Cassation court dismisses appeal regarding state compensation litigation costs calculation and procedural admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by private parties against a lower court's decision on litigation costs in a state compensation case. The appellants argued that the appellate court failed to examine specific cost calculations and incorrectly applied minimum fee standards, while the Ministry of Justice contended that the procedural structure of the case required autonomous cost regulation. The court ruled that the lower court correctly applied the principle of cost allocation based on the outcome of the incidental opposition and the specific nature of the monitoring phase, thereby dismissing the appeal as unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.; The Court of Cassation holds that in state compensation proceedings involving an incidental opposition, the victorious private party may be exempted from paying the opponent's costs if the opposition is unfounded, and the lower court's calculation of monitoring phase fees based on the principle of loss is valid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20760-2019 proposto da: RENZULLO NATALE, D'ANNA GIOVANNI, D'ONOFRIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIA FERRANTE; - ricorrenti - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 352/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 07/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Roma, con decreto n. 352/2019, rigettando l'opposizione proposta da Luisa De Martino, Antonio Pacileo, Natale Renzullo, Maria Rosaria D'Angelo, Giuseppe D'Onofrio e Giovanni D'anna ex art. 5-ter 1. n. 89/2001 avverso il provvedimento di parziale accoglimento della domanda ex art 2 bis legge cit., riconosceva la congruità delle spese liquidate in monitorio in favore dei ricorrenti in curo 450,00, con compensazione delle spese di fase. Avverso il decreto della Corte di appello di Roma propongono ricorso per cassazione i soli Renzullo, D'Onofrio e D'Anna, fondato su sostanziali tre motivi.
Ti Ministero della giustizia è rimasto intimato. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Atteso che: - con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito, per quanto attiene alla domanda in ordine alla liquidazione delle spese, esaminato unicamente il secondo motivo di censura.
La censura è inammissibile prima che infondata risultando dal provvedimento impugnato che le censure formulate in sede di opposizione attenevano esclusivamente alla liquidazione delle spese, la cui soluzione ha argomentato; né nel ricorso vengono riprodotte le asserite diverse deduzioni di cui al primo mezzo dell'opposizione; Ric. 2019 n. 20760 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -2- con il secondo ed il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 4 del D.M. n. 55/2014, anche per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti per motivazione apparente tautologica e apodittica, per avere la Corte di appello liquidato globalmente le spese di lite delle due fasi del giudizio di merito. ,A detta dei ricorrenti, l'importo delle spese di lite liquidato dalla Corte di appello di Roma sarebbe al di sotto dei valori minimi individuati dal D.M. n. 55/2014 e dalle relative Tabelle poiché per il procedimento monitorio sarebbe previsto un importo minimo di euro 675,00 e per il giudizio di opposizione innanzi alla medesima Corte di appello sarebbe previsto un importo minimo di C 236,00.
La Corte avrebbe, dunque, dovuto condannare il Ministero al pagamento delle spese di lite per un importo complessivo di euro 1.552,50 ovvero di curo 984,91. Le censure, che possono essere trattate congiuntamente vertendo entrambe sulla liquidazione delle spese di lite, sono infondate. Questa Corte ha già chiarito (v. Cass. 22 dicembre 2016 n. 26851) che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. n. 19348 del 2015; analogamente, Cass. n. 20463 del 2015).
Il tutto avviene a (quasi) perfetta somiglianza con il procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), col quale il procedimento ex lege Pinto condivide una prima fase, che si svolge inaudita altera parte e che termina con la provocati° ad opponendum, e una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittot-io pieno e da una cognizione esaustiva. Ric. 2019 n. 20760 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -3- Quest'ultima termina con un provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto emesso in sede monitoria solo se ed in quanto l'opposizione sia accolta in tutto o in parte.
In tal caso, infatti, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamento compiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamente revocato. Di riflesso, sostituendosi a quest'ultimo il decreto collegiale quale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo alle spese liquidate in favore della parte istante e poste a carico di quella erariale ai sensi dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n. 89/01. Spese che, pertanto, devono essere (non più semplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione.
Al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo (sulle cui spese per l'ipotesi di accoglimento v. Cass. n. 19120 del 2009), anche il giudizio inscenato ai sensi dell'5-ter legge n. 89/01 costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria. E dunque, in caso di accoglimento dell'opposizione deve essere altrettanto indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale). Il quadro appena delineato muta radicalmente se, invece, l'opposizione ex art. 5-ter legge n.89/01 è respinta, poiché il decreto monocratico sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativo quanto nel capo che liquida le spese.
Con la conseguenza che il regolamento che ne segue in sede di opposizione, non potendo riguardare anche le spese, ormai intangibili, della fase monitoria, è ulteriore e autonomo. Solo che a differenza dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., le cui spese in caso di rigetto non possono essere stabilite in maniera contraddittoria rispetto al decreto ingiuntivo, dato il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata a pagare neppure una frazione delle spese Ric. 2019 n. 20760 sez. M2 ud. 05-03-2021 -4- (giurisprudenza costante: cfr. per tutte e fra le tante, Cass. n. 15317 del 2013), l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 non accolta può legittimamente condurre a un tale esito.
Si consideri che l'opposizione può essere attivata sia dalla parte erariale, che subisce l'ingiunzione di cui al decreto pronunciato ai sensi dell'art. 3, comma 5, sia da quella privata insoddisfatta da tale provvedimento, nel qual caso l'opposizione è necessitata dalla non riproponibilità della domanda (art. 3, comma 6 legge n. 89/01). Quest'ultima ipotesi s'invera allorché il decreto monocratico abbia respinto in toto ovvero abbia accolto parzialmente la domanda d'equa riparazione, escludendo una o più voci di danno o liquidandole in misura inferiore al richiesto.
Su tale premessa positiva, questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui l'opposizione ex art. 5-ter della parte privata insoddisfatta dall'esito della fase monitoria ha carattere pretensivo, a differenza di quella erariale che ha sempre e solo natura difensiva (cfr Cass. n. 26851 del 2016 cit.). Pertanto, salvo l'ipotesi di opposizione incidentale, il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto emesso ai sensi dell'art. 3, comma 5, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese.
Di conseguenza queste ultime nel caso di rigetto dell'opposizione vanno regolate in maniera del tutto autonoma, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto monocratico che abbia accolto solo parzialmente la domanda di equa riparazione. L'affermata unitarietà del procedimento della legge n. 89/01 e il suo esito finale allorché, come nel caso in oggetto, resti comunque accertata la responsabilità dello Stato per la durata irragionevole del giudizio presupposto, non consentono di evocare, in funzione di contrasto, il principio per cui la parte vittoriosa non può soggiacere al pagamento delle spese sostenute da Ric. 2019 n. 20760 sez.
M2 - ud. 05-03-2021 -5- quella soccombente, con la conseguenza che la tutela del diritto all'equa riparazione non resta monca, ma soddisfatta dalle spese della fase monitoria; il di più provocato da un'opposizione infondata è correttamente posto a carico della parte opponente, salvo ricorrano ipotesi di compensazione ai sensi dell'art. 92, cpv. c.p.c. Ed è ciò che ha fatto la Corte territoriale nella specie, allorchè proposta opposizione dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, con carattere pretensivo, ha ritenuto di compensale le spese di giudizio di opposizione.
Di converso per quanto riguarda la fase monitoria, in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, essendo stato individuato lo scaglione dalla stessa difesa fino ad euro 5.200,00, applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna voce, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M., si perviene al riconoscimento della somma totale di curo 362,25 [così computata: curo 67,50 per la fase di studio della controversia (a fronte di curo 135,00 come importo medio ordinario); curo 67,50 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di curo 135,00 quale importo medio ordinario); curo 51,00 per la fase istruttoria (e non curo 119,00, come richiesto dal ricorrente, computando l'importo liquidato quale risultante per effetto della riduzione del 70% - applicabile per tale voce - rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di curo 170,00); curo 100,00 per la fase decisionale (a fronte di curo 200,00 quale importo medio ordinario)], liquidato il maggiore importo di euro 450,00 "evidentemente tenendo conto anche della pluralità dei ricorrenti (v. pag. 2 del provvedimento impugna to) .
In conclusione, il ricorso va respinto. In assenza di difese svolte dalla parte erariale, nessuna pronuncia sulle spese. Ric. 2019 n. 20760 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -6- Non vi è l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato (v. art. 10 d.p.r. n. 115/2002 e Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915). P . Q . M . La Corte rigetta il ri