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Ordinanza — n. 26083/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal for inadmissibility as lower court correctly excluded summary procedure for administrative fee disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26083/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marina Saluppo's appeal inadmissible because the lower court explicitly excluded the summary procedure for administrative fee disputes. Saluppo argued the opposition should have been heard under ordinary procedure due to the nature of the fees, but the trial judge ruled the summary procedure did not apply. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's decision was an appealable ordinance, not a sentence subject to cassation.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 150/2011; Art. 641 c.p.c.: When a judge of first instance explicitly excludes the summary procedure for fee disputes, the resulting decision is an appealable ordinance rather than a sentence, rendering a direct cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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summary procedure exclusion administrative fee disputes ordinance vs sentence cassation inadmissibility procedural choice impugnazione di decisioni amministrative ricorso del personale compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. 150/2011
Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 28 L.
Art. 641 c.p.c.
150/2011, per cui l'opposizione proposta con ricorso, anziché con citazione, era inammissibile, poiché l'atto introduttivo era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 641 c.p.c..
Art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
150/2011, 50 quater e 161 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che l'opposizione doveva essere definita con pronuncia collegiale a pena di nullità.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 14 d.lgs. 150/2011
Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 28 L.
art. 641 c.p
150/2011, per cui l'opposizione proposta con ricorso, anziché con citazione, era inammissibile, poiché l'atto introduttivo era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 641 c.p.c..
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 390/2011
Cass. 26163/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16424/2020 R.G., proposto da SALUPPO MARINA, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Del Vecchio, con domicilio in Campobasso, alla Via Garibaldi n. 110. -RICORRENTE- contro VENEZIANO ANTONELLO. -INTIMATO- avverso l'ordinanza del Tribunale di Campobasso, depositata in data 28.1.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il tribunale di Campobasso, pronunciando sull'opposizione proposta da Marina Saluppo avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2017 - emesso in favore dell'avv.

Antonello Veneziano a titolo di compensi professionali per il patrocinio svolto in sede amministrativa - ha dichiarato inammissibile /'opposizione, regolando le spese. Secondo il giudice di merito, discutendo di compensi maturati per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, non trovava applicazione il rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, per cui l'opposizione proposta con ricorso, anziché con citazione, era inammissibile, poiché l'atto introduttivo era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 641 c.p.c..

Per la cassazione della sentenza Marina Saluppo propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria. L'avv. Veneziano è rimasto intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 14, comma secondo, d.lgs. 150/2011, 50 quater e 161 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che l'opposizione doveva essere definita con pronuncia collegiale a pena di nullità. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 28 L. 794/1932, 645 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.. Secondo il ricorrente, pur essendo in discussione compensi per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, l'opposizione non soggiaceva alla limitazione prevista in generale per le cause in materia di compensi giudiziali civili, sicché l'opposizione - essendo sottoposta al rito ordinario - era tempestiva, poiché la citazione introduttiva era stata notificata nel termine fissato dall'art. 641 c.p.c..

2. Va dichiarata d'ufficio l'inammissibilità del ricorso. Il tribunale ha esplicitamente ritenuto che la causa fosse sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, tanto da dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta con ricorso - invece che con citazione - poiché notificato oltre il termine fissato dall'art. 641 c.p.c.. Tale espressa ed inequivocabile opzione processuale - da parte del giudice di merito - consentiva di impugnare la decisione solo con l'appello, con esclusione della possibilità di proporre direttamente il ricorso in cassazione, essendo tale mezzo riservato all'impugnazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011.

Né rileva la forma del provvedimento impugnato: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta (Cass. s.u. 390/2011; Cass.26163/2014), mentre, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta ad ottemperare all'art. 14 d.l.gs. 150/2011, la cui applicabilità è stata invece espressamente esclusa dal tribunale, sicchè la decisione era - come detto - appellabile e non ricorribile in cassazione.

Non è infine necessario sottoporre alle parti la questione di inammissibilità, poiché il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo il Veneziano svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camer