Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25938/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25938/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25938/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso 8898-2020 proposto da: cu -t- ce_ PAPPALARDO FEDERICA, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE POLITI; - ricorrente - contro CONDOMINIO I TRE PINI VIA VITO REINA 19 MASCALUCIA, rappresentato e difeso dall'avv. ALFIO MARCELLO LO VECCHIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3213/2019 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto dal Condominio "I Tre Pini" in Mascalucia, avverso la sentenza del giudice di Giudice di pace di Mascalucia, resa nel contraddittorio con Pappalardo Federica.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 92 c.p; Ordinanza — n. 25938/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il Tribunale ha compensato le spese invocando "difficoltà interpretative della vicenda processuale", senza ulteriori precisazioni; tuttavia la presenza di tali "difficoltà interpretative" non trova riscontro nella Ric. 2020 n. 08898 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- sentenza impugnata, da cui risulta con chiarezza che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ha fatto seguito a una verifica oggettiva della fattispecie, fondata sulla considerazione del valore della causa e sull'analisi delle ragioni di censura mosse dall'appellante, ritenute all'evidenza estranee al novero dei motivi che rendono appellabili le decisione di giudice di pace pronunciate secondo equità.

Parole chiave

Generato dall'IA
ripetibili dell'avvocato spese di ripristino spese di manutenzione spese di sostentamento accollo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 92 c.p
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo in vigore novellato dal decreto legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 8898-2020 proposto da: cu -t- ce_ PAPPALARDO FEDERICA, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE POLITI; - ricorrente - contro CONDOMINIO I TRE PINI VIA VITO REINA 19 MASCALUCIA, rappresentato e difeso dall'avv. ALFIO MARCELLO LO VECCHIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3213/2019 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto dal Condominio "I Tre Pini" in Mascalucia, avverso la sentenza del giudice di Giudice di pace di Mascalucia, resa nel contraddittorio con Pappalardo Federica.

Il Tribunale ha rilevato che l'appello era stato proposta in una causa decisa dal giudice di pace secondo equità e il cui valore non eccedeva millecento euro; ha rilevato ancora che i motivi di impugnazione non erano riconducibili a una di quelle ragioni che rendono appellabili le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità (art. 339, comma terzo, c.p.c.); ha infine compensato le spese del grado, «attesa la difficoltà interpretativa della vicenda processuale sotto il profilo sopra esaminato». Per la cassazione della sentenza Pappalardo Federica ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., si duole della compensazione delle spese, in quanto operata dal Tribunale fuori dai casi previsti dalla legge.

Il Condominio "I Tre Pini" ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo in vigore novellato dal decreto legge n. 132/2014, (applicabile ratione temporis), la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 3979/2020; n. 4696/2019).

Il Tribunale ha compensato le spese invocando "difficoltà interpretative della vicenda processuale", senza ulteriori precisazioni; tuttavia la presenza di tali "difficoltà interpretative" non trova riscontro nella Ric. 2020 n. 08898 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- sentenza impugnata, da cui risulta con chiarezza che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ha fatto seguito a una verifica oggettiva della fattispecie, fondata sulla considerazione del valore della causa e sull'analisi delle ragioni di censura mosse dall'appellante, ritenute all'evidenza estranee al novero dei motivi che rendono appellabili le decisione di giudice di pace pronunciate secondo equità.

In rapporto alle ragioni del decidere, la motivazione addotta dal medesimo giudice, a giustificazione della compensazione delle spese di lite, risulta palesemente incongrua, essendo perciò sindacabile in questa sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; n. 23059/2018; n. 13767/2018; n. 6059/2017; n. 11222/2016). Si impone, pertanto, la cassazione del provvedimento, con rinvio per riesame della liquidazione delle spese al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazio