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Ordinanza — n. 25847/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of summary fact statement under Article 366 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25847/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a summary statement of facts as required by Article 366 of the Civil Procedure Code. The appellant, Aldo Marabotto, challenged a lower court judgment awarding damages to the respondents but submitted an appeal lacking the mandatory narrative of the case's factual and procedural history. The court ruled that without this specific summary, the appellate court cannot acquire a clear understanding of the substantive facts, necessitating the dismissal of the appeal and the award of costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.; The appeal must contain a summary statement of facts and legal arguments; absence of this requirement renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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summary statement of facts inadmissibility of appeal Article 366 Civil Procedure Code Corte di Cassazione procedural requirement allegazioni insufficientemente motivate insufficienza di prove documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.
380-bis c.p.c.; considerato che, dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso, siccome privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, pre- scritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma n.
Art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006
Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018
Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14083-2020 proposto da: MARABOTTO ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAZIOLI LANTE, 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO BENVENUTI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCREZIA NO VARO; - ricorrente - contro URO GRAZIA, RISSO RENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CORRIDONI 14, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO EMANUELE DE FELICE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIA TERESA BERGAMASCHI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1218/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO DELL'UTRI. Ric. 2020 n. 14083 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 5/9/2019, la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato Aldo Marabotto al pagamento, in favore di Renzo Risso e Grazia Urso, di somme a titolo di risarcimento danni; avverso la sentenza d'appello, Aldo Marabotto propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; Renzo Risso e Grazia Urso resistono con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso, siccome privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, pre- scritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sen- tenza impugnata (Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'in- dicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- posti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e Adunanza del 6 maggio 2021 - R.

G. n. 14083/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; l'assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell'odierno ricorso - ivi ricompresa l'esposizione dell'unico motivo, eventualmente idoneo a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) - ne impone la dichiarazione di inammissibilità, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev'essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legitti- mità, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 6/5/2021. Il Presidente Adelaide Amendola 4 DEPOSITATO IN ,.,4..1-,4.. .. oggi, n-244E1.-2021 Aduna