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Ordinanza — n. 25911/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's rejection of late creditor claim due to missed deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25911/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Di Martino's appeal against the Palermo bankruptcy court's decision to declare his late claim inadmissible. Di Martino argued the twelve-month deadline was extended to eighteen months due to procedural complexity, while the bankruptcy trustee maintained the statutory limit was strict. The court held that the lower court correctly applied the law and that the appeal lacked merit, resulting in the dismissal of the case and an order for Di Martino to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 101 l.fall.; Art. 98 l.fall.: The statutory twelve-month deadline for submitting late claims to the bankruptcy estate is mandatory and cannot be extended by the declaring court without explicit reasoning; failure to meet this term renders the claim inadmissible, and the appeal against such a decision is properly dismissed.

Parole chiave

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bankruptcy law late claim admissibility statutory deadline opposizione fallimentare Corte di Cassazione procedural time limit inammissibilità domanda inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 101 l.fall.
contro la declaratoria di inammissibilità di una sua domanda ex art. 101 l.fall. di ammissione al passivo del fallimento “IAL Sicilia” perché proposta oltre il termine di dodici mesi dal deposito dello stato passivo relativo alle domanda tempestive.
Art. 98 l.fall.
Giuseppe Di Martino ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, contro il decreto del Tribunale di Palermo del 14 gennaio 2020, reiettivo della sua opposizione ex art. 98 l.fall. contro la declaratoria di inammissibilità di una sua domanda ex art.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02
4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 135 disp. att. cod. proc. civ
art. 92 c.p
II) «Violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11329 del 2019
Cass. n. 11329 del 2019; Cass.
Cass. n. 7607 del 2006
11329 del 2019; Cass. n. 7607 del 2006; Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 14989 del 2005
7607 del 2006; Cass., SU, n. 14989 del 2005).
Cass. n. 5955 del 2014
Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 24245 del 2015
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 15279 del 2017
24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 4315 del 2020
15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8378-2020 proposto da: DI MARTINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Michele La Francesca (michele.lafrancesca@avvocatitrapani.legalmail.it), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste dall’art. 135 disp. att. cod. proc. civ.. - ricorrente - contro FALLIMENTO IAL SICILIA - Ente per l’orientamento e la formazione professionale, in persona del curatore Avv. Giovanni Troja, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’Avvocato Mario Parisi, con cui elettivamente F i r m a t o D a :

D I P R I M A C I N Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c c 2 4 5 e 0 5 1 4 9 f e 6 a 2 d f c 0 f 6 f 6 d 6 3 9 d 1 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8378/2020 Numero sezionale 7773/2021 Numero di raccolta generale 25911/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 domicilia in Roma, alla via Vicenza n. 26, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Fabio. - controricorrente - avverso il decreto n. 21/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

EDUARDO CAMPESE. FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe Di Martino ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, contro il decreto del Tribunale di Palermo del 14 gennaio 2020, reiettivo della sua opposizione ex art. 98 l.fall. contro la declaratoria di inammissibilità di una sua domanda ex art. 101 l.fall. di ammissione al passivo del fallimento “IAL Sicilia” perché proposta oltre il termine di dodici mesi dal deposito dello stato passivo relativo alle domanda tempestive. Resiste, con controricorso, la curatela fallimentare. 1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, richiamata la disciplina di cui all’art. 101 l.fall.:

i) ha preliminarmente rimarcato che «l'opponente - pur non contestando di aver depositato istanza tempestiva di insinuazione al passivo (e, in definitiva, di essere stato sin da subito a conoscenza dell'intervenuto fallimento dello IAL Sicilia) - ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, assumendo che, a causa della particolare complessità della procedura, il termine ultimo per la trasmissione delle domande tardive sarebbe stato di diciotto mesi (anziché di dodici) e, dunque, sarebbe scaduto il 17 marzo 2019, con conseguente ammissibilità dell'istanza trasmessa il 17 ottobre 2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, primo comma, n. 4), e 101 l.fall., avendo il Tribunale, in seno alla sentenza dichiarativa del fallimento dell'ente pubblicata il 21 dicembre 2015, fissato l'adunanza per l'esame delle domande dei Ric. 2020 n. 8378 sez.

M1 - ud. 16-09-2021 -2- F i r m a t o D a : D I P R I M A C I N Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c c 2 4 5 e 0 5 1 4 9 f e 6 a 2 d f c 0 f 6 f 6 d 6 3 9 d 1 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8378/2020 Numero sezionale 7773/2021 Numero di raccolta generale 25911/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 creditori in data 22 aprile 2016 (e, quindi, ad una distanza di oltre centoventi giorni) e, inoltre, in considerazione del fatto che gli organi della procedura avevano provveduto alla verifica del passivo frazionando di volta in volta il deposito del relativo progetto da parte del curatore»; ii) successivamente ha ritenuto non condivisibile l’assunto del Di Martino, evidenziando che «nella sentenza dichiarativa di fallimento dello IAL Sicilia, […], il termine per l'accertamento del passivo non è stato prorogato a diciotto mesi, con conseguente operatività - alla luce del chiaro tenore letterale del citato art. 101, primo comma, l.fall. - del termine ordinario di dodici mesi.

Né […] può pervenirsi a differenti conclusioni in considerazione del fatto che l'adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo sia stata fissata oltre il termine di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento previsto dall’art. 16, primo comma, n. 4 l.fall. (precisamente dopo 122 giorni). Sul punto va, infatti, osservato che, sebbene tale ultima norma qualifichi come perentorio il predetto termine, il mancato rispetto del medesimo non può comportare alcuna decadenza inerendo ad un atto del giudice delegato (e non essendo - com'è ovvio - ipotizzabile che non si faccia luogo all'esame del passivo), né del resto, a fronte del chiaro disposto del primo comma dell'art. 101 l.fall., può fondatamente ritenersi derogabile la necessità dell'espressa previsione della proroga del termine per l'accertamento del passivo (di cui non v i è traccia nella pronuncia di fallimento dello IAL Sicilia)»; iii) ha aggiunto che «parimenti non merita accoglimento l'ulteriore argomentazione contenuta in ricorso, atteso che una tacita proroga dell'ordinario termine di centoventi giorni non può certamente farsi discendere dalla mera circostanza che, nella fattispecie, il giudice delegato abbia autorizzato il curatore a procedere al deposito frazionato del progetto di stato passivo, tenuto conto dell'elevato numero delle domande di ammissione pervenute»; iv) ha concluso, quindi, considerando corretta «la decisione del giudice delegato di rigettare la domanda tardiva di ammissione al passivo del Di Martino Giuseppe in quanto inammissibile, per essere stata presentata il 17 ottobre 2018, ovvero oltre il termine di dodici mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato Ric. 2020 n. 8378 sez.

M1 - ud. 16-09-2021 -3- F i r m a t o D a : D I P R I M A C I N Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c c 2 4 5 e 0 5 1 4 9 f e 6 a 2 d f c 0 f 6 f 6 d 6 3 9 d 1 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8378/2020 Numero sezionale 7773/2021 Numero di raccolta generale 25911/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 passivo avvenuta il 18 settembre 2017, pur essendo lo stesso opponente a conoscenza del fallimento per essersi già insinuato tempestivamente al passivo in relazione ad altri crediti.

Nel caso di specie, d'altronde, il predetto termine non era neppure soggetto alla sospensione durante il periodo feriale». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 16 e 101 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», insistendosi nella tempestività della domanda ex art. 101 l.fall. in questione sul presupposto che, diversamente da quanto opinato dal tribunale, proprio in considerazione del fatto che l'adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo era stata fissata oltre il termine di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento previsto dall’art. 16, comma 1, n. 4, l.fall. (precisamente dopo 122 giorni), doveva ritenersi che, così operando, si era implicitamente sancita la particolare complessità della procedura, come peraltro testimoniato anche dal fatto che il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a procedere al deposito frazionato del progetto di stato passivo, tenuto conto dell'elevato numero delle domande di ammissione pervenute.

Pertanto, dovendosi considerare prorogato a 180 giorni il termine di cui all’art.16, comma 1, n. 4, l.fall. per le insinuazioni tempestive, doveva parimenti ritenersi prorogato a diciotto mesi (in luogo dei dodici normalmente previsti) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo il termine per la proposizione delle domande tardive ex art. 101 l.fall.. II) «Violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», quanto all’avvenuta condanna dell’opponente soccombente al pagamento delle spese processuali, malgrado la novità della questione Ric. 2020 n. 8378 sez.

M1 - ud. 16-09-2021 -4- F i r m a t o D a : D I P R I M A C I N Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c c 2 4 5 e 0 5 1 4 9 f e 6 a 2 d f c 0 f 6 f 6 d 6 3 9 d 1 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8378/2020 Numero sezionale 7773/2021 Numero di raccolta generale 25911/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 affrontata dal tribunale avrebbe consentito a quest’ultimo di disporre la loro compensazione parziale o integrale.

2. La prima doglianza è infondata alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 2.1. Giova premettere che risulta pacifico, in fatto, che:

i) la sentenza con cui, in data 21 dicembre 2015, il Tribunale di Palermo dichiarò il fallimento dello IAL Sicilia, ebbe a fissare l’adunanza dei creditori, per l’esame dello stato passivo, giusta l’art. 16, comma 4, l.fall., per il giorno 22 aprile 2016. Nulla, peraltro, la menzionata sentenza aveva specificato circa la configurabilità, o meno, di una particolare complessità della procedura; ii) lo stato passivo relativo alle domande tempestive fu dichiarato esecutivo dal giudice delegato il 18 settembre 2017; iii) il Di Martino, pur non contestando di aver depositato una precedente istanza tempestiva di insinuazione al passivo (così palesando di essere stato fin da subito a conoscenza dell'intervenuto fallimento di “IAL Sicilia”), propose anche una domanda tardiva, ex art. 101, l.fall., trasmessa al curatore il 17 ottobre del 2018, riguardante l’indennità di mancato preavviso a seguito del licenziamento intimatogli dalla curatela fallimentare. 2.2.

Il Tribunale di Palermo, come si è già anticipato (cfr. § 1.1. dei “Fatti di causa”), condividendo la precedente decisione del giudice delegato, e nel respingere l’opposizione del Di Martino, ha considerato la predetta domanda ex art. 101 l.fall. di quest’ultimo inammissibile per essere stata presentata il 17 ottobre 2018, ovvero oltre il termine di dodici mesi (non soggetto a sospensione feriale, perché si era in presenza di un credito di lavoro. Cfr. Cass., SU, n. 10944 del 2017) dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo avvenuta il 18 settembre 2017, pur essendo lo stesso opponente a conoscenza del Ric. 2020 n. 8378 sez.

M1 - ud. 16-09-2021 -5- F i r m a t o D a : D I P R I M A C I N Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c c 2 4 5 e 0 5 1 4 9 f e 6 a 2 d f c 0 f 6 f 6 d 6 3 9 d 1 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8378/2020 Numero sezionale 7773/2021 Numero di raccolta generale 25911/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 fallimento per essersi già insinuato tempestivamente al passivo in relazione ad altro credito. 2.2.1.

Secondo quel tribunale, non poteva pervenirsi a differenti conclusioni in considerazione del fatto che l'adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo era stata fissata oltre il termine di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento previsto dall’art. 16, comma 1, n. 4, l.fall., atteso che malgrado l’espressa natura perentoria di detto termine, la sua inosservanza non avrebbe potuto comportare alcuna decadenza, inerendo ad un atto del giudice delegato (e non essendo ipotizzabile che non si faccia luogo all'esame del passivo), né, a fronte del chiaro disposto dell'art. 101, comma 1, l.fall., poteva fondatamente ritenersi derogabile la necessità dell'espressa previsione della proroga del termine per l'accertamento del passivo (inesistente nella pronuncia di fallimento dello IAL Sicilia).

Infine, neppure poteva ricavarsi una proroga, asseritamente tacita, dell'ordinario termine di centoventi giorni di cui all’art. 16, comma 1, n. 4, l.fall., dalla mera circostanza che, nella fattispecie, il giudice delegato avesse autorizzato il curatore a procedere al deposito frazionato del progetto di stato passivo, tenuto conto dell'elevato numero delle domande di ammissione pervenute. 2.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i nn. 4 e 5, del comma 1, dell’art. 16 l.fall. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato, da ultimo, dal d.lgs. n.169 del 2007), sanciscono, rispettivamente, che la sentenza con cui il tribunale dichiara il fallimento “stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura” ed “assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni Ric. 2020 n. 8378 sez.

M1 - ud. 16-09-2021 -6- F i r m a t o D a : D I P R I M A C I N Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c c 2 4 5 e 0 5 1 4 9 f e 6 a 2 d f c 0 f 6 f 6 d 6 3 9 d 1 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8378/2020 Numero sezionale 7773/2021 Numero di raccolta generale 25911/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 prima dell’adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione”.

Ne consegue che, per essere considerate “tempestive”, le domande di insinuazione dei creditori devono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data dell’adunanza fissata per l’esame dello stato passivo. Tale adunanza, peraltro, deve essere fissata entro centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento, “ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura”. 2.3.1. Quest’ultima dicitura, dunque, lascia intendere che la concreta configurabilità di una situazione di particolare complessità della procedura, quale ragione giustificatrice della fissazione della predetta adunanza dei creditori entro il maggior termine di 180 giorni (invece che 120) dalla sentenza di fallimento, debba essere ivi motivata, seppure concisamente.

Ne deriva che al fatto che l'adunanza medesima sia eventualmente fissata (come pacificamente accaduto nella specie) dal tribunale oltre il termine di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento, senza, però, nulla argomentarsi circa la riscontrata particolare complessità della procedura, non può attribuirsi, di per sé, attesa la non univocità di una conclusione tal senso, alcun significato di implicito riconoscimento di una siffatta complessità. Del resto, benché l’art. 16, comma 1, n. 4, l.fall. qualifichi come “perentorio” il termine ivi previsto, la sua mera inosservanza (se del caso rilevante in altra sede) non potrebbe comportare alcuna decadenza, inerendo ad un atto del giudice delegato ed essendo inipotizzabile che non si faccia luogo all'esame del passivo. 2.3.2.

A tanto deve solo aggiungersi che neppure può condividersi l’argomentazione del Di Martino in forza della quale l’autorizzazione a procedere al deposito frazionato dello stato passivo avrebbe comportato una tacita proroga del termine ordinario. E’ palese, infatti, che un siffatto modus procedendi può essere conseguenza Ric. 2020 n. 8378 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -7- F i r m a t o D a : D I P R I M A C I N Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c c 2 4 5 e 0 5 1 4 9 f e 6 a 2 d f c 0 f 6 f 6 d 6 3 9 d 1 1 F i r m a t o D a :

S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8378/2020 Numero sezionale 7773/2021 Numero di raccolta generale 25911/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 di una prassi dovuta ad esigenze meramente pratiche, spesso dettata dal numero di domande da trattare e dalla organizzazione discrezionale del ruolo di udienza da parte di ciascun giudice delegato. 2.4. Parzialmente diverso si rivela, poi, il tenore letterale dell’art.101 l.fall. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato, da ultimo, dal d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), recante la disciplina delle domande tardive di credito.

In particolare, per quanto di interesse specifico nell’odierna controversia, il comma 1 dell’appena menzionata disposizione sancisce che “le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi”.

In altre parole, sono da considerarsi domande tardive di credito, regolamentate dalla citata norma, quelle proposte dai creditori una volta scaduto il termine (fino a trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori di cui all’art. 16, comma 1, n. 4, l.fall.) per le domande cd. tempestive e sempre che siano trasmesse al curatore entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Lo stesso articolo precisa, inoltre, che il termine da ultimo indicato “può” essere prorogato dal tribunale, con la sentenza dichiarativa di fallimento, in caso di particolare complessità della procedura. 2.5.

Il complessivo quadro normativo descritto lascia chiaramente intendere che le norme di cui agli artt. 16, comma 1, n. 4, e 101, comma 1, l.fall. disciplinino termini affatto diversi. Invero:

i) il primo è riferito ad un’attività da compiersi, poi, dal giudice delegato; il secondo è espressamente assegnato ai creditori per l’esercizio della Ric. 2020 n. 8378 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -8- F i r m a t o D a : D I P R I M A C I N Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c c 2 4 5 e 0 5 1 4 9 f e 6 a 2 d f c 0 f 6 f 6 d 6 3 9 d 1 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8378/2020 Numero sezionale 7773/2021 Numero di raccolta generale 25911/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 facoltà ivi riconosciutagli; ii) quello del citato art. 16 è ricompreso nell’intervallo temporale tra il deposito della sentenza di fallimento ed i centoventi (o centottanta) giorni ad essa successivi; il termine di cui all’art. 101, comma 1, l.fall., invece, ha sostanzialmente, come dies a quo, il ventinovesimo giorno antecedente l’adunanza dei creditori predetta, e pende fino alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (relativo alle domanda tempestive).

Il tribunale, peraltro, “può” prorogare questa scadenza fino al diciottesimo mese dal deposito del menzionato decreto, espressamente prevedendolo nella sentenza dichiarativa di fallimento e sempre che ritenga la procedura di particolare complessità (cfr. Cass.nn. 16487-16488 del 2021, nonché Cass. n. 21226 del 2021 e Cass. nn. 16943-16946 del 2021, tutte rese in fattispecie assolutamente analoghe a quella odierna). 2.6. Quanto fin qui detto consente ragionevolmente di opinare che, attesa la chiara discrezionalità (testimoniata dall’utilizzo della locuzione verbale “può”) di una proroga come quella da ultimo indicata e la necessità che di essa sia fatta menzione espressa nella sentenza dichiarativa di fallimento, previo accertamento della particolare complessità della procedura, l’assunto ancora oggi sostenuto dal Di Martino - secondo cui l’essere stata fissata l’adunanza dei creditori di cui all’art. 16, comma 1, n. 4, l.fall., oltre il 120 giorni dal deposito della sentenza di fallimento, avrebbe determinato, sic et simpliciter, la proroga (fino a 180 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo) del termine per la proposizione delle domande tardive stante l’implicito riconoscimento della particolare complessità dell’aperta procedura fallimentare - non può essere condiviso. 2.6.1.

Infatti, come è assolutamente pacifico tra le parti, alcunché il Tribunale di Palermo ha previsto, sul punto, nella sentenza Ric. 2020 n. 8378 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -9- F i r m a t o D a : D I P R I M A C I N Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c c 2 4 5 e 0 5 1 4 9 f e 6 a 2 d f c 0 f 6 f 6 d 6 3 9 d 1 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8378/2020 Numero sezionale 7773/2021 Numero di raccolta generale 25911/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 dichiarativa di fallimento dello “IAL Sicilia”.

A tanto deve aggiungersi che proprio il diverso tenore letterale dei due articoli prima esaminati induce alla conclusione che non può darsi alcuna “automaticità” (come, invece, sostanzialmente invocato dal Di Martino) tra fissazione, seppure immotivatamente avvenuta, dell’adunanza dei creditori di cui all’art. 16, comma 1, n. 4, l.fall. oltre il centoventesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza di fallimento e la (oggi pretesa) proroga, affatto discrezionale, del termine di cui all’art. 101, comma 1, l.fall.. 2.6.2. Alteris verbis, ove pure si voglia ipotizzare che la particolare complessità di una procedura fallimentare legittimi (ovvero, nella specie, abbia legittimato implicitamente) il tribunale ad ampliare il termine di cui all’art. 16, comma 1, n. 4, l.fall., benché senza darne espressamente conto, ciò non significa, né può automaticamente comportare, che il medesimo tribunale sia (ovvero, nella specie, fosse stato), implicitamente o esplicitamente, obbligato a prorogare, solo per questo, e senza un’inequivoca motivazione sul punto nella sentenza dichiarativa di fallimento, pure il diverso termine di cui all’art. 101, comma 1, l.fall.

3. Il secondo motivo è inammissibile atteso che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass. n. 11329 del 2019; Cass. n. 7607 del 2006; Cass., SU, n. 14989 del 2005).

4. Il ricorso, dunque, va respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi Ric. 2020 n. 8378 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -10- F i r m a t o D a : D I P R I M A C I N Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c c 2 4 5 e 0 5 1 4 9 f e 6 a 2 d f c 0 f 6 f 6 d 6 3 9 d 1 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8378/2020 Numero sezionale 7773/2021 Numero di raccolta generale 25911/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.

Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna Giuseppe Di Martino al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla curatela fallimentare controricorrente, liquidate in € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 16 settembre 2021. Il Presidente Dott. Umberto L. G. C. Scotti Ric. 2020 n. 8378 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -11- F i r m a t o D a : D I P R I M A C I N