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Ordinanza — n. 25937/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25937/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25937/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA cr- sul ricorso 7081-2020 proposto da: DEBBIA EMMA, MEDICI BRUNELLA, MEDICI ARTURO elettivamente domiciliatI in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato TIZIANO MARIANI, rappresentate e difese dall'avvocato GIANPIERO SAMORI'; - ricorrenti - contro BARBOLINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANNUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SALCIARINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 95/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 729 c.c; Ordinanza — n. 25937/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Per la cassazione della sentenza Debbia Emma, Medici Brunella e Medici Arturo hanno proposto ricorso affidato a unico motivo, con il quale denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 729 c.c., nonché "nullità della decisione per difetto di motivazione sub specie di motivazione apparente". Le ricorrenti sostengono che le ragioni che avevano indotto i giudici di merito a derogare al criterio del sorteggio non sussistevano, perché il rilievo che l'«assegnazione contraria del lotto A al signor Barbolini rendesse necessaria la costituzione di una servitù di passaggio è totalmente illogica ed incoerente rispetto agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico», non essendo quindi idonea a giustificare l'assegnazione diretta delle porzioni uguali.

Parole chiave

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parzialità dell'esperto motivazione del mutamento giurisprudenza somma a libera disposizione dubbi sull'imparzialità quota pignorabile revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 729 c.c
Per la cassazione della sentenza Debbia Emma, Medici Brunella e Medici Arturo hanno proposto ricorso affidato a unico motivo, con il quale denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 729 c.c., nonché "nullità della decisione per difetto di motivazione sub specie di motivazione apparente".
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Testo completo

seguente ORDINANZA cr- sul ricorso 7081-2020 proposto da: DEBBIA EMMA, MEDICI BRUNELLA, MEDICI ARTURO elettivamente domiciliatI in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato TIZIANO MARIANI, rappresentate e difese dall'avvocato GIANPIERO SAMORI'; - ricorrenti - contro BARBOLINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANNUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SALCIARINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 95/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, con la quale, nella causa di scioglimento della comunione di porzioni immobiliari in comproprietà per quota uguali di Barbolini Giovanni e, congiuntamente, di Debbia Emma, Medici Brunella e Medici Arturo, ha operato la divisione mediante attribuzione diretta delle porzioni e non per sorteggio. La Corte d'appello ha condiviso la valutazione dei primo giudice laddove questo aveva evidenziato che una diversa assegnazione dei lotti avrebbe implicato la costituzione di una servitù di passaggio fra le porzioni divise, «potenziale fonte di nuovi dissapori ed idonea a turbare un precario e già labile equilibrio».

Per la cassazione della sentenza Debbia Emma, Medici Brunella e Medici Arturo hanno proposto ricorso affidato a unico motivo, con il quale denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 729 c.c., nonché "nullità della decisione per difetto di motivazione sub specie di motivazione apparente". Le ricorrenti sostengono che le ragioni che avevano indotto i giudici di merito a derogare al criterio del sorteggio non sussistevano, perché il rilievo che l'«assegnazione contraria del lotto A al signor Barbolini rendesse necessaria la costituzione di una servitù di passaggio è totalmente illogica ed incoerente rispetto agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico», non essendo quindi idonea a giustificare l'assegnazione diretta delle porzioni uguali.

Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza non si leggono affermazioni in contrasto con la norma di cui si assume la violazione, essendo principio acquisito che il sorteggio non rappresenta criterio inderogabile in presenza di quote uguali (Cass. n. 4426/2017). Nello stesso tempo si rileva che le ragioni indicate dai giudici di merito al fine di giustificare la deroga, in particolare evitare il sorgere di problematiche servitù fra le porzioni divise, non sono né illogiche né Ric. 2020 n. 07081 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- irrazionali. In quanto alla denuncia della nullità della sentenza per motivazione apparente, si rileva che la motivazione della sentenza esiste non solo come parte grafica del documento, ma rende percepibili le ragioni del decisurn.

D'altronde le ricorrenti non denunciano una anomalia motivazionale nel senso chiarito dalla giurisprudenza della Corte, ma il supposto contrasto fra la decisione e le risultanze istruttorie, che non è annoverato per se stesso fra i motivi di censura deducibili in cassazione, (Cass., S.U., n. 8053/2014), traducendosi in una inammissibile richiesta che sia operata, in questa sede di legittimità, una valutazione degli esiti dell'accertamento tecnico diversa da quella accolta dai giudici di merito. «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (Cass., S.U., n. 34476/2019).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi di t", 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ric. 2020 n. 07081 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -3- delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 a rile 2021. Il sidente DEP