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Ordinanza — n. 25954/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows appeal against prescription defense in promissory contract breach case regarding restitution of payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25954/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed Mario Silvestri's appeal against Vincenzo Alleva, overturning the lower court's decision that dismissed his claim for restitution. Silvestri argued that the prescription period for the action to recover the payment did not begin until the definitive contract was breached, whereas the appellate court had incorrectly set the start date at the deadline for the preliminary contract. The court ruled that because the payment was initially valid under the preliminary agreement, the cause for restitution only vanished when the definitive contract failed to be signed, meaning the prescription clock started later than the appellate court determined.

Regesto Legislator

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Art. 1351, 2934, 2935, 2946, 2033 c.c.; Art. 113 c.p.c.: In cases of restitution of an indebitum arising from the failure to conclude a definitive contract after a valid preliminary agreement, the prescription period begins only when the cause of the payment definitively ceases to exist, not at the initial deadline for performance.

Parole chiave

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restitution of indebitum prescription period start preliminary contract breach condictio oh causam Cassazione ordinanza promissory contract definitive contract failure domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1351 c.c.
Art. 2934 c.c.
Art. 2935 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 2033 c.c.
Il Silvestri ha agito in giudizio per esercitare un'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Art. 113 c.p.c.
art. 380 bis c.p
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 113 c.p
art. 2033 c.c
Il Silvestri ha agito in giudizio per esercitare un'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
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Testo completo

nte e 4- e ORDINANZA sul ricorso 37212-2019 proposto da: SILVESTRI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI BOCCEA 227, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA OLIOSI, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO BINI; - ricorrente - Contro ALLEVA VINCENZO; - intimato - avverso la sentenza n. 1321/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Mario SILVESTRI, con atto di citazione notificato in data 26 novembre 2008, evocava dinanzi al Tribunale di L'Aquila Vincenzo ALLEVA per sentirlo condannare a restituirgli la somma di 20.711,98 quale parte del prezzo ricevuto per la compravendita di un immobile di cui non era stato stipulato il contratto definitivo per avere il promittente venditore ceduto il bene a terzi, nella resistenza del convenuto che eccepiva la prescrizione del diritto azionato dal promissario acquirente per non avere dato luogo alla stipulazione del definitivo, nonché — in via subordinata — l'inadempimento del promissario, il giudice adito, con sentenza n. 923/2014, dichiarava risolto il contratto preliminare per non avere l'attore/promissario acquirente, detentore dell'immobile a titolo di comodato precario, richiesto di stipulare il contratto definitivo nei termini pattuiti, senza riconoscergli alcun danno, e con condanna del convenuto alla restituzione della parte del prezzo versato per essere venuta meno la causa della dazione.

In virtù di appello interposto dall'ALLEVA, la Corte di appello di L'Aquila, nella resistenza dell'appellato, accoglieva il gravame e in parziale riforma della decisione di prime cure, dichiarava estinto il diritto del Silvestri ad ottenere le restituzioni per intervenuta prescrizione, fissata pacificamente al dicembre 1994 la data per il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la stipula del contratto definitivo. Avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila il Silvestri ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo. Vincenzo Alleva è rimasto intimato.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Ric. 2019 n. 37212 sez. M2 - ud. 03-02-2021 -2- Atteso che: - il Collegio non condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti e ritiene che il ricorso debba essere accolto per le ragioni di seguito esposte; - con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1351, 2934, 2935, 2946 e 2033 c.c., nonché dell'art. 113 c.p.c., per avere la Corte di merito considerato quale dies a quo per la stipula del definitivo la data del 15.12.1994 (pacificamente data di scadenza dell'ultima cambiale quale saldo del prezzo concordato) e non già il 15.12.2004 per avere — secondo le difese del Silvestri - la prima data solo privato di causa i contratti accessori di mutuo e di comodato, per cui dalla stessa sarebbe iniziato a decorrere il termine per lo spirare del diritto del solvens di ripetere quanto versato nelle mani dell'accipiens secondo lo schema dell'indebito soggettivo di cui all'art. 2033 c.c., quest'ultimo soggetto alla prescrizione quinquennale decorrente dal 15.12.2004, con la conseguenza che doveva ritenersi tempestivamente azionato dal ricorrente con l'atto di citazione de quo in data 03.12.2008.

La censura è fondata e con essa il ricorso. Il Silvestri ha agito in giudizio per esercitare un'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non già per far valere l'adempimento di un obbligo contrattuale ovvero la risoluzione del contratto preliminare, il cui venir meno era già definitivo, prima dell'introduzione del presente giudizio, in forza del principio secondo cui essendo il preliminare fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, determina che ove l'inattività delle parti si protragga per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, vale a dire dalla scadenza del termine, sia pur non essenziale, ivi fissato, determina, a norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'estinzione del Ric. 2019 n. 37212 sez.

M2 - ud. 03-02-2021 -3- diritto medesimo (cfr. Cass. n. 9086 del 1992; Cass. n. 14463 del 2011), al pari di quello, conseguente al relativo inadempimento, al risarcimento dei danni, fatti salvi, naturalmente, gli effetti di eventuali atti interruttivi. Ne consegue che il Silvestri doveva ritenersi attivamente legittimato alla ripetizione, posto che la somma in questione era stata pacificamente da lui corrisposta solo al maturare di siffatta prescrizione. Infatti secondo il prevalente orientamento di questa Corte, in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito occorre distinguere i casi di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (poiché solo da questo momento diviene attuale l'interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto).

La fattispecie in esame ricade nella seconda delle menzionate ipotesi, tenuto conto che il pagamento non era ab initio privo di causa, dato che il corrispettivo era stato pagato in conformità del previsto accordo preliminare, in epoca antecedente alla data fissata per la stipulazione del definitivo in coincidenza con il versamento dell'ultimo rateo di prezzo, ossia il 15.12.1994. La prestazione è divenuta priva di causa a seguito dell'inattività delle parti al fine dell'adempimento dell'obbligazione di concludere il contratto definitivo. In altri termini, nel caso in esame la ripetizione dell'indebito trova fondamento non già in un difetto originario ed invalidante di causa negoziale (c.d. condictio sine causa), bensì nella mancata esecuzione di un contratto valido e, per ciò stesso, nel successivo venir meno della ragione giustificativa del pagamento (condictio oh causam finitam).

Nel caso di specie, la corte d'appello, ritenendo che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito conseguente alla mancata esecuzione Ric. 2019 n. 37212 sez. M2 - ud. 03-02-2021 -4- dell'obbligazione di stipula del contratto definitivo per inattività di entrambe le parti decorra dalla scadenza del termine contrattualmente stabilito per la stipulazione del definitivo non ha fatto buon uso del predetto principio. Infatti la fattispecie - tutta incentrata sulla oggettività dell'indebito, e non sull'attuazione degli obblighi scaturenti dal contratto preliminare, ormai definitivamente caducato - non avrebbe alcun senso se la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito si facesse decorrere, in ipotesi di contratto preliminare valido ed efficacia, se non dopo accertato il definitivo venir meno degli effetti contrattuali, con conseguente venir meno della causa della dazione.

In conclusione il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, che provvederà al riesame della controversia alla luce dei principi sopra affermati. Il giudice del rinvio è rimessa anche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione. Ric. 2019 n. 37212 sez. M2 - ud. 03-02-2021 -5-