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Ordinanza — n. 26084/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding equitable summary procedure appeal grounds. The court rejects the claim that the lower court violated procedural rules. The appeal was inadmissible because it merely criticized the lower court's reasoning without citing specific violated laws or principles. The court held that the appeal was inadmissible because the appellant only criticized the lower court's reasoning without citing specific violated laws or principles. The court ruled the appeal inadmissible as it merely criticized the lower court's reasoning without citing specific violated laws or principles. The court dismissed the appeal because the appellant only criticized the lower court's reasoning without citing specific violated laws or principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26084/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the claim for equitable summary procedure grounds. The appellant argued that the first-instance judge violated procedural rules by failing to address the genericity of the defendant's defenses and ordering an integration of pleadings. The court rejected this, ruling that the appellant's arguments were merely a critique of the lower court's reasoning rather than a citation of specific violated laws or principles.

Regesto Legislator

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Art. 339, comma 3, c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: An appeal in a case decided according to equity is inadmissible if it merely criticizes the reasoning of the first-instance judgment without citing specific violated laws, principles, or regulatory rules.

Parole chiave

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equitable summary procedure inadmissible appeal critique of reasoning specific laws citation procedural violation opposizione al precetto esecutivo censure procedurali remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 339, comma 3, c.p.c.
Trattavasi di violazione di carattere processuale rientrante nel novero dei motivi proponibili in appello ai sensi dell'art. 339, comma terzo, c.p.c..
Art. 342 c.p.c.
Art. 360, comma primo, n.4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5681/2021 R.G., proposto da LONGARINI MASSIMO, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio in Terni, Via Fratini n. 55. -RICORRENTE- contro LEDDERDUCCI VILMA. -INTIMATA- avverso la sentenza del tribunale di Terni n. 488/2020, depositata in data 23.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 488/2020, il tribunale Terni ha dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione proposti dall'avv.

Longarini avverso la sentenza del giudice di pace, con cui era stata respinta la richiesta di pagamento di C 339,00 a titolo di compensi per attività stragiudiziale, condannando l'attore al pagamento di C 100,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata. In particolare, il giudice di pace - nel respingere la domanda proposta dall'avv. Longarini, aveva dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito alla convenuta - che aveva eccepito la prescrizione presuntiva del credito - ritenendo che la formula non riproducesse la tesi difensiva della Ledderducci Secondo il tribunale, dato il valore della lite, la causa doveva considerarsi decisa secondo equità e quindi l'appello era proponibile solo per i motivi di cui all'art. 339, comma terzo, c.p.c., rilevando che l'appellante si era limitato a contestare la correttezza delle motivazioni con cui il primo giudice aveva dichiarato inammissibile il giuramento, senza indicare le norme processuali, comunitarie o costituzionali violate o i principi regolatori della materia disattesi in primo grado.

La cassazione della sentenza è chiesta dall'avv. Massimo Longarini con ricorso basato su un unico motivo. Vilma Ledderducci è rimasta intimata. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

1. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 339, comma terzo, e 342 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.4 c.p.c., sostenendo che l'impugnazione conteneva anche un censura di nullità della sentenza, per non aver il primo giudice pronunciato sull'eccezione con cui era stata contestata le genericità delle deduzioni difensive della convenuta, la quale, nel sostenere di aver estinto il credito, non ne aveva indicato le modalità, e per non aver ordinato l'integrazione delle allegazioni difensive della cliente. Trattavasi di violazione di carattere processuale rientrante nel novero dei motivi proponibili in appello ai sensi dell'art. 339, comma terzo, c.p.c..

Il motivo è inammissibile.Il tribunale, dopo aver ribadito che, trattandosi di causa di valore non superiore ad € 1100,00 e quindi decisa secondo equità, l'appello era proponibile solo per i motivi di cui all'art. 339 comma terzo c.p.c., ha ritenuto che le censure proposte in giudizio si risolvessero in una critica alla motivazione del provvedimento con cui era stato revocata l'ammissione del giuramento decisorio, senza prospettare la violazione di norme processuali (o costituzionali e comunitarie) e dei principi regolatori della materia. Secondo il giudice di pace, la formula del giuramento non comprendeva la tesi del debitore, avendo questi eccepito - genericamente - che il debito era ormai estinto, mentre il ricorrente aveva chiesto che il giuramento fosse reso in merito all'avvenuto pagamento del debito mediante consegna delle corrispondenti somme di denaro.

In effetti, la deduzione di un vizio processuale - consistente nella mancata rilevazione della genericità delle eccezioni contenute nella comparsa di risposta, e nella conseguente lesione del diritto di difesa, con omissione dell'ordine di integrazione degli atti processuali - era formulata in termini puramente ipotetici e nell'ambito della contestazione della motivazione della decisione appellata, per l'eventualità - già implicitamente smentita dal primo giudice - che la debitrice avesse inteso sostenere di aver adempiuto con mezzi diversi dal denaro (cfr. ricorso, pagg. 9-10).

Espressa in tali termini, la censura non prospettava un vizio che attingesse direttamente la pronuncia sotto il profilo della violazione di specifiche regole processuali, ma faceva dipendere tale violazione dall'erroneità della decisione nel punto in cui aveva stabilito che la causa estintiva dedotta non facesse riferimento al pagamento in denaro (come invece ipotizzato nella formula del giuramento). Difatti, secondo il ricorrente, in tal caso l'eccezione di prescrizione presuntiva doveva essere specifica e far riferimento ai (diversi) mezzi impiegati dalla debitrice.In definitiva, la deduzione del vizio processuale era filtrata dalla proposta di una diversa interpretazione del contenuto delle difese formulate dalla convenuta, venendo a tradursi in una critica della motivazione assunta in proposito dal giudice di merito, preclusa in appello ai sensi dell'art. 339, comma terzo, c.p.c..

Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo la resistente svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, ne