Cassation court dismisses appeal regarding bankruptcy indemnity, ruling non-objection does not preclude judicial verification of missing facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a claim for bankruptcy-related indemnity. The appellants argued that the trial court erred by not recognizing an indemnity despite the lack of specific contestation regarding the bankruptcy procedure's duration. The court ruled that the principle of non-objection applies only to factual assertions, not to the substantive absence of legal elements required for the claim, which remains subject to judicial verification regardless of party objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The principle of non-objection does not shield from judicial control the lack of constitutive elements for a claim, as the absence of such elements is not a mere factual assertion but a substantive defect requiring ex officio examination.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28295-2019 proposto da: DELL'AQUILA ANTONIO, COLUCCI GERARDO, PAGNOTTA VINCENZO, RUOTOLO GONNELLA TERESA, DI LEO VINCENZO, PERNI\ GIUSEPPE, SESSA PIETRO, GENUA GENNARO, PAPALE° PASQUALINO, HORDELISI MARIA GRAZIA, CORDASCO FRANCESCO, RAFANIELLO GIUSEPPE, BRESCIA ANTONIO, Attivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ERNESTO PISCOPO; - ricorrenti - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - \&,014- • avverso il decreto n. 1 463/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con decreto n. 463 del 19.02.2019 la Corte d'appello di Napoli, rigettando l'opposizione proposta da Francesco Cordasco, Antonio Dell'Aquila, Vincenzo Di Leo, Gennaro Genua, Giuseppe Perna, Giuseppe Rafaniello, Pietro Sessa, Maria Grazia Fiordelisi, Vincenzo Pagnotta, Antonio Brescia, Teresa Ruotolo Gonnella, Pasqualino Papaleo e Gerardo Colucci ex art. 5-ter 1. n. 89/2001 avverso il provvedimento di rigetto della domanda ex art 2 bis legge cit., condividendo le argomentazioni del Consigliere designato secondo cui non risultava in alcun modo dimostrata l'effettiva durata della procedura fallimentare per la parte di rilievo nei confronti dei ricorrenti per mancata produzione di documentazione idonea a chiarire tale aspetto.
Per la cassazione di tale decreto propongono ricorso gli originari ricorrenti, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia intimato. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Ric. 2019 n. 28295 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -2- In prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno curato il deposito di memoria illustrativa.
Atteso che: - con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., la mancata applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 nel non riconoscere la Corte di merito l'indennizzo con violazione della presunzione di veridicità e di accettazione delle circostanze non oggetto di contestazione specifica in relazione all'art. 115 c.p.c. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. quanto alla errata e/o mancata valutazione delle prove documentali acquisite agli atti afferenti alla procedura fallimentare de qua.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente vertendo entrambe sull'accertamento del lamentato ritardo, sono inammissibili prima che infondate. Occorre in primo luogo osservare che i motivi di ricorso denotano carenze dei necessari requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, non cogliendone in realtà la ratio decidendi. Infatti la Corte distrettuale ha negato il riconoscimento dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3 legge n. 89/2001 sull'assunto che nelle prime difese i ricorrenti avevano esposto di avere ricevuto nella loro qualità di creditori/lavoratori subordinati della società fallita, in sede di riparto parziale, avvenuto nell'anno 2003, la soddisfazione almeno in parte delle loro pretese, oltre alla circostanza — dedotta dall'Amministrazione resistente, condivisa dai giudici di merito - che trattandosi in gran parte di somme da corrispondersi per TFR, come riconosciuto nel ricorso, per siffatti crediti è previsto l'intervento surrogatorio del Fondo di garanzia presso l'Inps, per cui ben avrebbero dovuto i ricorrenti, tenuto conto delle loro stesse ammissioni, Ric. 2019 n. 28295 sez.
M2 - ud. 05-03-2021 -3- consentire a questa Corte il compiuto riscontro dei loro assunti, riproducendo più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo delle risultanze dei piani di riparto, delle dichiarazioni dell'I.N.P.S. e della dichiarazione del curatore circa la puntuale individuazione dei restanti crediti ammessi al passivo che restavano, allo stato, insoddisfatti, onde dimostrare di avere almeno assolto all'onere di allegazione su loro incombente. Di tutto ciò non vi è riscontro nel ricorso stante la genericità delle doglianze che neanche espongono l'entità e la natura dei crediti pretesi nei confronti della procedura fallimentare.
Del resto il principio di non contestazione osto dapprima dall'art. 416, comma 3, come sostituito dalla L. n. 533 del 1973 sul rito del lavoro, poi dall'art. 167 c.p.c., comma 1, novellato dalla L. n. 353 del 1990, e infine dall'art. 115, comma 1, come modificato dalla L. n. 69 del 2009), invocato da parte ricorrente, mira a selezionare i fatti pacifici e a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria e ad escludere, all'atto della decisione, l'applicabilità della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., nei casi in cui il fatto costitutivo della domanda, benché non provato, sia da ritenersi implicitamente pacifico.
Il che si verifica in maniera direttamente proporzionale al grado di specificità dell'allegazione (id est, deduzione volitiva) del fatto e alla possibilità di sue narrazioni alternative. Tale principio opera in un ambito non solo soggettivamente ma anche oggettivamente dominato dalla disponibilità delle parti, nel senso che sono suscettibili di non contestazione soltanto i fatti storici la cui ricostruzione ex post richieda il dispendio dell'attività probatoria, la quale a sua volta è normalmente rimessa alle parti (non a caso, potere dispositivo della prova e principio di non contestazione condividono la medesima norma di legge: art.115 c.p.c., comma 1).
Ciò non significa affatto, però, che ad essere disponibile sia la verità storica e che, dunque, sia sottratto al giudice ogni potere di verificarla. Ciò di cui una Ric. 2019 n. 28295 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -4- parte dispone attraverso la non contestazione è solo la prova del fatto contrario a quello allegato dall'altra. E non essendovi equivalenza concettuale tra fatto non contestato e fatto provato, il primo essendo un a priori rispetto al secondo, che costituisce la risultante eventuale dell'istruzione probatoria, il giudice deve in ogni caso sottoporre a controllo il fatto non contestato, e ciò - si badi - indipendentemente dalla possibilità di esercitare poteri istruttori d'ufficio.
Tre (in larga approssimazione) le conseguenze. Il principio di non contestazione non è applicabile alla mera negazione di un fatto, che è essa stessa contestazione; esso si attenua drasticamente nell'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio; e l'emergere di elementi (logici ovvero di prova indiretta o documentale) di segno opposto alla non contestazione reclama il controllo terzo sulla verità storica del fatto, che non è negoziabile e che nessuna tecnica processuale può porre al riparo dalla valutazione del giudice (in termini, Cass.n. 8969 del 2015).
Orbene, in applicazione dei principi sopra enunciati deve affermarsi che la mancanza degli elementi costitutivi del diritto azionato, attenendo alla medesima causa petendi, è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del giudizio (Cass. n. 14535 del 1999; Cass. n. 14035 del 2002; Cass. n. 21275 del 2015) e come tale sfugge alla disponibilità delle parti e si sottrae all'operatività del principio di non contestazione. La Corte territoriale ha quindi correttamente svolto l'accertamento contestato, a prescindere dalla formulazione di una eccezione di parte in tal senso, trattandosi di una domanda che risulta infondata sulla base di fatti impeditivi e/o estintivi accertati dal giudice del merito.
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Ric. 2019 n. 28295 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -5- Non vi è l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato (v. art. 10 d.p.r. n. 115/2002 e Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915). P . Q . M . La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente Ministero che liquida in complessivi curo 3.000,00, oltre spese prenotate e prenotande