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Ordinanza — n. 25944/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25944/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25944/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DINANZA sul ricorso 8561-2020 proposto da: BUSSI S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO D'ALOIA per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro TECNESA S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato GIANLUCA BARRAVECCHIA per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2196/2019 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 25/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/4/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla Tecnesa s.r.l. nei confronti della Bussi s.r.l. ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, operata la compensazione tra il credito della Tecnesa s.r.l. per il residuo corrispettivo ed il credito della Bussi s.r.l. a titolo di risarcimento dei danni per i vizi accertati, ha condannato la Bussi s.r.l. al pagamento in favore della Tecnesa s.r.l. la somma di C. 25.195,81, oltre iva e interessi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, come richiamati dal punto 5 delle condizioni generali di vendita, dalla domanda al saldo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25944/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La corte, quindi, rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Bussi s.r.I., ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore di Tecnesa s.r.I., della somma di C. Ric. 2020 n. 11101 - Sez. 6-2 - CC 29 aprile 2021 25.195,81, oltre iva e interessi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, come richiamati dal punto 5 delle condizioni generali di vendita, dalla domanda al saldo. La Bussi s.r.I., con ricorso notificato il 25/2/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. La Tecnesa s.r.l. ha resistito con controricorso.

Parole chiave

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restituzione e risarcimento spese di ripristino compenso per prestazioni compensazione nel fallimento risarcimento per errore giudiziario compensazione della differenza
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Testo completo

DINANZA sul ricorso 8561-2020 proposto da: BUSSI S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO D'ALOIA per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro TECNESA S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato GIANLUCA BARRAVECCHIA per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2196/2019 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 25/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/4/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla Tecnesa s.r.l. nei confronti della Bussi s.r.l. ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, operata la compensazione tra il credito della Tecnesa s.r.l. per il residuo corrispettivo ed il credito della Bussi s.r.l. a titolo di risarcimento dei danni per i vizi accertati, ha condannato la Bussi s.r.l. al pagamento in favore della Tecnesa s.r.l. la somma di C. 25.195,81, oltre iva e interessi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, come richiamati dal punto 5 delle condizioni generali di vendita, dalla domanda al saldo.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: - la Bussi di Bussi Claudio & C. s.n.c. (ora Bussi s.r.l.) aveva stipulato in data 18/7/2005 un contratto con la Tecnesa s.r.l. per l'allestimento di nuovi locali, pattuendo il corrispettivo di C. 95.000,00, oltre iva; - la Bussi, a fronte dei ritardi di quest'ultima nell'esecuzione del contratto e dei vizi e dei difetti delle opere realizzate e fornite, aveva agito in giudizio per la riduzione del prezzo pattuito e il risarcimento dei danni; - la Tecnesa s.r.I., dal suo canto, negando l'esistenza di vizi e difetti e contestando il ritardo lamentato dall'attrice, aveva chiesto, previo rigetto delle domande proposte dall'attrice, di accertare l'ammontare delle somme ancora dovutele dalla Bussi, detratto l'importo già versato di C. 40,000,00, oltre iva; ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che, da un lato, il corrispettivo ancora dovuto dalla Bussi a Tecnesa, tenuto conto delle decurtazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio e di quanto già corrisposto dalla Bussi, ammontava ad C. 37.845,81, oltre iva, e che, operata la compensazione con i costi stimati dal consulente tecnico d'ufficio per i ripristini conseguenti ai vizi e ai difetti riscontrati, per un totale di C. 12.650,00 oltre iva, la Tecnesa s.r.l. avesse il diritto di ricevere la somma di C. 25.195,81, oltre iva.

La corte, quindi, rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Bussi s.r.I., ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore di Tecnesa s.r.I., della somma di C. Ric. 2020 n. 11101 - Sez. 6-2 - CC 29 aprile 2021 25.195,81, oltre iva e interessi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, come richiamati dal punto 5 delle condizioni generali di vendita, dalla domanda al saldo. La Bussi s.r.I., con ricorso notificato il 25/2/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. La Tecnesa s.r.l. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con l'unico motivo che ha articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1224 e 1460 c.c., l'omessa motivazione, l'illogicità e la manifesta irragionevolezza anche in rapporto agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello l'ha condannata al pagamento degli interessi moratori previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, come previsti dal punto 5 del contratto di fornitura, senza, tuttavia, considerare che il mancato pagamento alla Tecnesa fosse conseguente esclusivamente all'inadempimento di quest'ultima, tale, quindi, da giustificare, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, la sospensione della prestazione a carico della Bussi, ed omettendo, quindi, la necessaria valutazione, al fine di giustificare la debenza degli interessi moratori da parte di quest'ultima, in ordine alle ragioni, connesse ai ritardi e all'inadempimento della controparte, che l'hanno indotta a sospendere il pagamento della parte residua del corrispettivo.

2. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, pur avendo accertato la sussistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite dall'appaltatrice, al punto che, in corrispondenza del relativo valore (determinato nella somma complessiva di C. 12.650,00 oltre iva), ha provveduto a ridurre il compenso spettante alla stessa, che ha fissato, detratto l'importo già versato e le decurtazioni operate dal consulente tecnico RIC. 2020 n. 11101 - Sez. 6-2 - CC 29 aprile 2021 d'ufficio, nella somma di €. 25.195,81, oltre iva, non ha tenuto conto, lì dove ha condannato la committente al pagamento, oltre che del residuo compenso, anche degli interessi moratori previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, del principio secondo il quale la parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra, non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto (Cass. n. 14926 del 2010), quanto meno nei limiti in cui l'eccezione è proporzionata all'inadempimento della controparte (Cass. n. 21315 del 2017).

3. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna la quale, in differente composizione, previa verifica della sussistenza o meno di una valida ed effettiva rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di inadempimento da parte della committente, così come eccepito della controricorrente, ed, in caso negativo, previa valutazione circa la proporzionalità tra gli inadempimenti commessi dall'una e dall'altra parte, provvederà ad accertare se ed in che misura la Bussi s.r.l. sia o meno tenuta, sulla somma dovuta quale residuo compenso, al pagamento degli interessi moratori previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 come richiamati dal punto 5 delle condizioni generali di vendita, o di altri interessi, nonché a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna Ric. 2020 n. 11101 - Sez. 6-2 - CC 29 aprile 2021 che, in differente composizione, provvederà agli accertamenti esposti in motivazione nonché a liquidare le spese del presente giudizio. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 29 aprile 2021. -11 es