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Ordinanza — n. 26091/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction due to failure to notify opposing parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26091/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal for correction of a material error inadmissible because the appellant failed to notify the opposing parties. The appellant argued that the previous ruling incorrectly calculated litigation costs and omitted their own defense fees, but no notification was ever made to the other litigants. The Court ruled that notification to all interested parties is an indispensable prerequisite for examining such a request, rendering the appeal procedurally void.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 356 c.p.c.: A request for correction of a material error in a Cassation ruling is inadmissible if the appeal has not been notified to the opposing parties, as notification is an indispensable prerequisite for the examination of the request.

Parole chiave

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material error correction notification requirement Cassation procedure inadmissible appeal contradictory procedure correzione di errore materiale accollo delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
civ., contenuto nel primo comma dell'art. 391-bis cod.
Art. 356 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Nel caso di specie il ricorrente - che nel ricorso ha fatto riferimento alle formalità di cui all'art. 288 cod.
Art. 291 c.p.c.
art. 391-bis cod. proc. civ
civ., contenuto nel primo comma dell'art. 391-bis cod. proc. civ.- si applicano le norme sulla radicazione del ricorso per cassazione, a ciò non ostando Ric.
art. 288 cod. proc. civ
Nel caso di specie il ricorrente - che nel ricorso ha fatto riferimento alle formalità di cui all'art. 288 cod. proc. civ., ma Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 27196 del 26/10/2018
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 15539 del 17/10/2003
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 17453 del 23/07/2010
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6813 del 02/04/2015
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15346 del 12/07/2011
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali » (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, ex plurimis), oltre che in considerazione della mancata costituzione delle controparti del ricorrente.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 18118-2020 proposto da: MEZZEI-11 MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MAURO MEZZETTI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 13785/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/07/2020; I I udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'avvocato Mauro Mezzetti ha chiesto la correzione dell'errore materiale che ha assunto sia contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 13785 del 6 luglio 2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle entrate-riscossione contro l'ordinanza n. 1997 del 26 gennaio 2018 di questa Corte, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, nella misura di euro 10.000, 00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a favore del controricorrente Umberto Ricucci.

A detta del ricorrente, l' ordinanza di questa Corte n. 13785 del 6 luglio 2020 sarebbe affetta da errore materiale, sia per aver liquidato le spese di lite in misura incongrua, ovvero in euro 10.000,00 invece che in euro 43.813,85, importo che si assume dovuto in applicazione della tariffa di cui al d.m. n. 55 del 2014; sia per aver omesso di disporre la distrazione delle spese in favore dello stesso avv. Mauro Mezzetti, che nel giudizio di legittimità de quo era uno dei difensori del controricorrente e si era dichiarato antistatario. 2.11 ricorso non risulta notificato a nessuna delle parti del giudizio di legittimità concluso con l'ordinanza che si vorrebbe correggere, né alcuna di esse si è costituita in questa sede.

Considerato che:

1. Al procedimento per la correzione dell'errore materiale delle sentenze della Corte di Cassazione - in virtù del richiamo espresso agli artt. 356 ss. cod. proc. civ., contenuto nel primo comma dell'art. 391-bis cod. proc. civ.- si applicano le norme sulla radicazione del ricorso per cassazione, a ciò non ostando Ric. 2020 n. 18118 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- la natura non impugnatoria del rimedio (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27196 del 26/10/2018, in motivazione). Tanto premesso, «Requisito indispensabile per l'esame dell'istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione; in assenza del detto requisito, il ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile, senza che ai riscontrato difetto possa porsi rimedio attraverso l'istituto della rinnovazione, "ex" art.291 cod. proc. civ., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale omissione della notificazione medesima.» (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 15539 del 17/10/2003; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17453 del 23/07/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6813 del 02/04/2015). Quanto poi ai destinatari della necessaria notificazione del ricorso, questa Corte ha già avuto modo di precisare che «concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) debbono essere notificati all'uno e all'altro.» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15346 del 12/07/2011).

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la correzione dell'errore materiale, a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ., può essere richiesta dalla parte interessata con ricorso «ai sensi degli artt. 356 ss. cod. proc. civ.», notificato alle controparti. Nel caso di specie il ricorrente - che nel ricorso ha fatto riferimento alle formalità di cui all'art. 288 cod. proc. civ., ma Ric. 2020 n. 18118 sez. MT - ud. 15-04-2021 -3- non a quelle di cui al combinato disposto degli artt. 391-bis e 356 ss. cod. proc. civ.- non ha dimostrato di aver provveduto alla notifica dell'atto ad alcuna delle controparti interessate, sicché non sussistono neppure i presupposti per disporre l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di alcune di esse.

Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese, poiché « Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 - bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali » (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, ex plurimis), oltre che in considerazione della mancata costituzione delle controparti del ricorrente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile Il Presidente Dott. Antonio Greco i',7:POSIT