Cassation court allows claim for unreasonable delay compensation despite prior constitutional invalidation of the relevant statute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the appeal against a lower court's dismissal of a claim for compensation due to unreasonable litigation delay. The applicants argued that the law governing such compensation was unconstitutional, but the Court found the claim valid because it was filed while the underlying case was still pending. Consequently, the Court held that the subsequent constitutional invalidation of the statute requiring case finality for claims did not retroactively bar the applicants' right to seek redress.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 legge n. 89 del 2001; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The constitutional invalidation of a provision requiring the finality of the underlying proceeding for a delay compensation claim does not preclude the filing of such a claim if made during the pendency of the original suit.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36230-2018 proposto da: PATANIA RAFFAELE, MARIOTTI RENATA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PETFINARI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSANDRO LUCCHETTI, ALBERTO LUCCHETTI; - ricorrenti - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 1952/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 12/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22 maggio 2017 dinanzi alla Corte di appello di Ancona Raffaele Patania e Renata Mariotti, chiedevano, ai sensi della legge n. 89 del 2001, la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell'indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio civile definito — a seguito di accordo transattivo — con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo in data 25.01.2017 della Corte dorica. Con decreto n. 2896 del 28.09.2017, il consigliere designato .rigettava la domanda per inammissibilità per essere stato proposto prima della definitività del provvedimento di estinzione del giudizio presupposto.
In virtù di opposizione ex art. 5-ter legge n. 89 del 2001 degli originari ricorrenti, che sostenevano la incostituzionalità dell'art. 4 della legge cit., che veniva respinta con decreto n. 1952 del 12.06.2018, la Corte di merito riteneva essere stata fatta dal giudice a quo corretta applicazione del disposto di cui all'art. 307 c.p.c. ratione temporis applicabile. Avverso quest'ultimo decreto i Patania — Mariotti a propongono ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui resiste il Ministero della giustizia con controricorso. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per essere fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il deposito di memoria illustrativa. Ric. 2018 n. 36230 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -2- Atteso che: - con i due motivi si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 89 del 2001 (come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett.
d) d.l. n. 83 del 2012 conv., con modif. nella legge n. 134/2012 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per essere l'interpretazione della norma invocata dalla corte territoriale dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte delle leggi con la sentenza n. 88 del 2018. I motivi sono fondati e con essi il ricorso. Nella specie la domanda di equa riparazione è stata proposta durante la pendenza del processo presupposto in data 22 maggio 2017 (come risulta dal testo dello stesso decreto impugnato). Non può esserci dubbio, infatti, che, agli effetti dell'art. 4 legge n. 89 del 2001, la domanda di equa riparazione dei Patania e Mariotti era perciò soggetta ratione temporis all'applicabilità 4 della legge n. 89 del 2001, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. d), del d.l. n. 83 del 2012.
Tale norma è stata tuttavia dichiarata incostituzionale da Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 88, proprio nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto. La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla definitività del provvedimento decisorio del giudizio presupposto impone quindi l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, la cui ratio decidendi risiede proprio nell'applicazione di tale norma, rimettendosi al giudice di rinvio i necessari accertamenti di fatto ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata del processo presupposto.
Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. P . Q . M . Ric. 2018 n. 36230 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -3- La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del