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Ordinanza — n. 25965/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25965/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25965/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso 34802-2019 proposto da: PICCIAIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FERDINANDO EMILIO ABBATE, MARA MANFREDI; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso il decreto n. 53075/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI. 751.1 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Roma, con decreto n. 53075/2018, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta da Francesco Picciaia ex art. 5-ter 1. n. 89/2001 avverso il provvedimento di rigetto della domanda ex art 2 bis legge cit., condannava il Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di curo 1.600,00 a titolo di indennizzo per la violazione del termine di durata ragionevole del procedimento e per l'effetto liquidava le spese processuali in complessivi curo 1.269,00.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 3 legge n. 89/01, art. 5-ter legge n.89/01, art. 645 c.p, art. 3, comma 6 legge n. 89/01, art. 10 d.p.r. n. 115/2002; Ordinanza — n. 25965/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Quest'ultima termina con un provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto emesso in sede monitoria solo se ed in quanto l'opposizione sia accolta in tutto o in parte. In tal caso, infatti, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamento compiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamente revocato. Di riflesso, sostituendosi a quest'ultimo il decreto collegiale quale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo alle spese liquidate in favore della parte istante e poste a carico di quella erariale ai sensi dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n. 89/01.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario indigenza processuale non provata garanzia di un equo processo riesame della rendita AI indennità adeguata forza di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 3 legge n. 89/01
Di riflesso, sostituendosi a quest'ultimo il decreto collegiale quale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo alle spese liquidate in favore della parte istante e poste a carico di quella erariale ai sensi dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n. 89/01.
art. 5-ter legge n.89/01
05-03-2021 -3- Il quadro appena delineato muta radicalmente se, invece, l'opposizione ex art. 5-ter legge n.89/01 è respinta, poiché il decreto monocratico sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativo quanto nel capo che liquida le spese.
art. 645 c.p
art. 3, comma 6 legge n. 89/01
3, comma 5, sia da quella privata insoddisfatta da tale provvedimento, nel qual caso l'opposizione è necessitata dalla non riproponibilità della domanda (art. 3, comma 6 legge n. 89/01).
art. 10 d.p.r. n. 115/2002
art. 10 d.p.r. n. 115/2002 e Cass., Sez.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 34802-2019 proposto da: PICCIAIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FERDINANDO EMILIO ABBATE, MARA MANFREDI; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso il decreto n. 53075/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI. 751.1 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Roma, con decreto n. 53075/2018, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta da Francesco Picciaia ex art. 5-ter 1. n. 89/2001 avverso il provvedimento di rigetto della domanda ex art 2 bis legge cit., condannava il Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di curo 1.600,00 a titolo di indennizzo per la violazione del termine di durata ragionevole del procedimento e per l'effetto liquidava le spese processuali in complessivi curo 1.269,00.

Avverso il decreto della Corte di appello di Roma il Picciaia propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Atteso che: - con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli arti. 91 c.p.c., 3, punto 5 legge n. 89 del 2001, 2233, comma 2 c.c., del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018, per avere la Corte di appello liquidato globalmente le spese di lite delle due fasi del giudizio di merito.

A detta del ricorrente, l'importo delle spese di lite liquidato dalla Corte di appello di Roma sarebbe al di sotto dei valori minimi individuati dal D.M. n. 55/2014 e dalle relative Tabelle poiché per il procedimento monitorio sarebbe previsto un importo minimo di euro 1.708,50, pari ad euro 1.198,50 per la fase dell'opposizione ed curo 510,00 per quella monitoria. La censura, sotto entrambi i profili, è infondata. Questa Corte ha già chiarito (v. Cass. 22 dicembre 2016 n. 26851) che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un Ric. 2019 n. 34802 sez.

M2 - ud. 05-03-2021 -2- autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. n. 19348/15; analogamente, Cass. n. 20463/15). Il tutto avviene a (quasi) perfetta somiglianza con il procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), col quale il procedimento ex lege Pinto condivide una prima fase, che si svolge inaudita altera parte e che termina con la provocati° ad opponendum, e una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno e da una cognizione esaustiva.

Quest'ultima termina con un provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto emesso in sede monitoria solo se ed in quanto l'opposizione sia accolta in tutto o in parte. In tal caso, infatti, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamento compiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamente revocato. Di riflesso, sostituendosi a quest'ultimo il decreto collegiale quale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo alle spese liquidate in favore della parte istante e poste a carico di quella erariale ai sensi dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n. 89/01.

Spese che, pertanto, devono essere (non più semplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. Al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo (sulle cui spese per l'ipotesi di accoglimento v. Cass. n. 19120/09), anche il giudizio inscenato ai sensi dell'5- ter legge n. 89/01 costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria. E dunque, in caso di accoglimento dell'opposizione deve essere altrettanto indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale).

Ric. 2019 n. 34802 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -3- Il quadro appena delineato muta radicalmente se, invece, l'opposizione ex art. 5-ter legge n.89/01 è respinta, poiché il decreto monocratico sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativo quanto nel capo che liquida le spese. Con la conseguenza che il regolamento che ne segue in sede di opposizione, non potendo riguardare anche le spese, ormai intangibili, della fase monitoria, è ulteriore e autonomo. Solo che a differenza dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., le cui spese in caso di rigetto non possono essere stabilite in maniera contraddittoria rispetto al decreto ingiuntivo, dato il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata a pagare neppure una frazione delle spese (giurisprudenza costante: cfr. per tutte e fra le tante, Cass. n. 15317 del 2013), l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 non accolta può legittimamente condurre a un tale esito.

Si consideri che l'opposizione può essere attivata sia dalla parte erariale, che subisce l'ingiunzione di cui al decreto pronunciato ai sensi dell'art. 3, comma 5, sia da quella privata insoddisfatta da tale provvedimento, nel qual caso l'opposizione è necessitata dalla non riproponibilità della domanda (art. 3, comma 6 legge n. 89/01). Quest'ultima ipotesi s'invera allorché il decreto monocratico abbia respinto in toto ovvero abbia accolto parzialmente la domanda d'equa riparazione, escludendo una o più voci di danno o liquidandole in misura inferiore al richiesto.

Su tale premessa positiva, questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui l'opposizione ex art. 5-ter della parte privata insoddisfatta dall'esito della fase monitoria ha carattere pretensivo, a differenza di quella erariale che ha sempre e solo natura difensiva (cfr Cass. n. 26851 del 2016 cit.). Pertanto, salvo l'ipotesi di opposizione incidentale, il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto emesso ai sensi dell'art. 3, comma 5, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese.

Ric. 2019 n. 34802 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -4- Di conseguenza queste ultime nel caso di rigetto dell'opposizione vanno regolate in maniera del rutto autonoma, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto monocratico che abbia accolto solo parzialmente la domanda di equa riparazione. L'affermata unitarietà del procedimento della legge n. 89/01 e il suo esito finale allorché, come nel caso in oggetto, resti comunque accertata la responsabilità dello Stato per la durata irragionevole del giudizio presupposto, non consentono di evocare, in funzione di contrasto, il principio per cui la parte vittoriosa non può soggiacere al pagamento delle spese sostenute da quella soccombente, con la conseguenza che la tutela del diritto all'equa riparazione non resta monca, ma soddisfatta dalle spese della fase monitoria; il di più provocato da un'opposizione infondata è correttamente posto a carico della parte opponente, salvo ricorrano ipotesi di compensazione ai sensi dell'art. 92, cpv. c.p.c.

Ed è ciò che ha fatto la Corte territoriale nella specie, allorché proposta opposizione dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, con carattere pretensivo, ha liquidato le spese di giudizio in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, per cui applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna voce, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M., è pervenuta al riconoscimento della somma totale di euro 1.269,00 che non è in misura inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n.55, tenuto conto del valore della causa (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) ed applicando la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286;

Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386; Cass. 16 settembre 2015 n. 18167). Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M., la somma totale liquidabile sarebbe di curo 1.198,50, così computata: euro 255,00 per la fase di Ric. 2019 n. 34802 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -5- studio della controversia (a fronte di euro 510,00 come importo medio ordinario); curo 255,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di euro 510,00 quale importo medio ordinario); euro 238,50 per la fase istruttoria (per effetto della riduzione del 70%, applicabile per tale voce, rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di €, 945,00); euro 405,00 per la fase decisionale (a fronte di curo 810,00 quale importo medio ordinario).

In conclusione, il ricorso va respinto. In assenza di difese svolte dalla parte erariale, nessuna pronuncia sulle spese. Non vi è l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato (v. art. 10 d.p.r. n. 115/2002 e Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915). P . Q . M . La Corte r