n. 28608 sez.

MT - ud. 15-04-2021 -4- dal dPR 600/73 sulla variazione di residenza, violazioni che avrebbero potuto farsi valere quale motivo di ricorso per Cassazione (come in effetti è avvenuto risultando pendente di fronte a questa Corte il giudizio n. 4374/2015 r.g nel quale il ricorrente ha correttamente fatto valere il vizio di violazione di legge ). 3 La CTR ha fatto buon governo dei principi sopra riportati 4 Il ricorso va pertanto rigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese non essendosi la parte pubblica costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 aprile Il Presidente Antonio Greco