Ordinanza — n. 25966/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 34863-2019 proposto da: MANCINI GIUSEPPE, MANCINI GIOVANNI, in qualità di eredi di Mancini Saverio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STEFANO LONGANESI 9, presso lo studio dell'avvocato CARMELO RUSSO, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA D'AGOSTINO; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 2547/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositato il 02/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, art. 327 c.p, art. 332 c.p, art. 331 c.p, art. 4 legge n. 89/2001, art. 10 d.p.r. n. 115/2002; Ordinanza — n. 25966/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso il decreto della Corte di appello di Roma i Mancini propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Atteso che: - con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001 in relazione all'art. 327 c.p.c. ratione temporis applicabile Ric. 2019 n. 34863 sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34863-2019 proposto da: MANCINI GIUSEPPE, MANCINI GIOVANNI, in qualità di eredi di Mancini Saverio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STEFANO LONGANESI 9, presso lo studio dell'avvocato CARMELO RUSSO, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA D'AGOSTINO; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 2547/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositato il 02/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Catanzaro, con decreto n. 2547/2019, rigettando l'opposizione proposta da Giuseppe e Giovanni Mancini ex art. 5-ter 1. n. 89/2001 avverso il provvedimento di rigetto della domanda ex art 2 bis legge cit., condivideva le argomentazioni del Consigliere designato secondo cui non avendo il dante causa dei ricorrenti, Saverio Mancini, proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 60 del 23.01.2017 emessa a conclusione del giudizio presupposto di primo grado, gravata dalla sola Mariangela Bilotta, nei loro confronti la decisione era passata in giudicato sin dal 26.02.2018, per cui la domanda indennitaria doveva ritenersi tardiva, non avendo peraltro la sentenza di questa Corte del 12.12.2017, relativa alla sola posizione della Bilotta.
Avverso il decreto della Corte di appello di Roma i Mancini propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Atteso che: - con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001 in relazione all'art. 327 c.p.c. ratione temporis applicabile Ric. 2019 n. 34863 sez.
M2 - ud. 05-03-2021 -2- per avere la Corte di merito erroneamente calcolato il termine per la proposizione della domanda ex art. 2 bis legge n. 89 del 2001. La censura è destituita di fondamento e con essa il ricorso. Per consolidato insegnamento di questa Corte, la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dal precedente art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una vocatio in ius per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili detta notificazione integra soltanto una litis denuntiatio allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale (cfr.
Cass. 6.6.1983 n. 3858). Cosicché, si produce l'effetto per cui il processo è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza (onde la sentenza non può essere utilmente emessa) fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., mentre laddove questi siano scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (cfr. Cass. 15.4.2013 n. 9080). Nel solco del riferito insegnamento si rimarca, nel caso di specie, che è incontestato che il dante causa dei ricorrenti, Saverio Mancini, abbia ricevuto l'atto di appello nel giudizio presupposto (proposto dalla sola Mariangela Bilotta avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 60 del 23.01.2017) ai soli fini e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c., per cui trattandosi di giudizio con domande scindibili, doveva ritenersi intervenuto per i non aventi interesse al gravame (per non avere proposto autonoma impugnazione) il giudicato su detta pronunzia in epoca antecedente al deposito della sentenza di secondo grado, con la conseguenza che correttamente il Giudice distrettuale ha ritenuto ampiamente decorso il termine di cui all'art. 4 legge n. 89/2001.
Ric. 2019 n. 34863 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -3- Siffatta impostazione del Consigliere — alla quale peraltro non sono state formulate critiche di sorta - è ampiamente condivisa dal Collegio. In conclusione, il ricorso va respinto. In assenza di difese svolte dalla parte erariale, nessuna pronuncia sulle spese. Non vi è l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato (v. art. 10 d.p.r. n. 115/2002 e Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915). P . Q . M . La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il