Ordinanza — n. 26082/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il primo motivo Massimo Valentino deduce la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della I. 392/78 nonché dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia". Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello non avrebbe esaminato tutti i fatti portati alla sua conoscenza dalle parti e non avrebbe provveduto ad interpretare e qualificare le richieste formulate, allo scopo di determinarne l'effettivo contenuto e l'appropriata collocazione nell'ambito del diritto sostanziale, limitandosi a tener conto delle espressioni letterali dell'atto di appello, nella parte in cui i ricorrenti si definivano eredi del defunto padre "con errore materiale di trascrizione per omissione della parola 'conviventi' (p. 6 del ricorso), ed escludendo, solo per tale ragione, che avessero agito anche iure proprio, in quanto facenti parte del nucleo familiare del padre e occupanti dell'immobile locato, succeduti, come tali nel contratto e nella detenzione del bene, in quanto conviventi con il de cuius.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 112 c.p, art. 421 c.p, art. 91 c.p, art. 325 c.p, art. 360 c.p; Ordinanza — n. 26082/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello di aver violato e/o falsamente applicato l'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie del regolamento delle spese, per aver posto a suo carico le spese processuali per la chiamata in giudizio di Alessandro Livrea.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31187-2019 proposto da: VALENTINO MASSIMO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CANTELLI, DOMENICO AMICARELLI, OSCAR SABELLICO; - ricorrente - contro LIVREA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DELLA PIETRA; - controricorrente - contro STEFFANINI VITTORIA, STEFFANINI LAURA, STEFFAN1NI ROBERTA; - intimate — VALENTINO ROBERTO -intimato- avverso la sentenza n. 2933/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARILENA GORGONI. Rilevato che: Massimo Valentino ricorre per la cassazione della sentenza n. 2933/2019 della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata 12 settembre 2019, articolando tre motivi. Resiste con controricorso Alessandro Livrea. Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dagli altri intimati. Il ricorrente espone di aver agito in giudizio, insieme con il fratello Roberto, ex art. 45 della I. n. 392/1978, nei confronti di Vittoria, Laura e Roberta Steffanini, per ottenerne la condanna alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di canoni di locazione nella misura eccedente l'equo canone.
Le convenute chiedevano il rigetto della domanda per carenza di loro legittimazione passiva e di quella attiva in capo ai ricorrenti; eccepivano che, dato che il contratto di locazione era stato risolto il 14 novembre 2000, le somme percepite dopo quella data erano da intendersi come indennità di occupazione. Si provvedeva all'integrazione del contraddittorio nei confronti di Concetta Siracusano, quale erede dell'originario Ric. 2019 n. 31187 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- locatore, la quale, costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda e la prescrizione del diritto per il periodo 1988-1995.
A seguito dell'interruzione per morte di Concetta Siracusano si costituiva in riassunzione Alessandro Livrea, suo erede. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1383/13, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando le sorelle Steffanini a restituire le somme indebitamente percepite dal novembre 2000 al febbraio 2005. Le sorelle Steffanini impugnavano la suddetta decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, domandandone la riforma; gli eredi Valentino oltre a richiedere il rigetto dell'appello, con appello incidentale, sollecitavano la condanna delle sorelle Steffanini al pagamento di quanto dovuto per l'intero periodo della locazione a partire dal 3 giugno 1995, epoca del legato a loro favore, nonchè la condanna di Alessandro Livrea alla restituzione dell'indebito, pari ad euro 6.342,98, per il periodo 4 aprile 1988-2 giugno 1995.
Alessandro Livrea, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello incidentale, eccependo l'improcedibilità della domanda per la tardiva integrazione del contraddittorio nei confronti di Concetta Siracusano, l'avvenuta prescrizione della pretesa restitutoria e l'inapplicabilità dell'art. 79 I. 392/2978, non essendo i fratelli Valentino conviventi con il padre, originario conduttore, al momento del decesso; insisteva, in aggiunta, per far dichiarare tardiva l'azione in quanto proposta dopo sei mesi dalla morte dell'originario conduttore.
La Corte d'Appello, con il pronunciamento oggetto dell'odierno ricorso, accoglieva parzialmente l'appello principale, dichiarando non dovute le somme liquidate in primo Ric. 2019 n. 31187 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -3- grado, relativamente al periodo novembre 2000 - febbraio 2005, perché, avendo i fratelli Valentino agito iure hereditatis e non avendo gli stessi dimostrato di essere subentrati nel contratto prima della morte del de cuius e prima della cessazione della locazione, né di convivere con il padre al momento del decesso, avevano legittimazione attiva solo per il periodo sino al decesso dell'originario conduttore.
Aggiungeva che dal novembre 2000, cioè dopo la risoluzione del contratto, l'appartamento era stato da loro occupato sine titulo, con la conseguente inapplicabilità della disciplina dell'equo canone di cui alla I. n. 392/1978, risultando le somme versate alle sorelle Steffanini loro dovute a titolo di indennità risarcitoria. Accoglieva parzialmente anche l'appello incidentale proposto dai fratelli Valentino nei confronti delle sorelle Steffanini, dichiarando dovute le somme indebitamente versate dall'originario conduttore, loro dante causa, dal giugno 1995, quando le sorelle Steffanini erano succedute nel contratto di locazione, al novembre 2000, quando era cessato il contratto di locazione.
Rigettava l'appello incidentale nei confronti di Alessandro Livrea, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito fino al giugno 1995, data a partire dalla quale le legittimate passive erano diventate le sorelle Steffanini, risultando la chiamata in giudizio di Concetta Siracusano notificata in data 8 marzo 2006, con conseguente prescrizione di tutto quanto maturato fino a quella data, in assenza di deduzione e prova di atti interruttivi. Compensava le spese tra gli eredi Valentino e le sorelle Steffanini, data la reciproca soccombenza, poneva a carico dei fratelli Valentino le spese, di entrambi i gradi di giudizio, per la chiamata in causa di Alessandro Livrea.
Ric. 2019 n. 31187 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -4- Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che:
1. Con il primo motivo Massimo Valentino deduce la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della I. 392/78 nonché dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia". Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello non avrebbe esaminato tutti i fatti portati alla sua conoscenza dalle parti e non avrebbe provveduto ad interpretare e qualificare le richieste formulate, allo scopo di determinarne l'effettivo contenuto e l'appropriata collocazione nell'ambito del diritto sostanziale, limitandosi a tener conto delle espressioni letterali dell'atto di appello, nella parte in cui i ricorrenti si definivano eredi del defunto padre "con errore materiale di trascrizione per omissione della parola 'conviventi' (p. 6 del ricorso), ed escludendo, solo per tale ragione, che avessero agito anche iure proprio, in quanto facenti parte del nucleo familiare del padre e occupanti dell'immobile locato, succeduti, come tali nel contratto e nella detenzione del bene, in quanto conviventi con il de cuius.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 421 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per omessa, insufficiente ed Ric. 2019 n. 31187 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -5- erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie. La Corte d'Appello, se avesse esaminato la documentazione versata in atti, avrebbe potuto rendersi conto che i fratelli Valentino avevano agito non solo iure hereditatis, ma anche iure proprio, e, in applicazione del principio di acquisizione probatoria, avrebbe dovuto porre a base della propria decisione le prove acquisite, senza farsi condizionare dalla loro provenienza; non solo: in applicazione dell'art. 421 c.p.c. il giudice avrebbe potuto utilizzare i vasti poteri istruttori a lui concessi per arrivare alla verità processuale e di fatto.
3. Con il terzo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello di aver violato e/o falsamente applicato l'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie del regolamento delle spese, per aver posto a suo carico le spese processuali per la chiamata in giudizio di Alessandro Livrea.
4. Deve preliminarmente rilevarsi che la notifica del ricorso a Vittoria, Laura e Roberta Steffanini, presso lo Studio dell'avv. Anzisi, via Guglielmo Sanfelice n. 24, Napoli, non è andata a buon fine. L'agente postale addetto al recapito, in data 10 ottobre 2019, annotava di aver appreso dal portiere dello stabile di via G. Sanfelice 24 di Napoli che lo studio legale si era trasferito in Calata San Marco. Il notificante, appreso dell'esito negativo della notifica - anche senza considerare che sarebbe stato suo onere quello di verificare tempestivamente, attraverso il riscontro delle risultanze dell'albo professionale, se l'indirizzo indicato dal difensore in appello fosse ancora attuale (Cass. 30/08/2017, n. Ric. 2019 n. 31187 sez.
M3 - ud. 27-04-2021 -6- 20527) - avrebbe dovuto esercitare la facoltà nonché l'onere di chiedere la ripresa del procedimento notificatorio. Pertanto, va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15/07/2016, n. 14594; Cass.08/03/2017, n. 5974; Cass. 19/07/2017, n. 17684; Cass.11/06/2018, n. 15056; Cass. 27/06/2018, n. 16943; Cass.28/03/2019, n. 8618; Cass. 21/08/2020, n. 17577), secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, come nel caso di specie, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica.
5. Va osservato che il ricorso non avrebbe meritato snLc,WC, Lou..t»-TAktrtnitukukx. au.,4-0 Smu.u,4 \A-d liv,94t. évr, .151005 t accoglimento in ogni dasTperche: 4444.
12. styp - quanto al primo motivo, il vizio di omessa pronuncia è solo quello di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perché implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che non può essere fatto valere né con la denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale né con la denuncia di un vizio di motivazione (ex multis cfr. Cass. 5/06/2015, n. 11662); in aggiunta nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta Ric. 2019 n. 31187 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -7- attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n.
4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass.06/07/2015, n. 13928). Quand'anche questa Corte, nell'esercizio della facoltà di procedere ad una diversa qualificazione del vizio denunciato, ne superasse l'erronea individuazione da parte del ricorrente, resterebbe insuperabile il mancato assolvimento delle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. al fine di supportare l'errore imputato al giudice a quo. Massimo Valentino lamenta il mancato esame delle note depositate in corso di causa e delle note conclusionali, da cui, a suo avviso, avrebbe dovuto evincersi che egli, insieme con il fratello, agivano anche iure proprio, nella qualità di familiari conviventi con il padre titolare dell'originario contratto di locazione (p. 8 del ricorso). L'illustrazione del motivo si fonda dunque su atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell'indicazione specifica prescritta dall'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto:
a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, né, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell'atto, in cui troverebbe rispondenza l'indiretta riproduzione;
b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l'atto ebbe a formarsi;
c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi Ric. 2019 n. 31187 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -8- di documento della controparte;
d) non indica la sede in cui l'atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale [ove possibile] o in copia [ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d'ufficio, come i verbali di causa] e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d'ufficio: cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469 - Quanto al secondo secondo motivo, il già rilevato mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'att. 366 n. 6 c.p.c. ne ipoteca l'accoglimento. Nella sua illustrazione il ricorrente fa riferimento alle certificazioni anagrafiche agli atti e alla avvenuta notificazione di tutti gli atti esecutivi non solo alla vedova di Francesco Valentino, originario locatore, ma anche all'odierno ricorrente in proprio (p. 9 del ricorso).
La conoscenza del contenuto di tali documenti, come riconosce lo stesso ricorrente (p. 11 del ricorso), al fine di accertare che da essi emergessero "significativi dati di indagine", idonei a sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori invocati, è da considerarsi essenziale. Pertanto, il motivo è inammissibile per l'assorbente ragione che non rispetta, come quello precedente, le prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. - Quanto al terzo motivo, la liquidazione delle spese di lite avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza (Cass. 06/12/2019, n. 31889).
Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto Ric. 2019 n. 31187 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -9- della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario.
In forza. del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Applicando tali principi alla fattispecie per cui è causa, deve ritenersi che correttamente la Corte d'Appello ha posto le spese di lite per la chiamata in causa del terzo a carico dell'odierno ricorrente, alla cui iniziativa processuale si deve l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Alessandro Livrea, erede di Concetta Siracusano, chiamato in causa, su istanza dei fratelli Valentino, in quanto erede dell'originario locatore Canio Restaino.
5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
6. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.
7. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali Ric. 2019 n. 31187 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -10- per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma