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Ordinanza — n. 25970/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming trial court erred in evaluating evidence regarding easement width restrictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25970/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court misinterpreted expert testimony on easement width. The appellants argued the trial judge failed to properly evaluate the technical report showing the easement was reduced from six to three meters. The court ruled that judges have broad discretion to weigh evidence and are not required to explicitly refute every contrary argument if their conclusion is logically supported by the accepted facts.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The appellate court's finding of violation is inadmissible if the lower court merely weighed the evidence differently rather than ignoring proven facts or judging on unoffered evidence.

Parole chiave

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appellate review standards evidence evaluation discretion easement width reduction technical report interpretation inadmissible appeal grounds grave deficienza del procedimento all'estero documenti soggetti a un trattamento particolare ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
art. 380-bis c.p
artt. 115 c.p
380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c.
art. 115 c.p
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. n. 282/2009
Cass. civ. n. 8355/2007
282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
Cass. civ. n. 12080/2000
Cass. n. 11892/2016
116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892/2016;
Cass. S.U. n. 16598/2016
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Testo completo

. . f ORDINANZA sul ricorso 11856-2020 proposto da: BAGNATO FRANCESCO BRUNO, BELVEDERE GIUSEPPE, BELVEDERE ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N, 61, presso lo studio dell'avvocato CLARA VENETO, rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO DARIO BORGESE; - ricorrenti - contro CORDI' MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMILIANO PEZZANI, PIER ALDO PEZZANI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 701/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 21/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: il giudizio trae origine dalla domanda proposta da Cordì Maria, innanzi al Tribunale di Palmi, nei confronti di Belvedere Giuseppe, Belvedere Antonio e Bagnato Bruno, con la quale esponeva di essere proprietaria di un fondo, identificato dalla p.11a 234 e che in favore di esso era stata costituita, giusto atto di acquisto per notar Tripodi, una servitù di passaggio pedonale e carraio di circa sei metri che dalla statale 16 attraversava le p.11e 228 e 315; l'attrice lamentava che i convenuti, proprietari della p.11a 228, avevano apposto una rete metallica e dei paletti, restringendo notevolmente il passaggio; sulla base delle descritte circostanze, chiese la determinazione dei confini e l'apposizione dei termini lapidei in conformità con le previsioni del titolo costitutivo della servitù; il Tribunale di Palmi accolse la domanda, che qualificò come actio con fessoria servitutis; la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21.8.2019, rigettò l'appello, accertando sulla base dei titoli di proprietà e della CTU che il passaggio, esistente tra le p.11e 315 e 228 , che partiva dalla strada statale 18, era stata ridotto da sei a tre metri in seguito all'apposizione della rete metallica da parte dei convenuti;

Ric. 2020 n. 11856 sez. M2 - ud. 21-04-2021 -2- per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Belvedere Giuseppe, Belvedere Antonio e Bagnato Bruno sulla base di un unico motivo; ha resistito con controricorso Cordì Maria; in prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c. e dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito fondato la decisione su una inesatta ricostruzione dei fatti di causa e su un'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla consulenza di parte sicchè il giudice di merito avrebbe dovuto rinnovare la CTU.

Il ricorrente, oltre a denunciare lacune ed omissioni della CTU, deduce anche l'errata interpretazione dei titoli di proprietà da cui risulterebbe che la servitù di passaggio in favore del fondo della Cordì sarebbe stato costituitWa carico della proprietà Ambesi- Impiombato; - il motivo è inammissibile sotto diversi profili; - in primo luogo, esso difetta di specificità perché si limita a richiamare atti e documenti, segnatamente i titoli di proprietà, senza trascriverli, nemmeno in via sommaria e senza indicare la sede processuale in cui sono stati prodotti, in violazione dell'art.366 c.p.c.; costituisce principio consolidato, costantemente affermato da questa Corte che, in tema di ricorso per Ric. 2020 n. 11856 sez.

M2 - ud. 21-04-2021 -3- cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità(Cass.

Sezioni Unite n. 34469 del 27/12/2019; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013); l'individuazione degli atti processuali richiamati e della sede processuale in cui erano stati prodotti è funzionale all'accertamento della loro produzione nel giudizio di merito, non essendo ammissibile, in sede di legittimità la produzione di atti e documenti, ad eccezione dei casi espressamente previsti dall'art.372 c.p.c. e nei modi stabiliti dalla norma; altrettanto apodittiche sono le contestazioni mosse alla CTU, mal poste sotto il profilo della violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c., laddove, sotto lo schermo della violazione di legge si sollecita al giudice di legittimità il riesame nel merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio; anche le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive;

Ric. 2020 n. 11856 sez. M2 - ud. 21-04-2021 -4- nella specie, il giudice di merito, sulla base delle risultanze dei titoli di proprietà e della CTU, ha accertato che era stata costituita per titolo la servitù di passaggio in favore del fondo dell'attrice a carico delle p.11e 315 e 228 , che partiva dalla strada statale 18 e che i convenuti, con l'apposizione della rete metallica, avevano ridotte da sei a tre metri a causa dell'apposizione della rete metallica; mette conto evidenziare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000); occorre infine ribadire che, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui Ric. 2020 n. 11856 sez.

M2 - ud. 21-04-2021 -5- gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892/2016;

Cass. S.U. n. 16598/2016); il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta; ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. -

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in C 3800,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il Ric. 2020 n. 11856 sez. M2 - ud. 21-04-2021 -6- ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta