Ordinanza — n. 25936/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso 38167-2019 proposto da: CIAMPI MARIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 55, presso lo studio dell'avv. MARCELLO IZZO, rappresentata e difesa dall'avv. GENNARO TORRESE; - ricorrente - contro CIAMPI PASQUALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti MASSIMILIANO SCOGNAMIGLIO, MARCO SCOGNAMIGLIO; CIAMPI MICHELE, rappresentato e difeso dall'avv. AGOSTINO MAIONE; -controricorrentí - avverso la sentenza n. 5058/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2021 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25936/2021 — snciv · Corte di Cassazione: è poi passata all'esame dello scritto, dal punto di vista formale e sostanziale, e l'ha inteso come un semplice rendiconto indirizzato verosimilmente ai figli come mero progetto relativo al godimento dei suoi beni. In particolare, la corte di merito ha posto l'accento su alcune previsioni ritenendole indice chiaro di un'assenza di volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte. L'esito di tale indagine, esente da errori logici o giuridici, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione. Si deve sottolineare che non è prospettabile in sede di legittimità un confronto di maggiore o minore plausibilità di due diverse interpretazioni (Cass. n. 15471/2017).
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seguente ORDINANZA sul ricorso 38167-2019 proposto da: CIAMPI MARIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 55, presso lo studio dell'avv. MARCELLO IZZO, rappresentata e difesa dall'avv. GENNARO TORRESE; - ricorrente - contro CIAMPI PASQUALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti MASSIMILIANO SCOGNAMIGLIO, MARCO SCOGNAMIGLIO; CIAMPI MICHELE, rappresentato e difeso dall'avv. AGOSTINO MAIONE; -controricorrentí - avverso la sentenza n. 5058/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Napoli, nella causa inizialmente proposta da Ciampi Pasquale nei confronti dei germani Michele e Marianna, ha riconosciuto che una scrittura proveniente dalla comune madre delle parti in causa (Angrisano Annunziata, deceduta il 29 agosto 2011), non conteneva disposizioni testamentarie. Per la cassazione della sentenza Ciampi Marianna ha proposto ricorso sulla base di tre motivi: con il primo, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si sostiene che la corte d'appello, nella interpretazione dello scritto, non ha tenuto conto della reale volontà della defunta e del principio di conservazione del testamento e dei suoi effetti; con il secondo motivo si censura la sentenza perché la corte d'appello, dopo avere constatato l'esistenza di disposizioni equivoche, avrebbe dovuto circoscrivere la nullità a queste stesse disposizioni, preservando la validità delle altre disposizioni; il terzo motivo riguarda la regolamentazione delle spese.
Ciampi Pasquale e Ciampi -Michele hanno resistito con separati controricorsi. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte con proposta di manifesta infondatezza del ricorso. Il primo motivo è inammissibile. Perché si abbia testamento è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte (Cass. n. 150/2014; n. 8668/1990).
Pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento, non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, ma occorre altresì l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso (Cass. n. 8490/2012). Ric. 2019 n. 38167 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -2- È stato anche chiarito che al fine di accertare se una dichiarazione scritta, con la quale un soggetto disponga in favore di altra persona di tutte o parte delle proprie sostanze, configuri una disposizione testamentaria, è necessario indagare, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue, o comunque di valore non certo, su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione medesima (Cass. n. 1086/1976).
Il giudizio espresso dal giudice di merito circa la definitività della manifestazione di volontà involge un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in cassazione (Cass. n. 834/1965; n. 8490/2012 cit.). La Corte d'appello, nell'esame del documento oggetto di causa, è partita da una nozione del testamento in linea con tali principi; quindi ha evidenziato che, non essendo state riproposte le istanze di prova orale non ammesse dal primo giudice, erano rimaste prive di riscontro le considerazioni, proposte da Ciampi Marianna, sul comportamento della de cuius prima della morte, volte a sostenere il carattere testamentario dello scritto;
è poi passata all'esame dello scritto, dal punto di vista formale e sostanziale, e l'ha inteso come un semplice rendiconto indirizzato verosimilmente ai figli come mero progetto relativo al godimento dei suoi beni. In particolare, la corte di merito ha posto l'accento su alcune previsioni ritenendole indice chiaro di un'assenza di volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte. L'esito di tale indagine, esente da errori logici o giuridici, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione. Si deve sottolineare che non è prospettabile in sede di legittimità un confronto di maggiore o minore plausibilità di due diverse interpretazioni (Cass. n. 15471/2017).
Diversamente la ricorrente, sotto Ric. 2019 n. 38167 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -3- la veste della violazione di legge, propone proprio un confronto di questo tipo. Si sostiene essere "estremamente più plausibile che la redigente abbia deciso di disporre dei suoi beni e distribuirli pensando al momento prossimo in cui non ci sarebbe stata più" (pag. 14 del ricorso). Non è neanche pertinente il richiamo al principio di conservazione della volontà testamentaria. Infatti, l'applicazione del principio suppone il preventivo riconoscimento che una data scrittura contiene una disposizione di ultima volontà, ciò che la Corte d'appello ha escluso nel caso di specie.
È del tutto ovvio che si può discutere della nullità di una disposizione solo dopo averne accertato il contenuto (Cass. n. 1369/1970). Il secondo motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha negato il carattere testamentario della scrittura nel suo complesso e non di una parte di essa, per cui la censura, con la quale si rimprovera alla corte di merito di non avere dichiarato la nullità solo parziale del supposto negozio testamentario, costituisce pur sempre censura dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito. Il terzo motivo è inammissibile: si tratta di censura priva di autonomia, assumendosi la necessità della diversa regolamentazione delle spese di lite in conseguenza dell'assunta fondatezza del ricorso.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto". Ric. 2019 n. 38167 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -4-
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, favore di ciascuno dei controricorrenti, nell'importo di C 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl