Cassation court dismisses appeal against tribunal ruling that broker fee is due only to the party who commissioned the service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Studio Dometa Immobiliare against a Milan tribunal judgment. The tribunal held that the broker's fee was payable only to Carla Milan because Shoshana Shenhav did not commission the service and had explicitly rejected a payment clause in a form. The court agreed with the outcome but corrected the legal reasoning, clarifying that a broker can claim fees from a party who did not commission the service if that party accepted the broker's beneficial activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1754 c.c.; Art. 113, 115 c.p.c.; The right to a commission for a broker's activity performed in favor of one contracting party may be claimed against the other party if the latter accepted the beneficial activity, even without a prior commission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4561-2020 proposto da: STUDIO DOMETA IMMOBILIARE S.A.S., rappresentata e difesa dall'Avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY e dall'Avvocato JESSICA MARIANI per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro SHOSHANA SHENHAV; - intimata - avverso la SENTENZA n. 11263/2019 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il 5/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/4/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto da Shoshana Shenhav, ha rigettato la domanda con la quale la Studio Dometa Imm.re s.a.s. aveva chiesto la condanna della stessa al pagamento del compenso provvigionale, accordato dal giudice di pace nella somma di €.1.450,00 oltre iva e interessi moratori, in relazione alla stipulazione del contratto preliminare di locazione immobiliare intervenuto tra l'appellante e la promittente locatrice Carla Milan.
Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che la Milan aveva conferito l'incarico alla società appellata di reperire il conduttore interessato alla locazione di un immobile e che invece la Shenhav non aveva conferito alla stessa alcun incarico, ha ritenuto che, a fronte del mandato conferito dalla Milan alla società di mediazione, che è incompatibile con la mediazione tipica, il rapporto tra l'attrice e l'appellante doveva essere qualificato come una mediazione atipica con la conseguenza che il corrispettivo dell'opera svolta poteva essere preteso solo nei confronti di chi aveva conferito l'incarico.
Peraltro, ha aggiunto il tribunale, l'appellante non ha assunto alcun impegno in ordine al pagamento del compenso posto che "il modulo contenente la proposta condizionata sottoscritta dalla Schenav è ... barrato e non compilato nella parte prestampata che lo contemplerebbe". La Studio Dometa Imm.re s.a.s., con ricorso notificato il 3/2/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. Shoshana Shenhav è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo che ha articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1754 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il conferimento dell'incarico da parte della Milan fosse incompatibile con la mediazione tipica e che, dunque, il compenso poteva essere richiesto solo a chi aveva conferito l'incarico, senza, tuttavia, Ric. 2020 n. 4561 - 5ez. 6-2 - CC 29 aprile 2021 considerare che pure il mediatore tipico può agire, mettendo in relazione due o più soggetti per la conclusione di un affare, in quanto incaricato da una o più parti, soprattutto se si tratta, come l'attrice, di un mediatore regolarmente iscritto al relativo albo che ha esercitato, come è rimasto incontestato tanto dalla locatrice, quanto dal potenziale conduttore, quale soggetto imparziale tra le parti che ha messo in contatto.
2. Il motivo è infondato ma la motivazione dev'essere corretta. E', infatti, configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Se è vero che, di norma, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo.
Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico (Cass. n. 12651 del 2020; Cass. n. 14582 del 2007): come, in effetti, è accaduto nel caso di specie. Il tribunale, infatti, con apprezzamento in fatto che la ricorrente non ha censurato per omesso esame di uno o più fatti decisivi, ha accertato che la Schenav non ha assunto alcun impegno in ordine al pagamento del compenso Ric. 2020 n. 4561 - Sez. 6-2 - CC 29 aprile 2021 posto che "il modulo contenente la proposta condizionata sottoscritta dalla Schenav è ... barrato e non compilato nella parte prestampata che lo contemplerebbe", ed ha, quindi, correttamente escluso che la Studio Dometa potesse agire nei suoi confronti per il pagamento del compenso maturato per l'attività di mediazione svolta su incarico dell'altra parte.
3. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.
4. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva della parte intimata.
5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 29 aprile 2021. LPresi uigi