Ordinanza — n. 25844/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5818-2019 proposto da: FORZOSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell'avvocato BARBARA FRATEIACCI, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO CAROLEO; - ricorrente - contro CAMICIA FRANCO; - intimato - avverso la sentenza n. 4910/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 1'11/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2005 Vincenzo Forzosi convenne dinanzi al Tribunale di Velletri Franco Camicia, esponendo che: -) aveva emesso, all'ordine di Franco Camicia, cinque assegni privi di data (il ricorso non indica la ragione), per l'importo complessivo di circa 9.000 euro; -) questi assegni erano stati riempiti dal prenditore, posti all'incasso e protestati; -) il protesto aveva causato gravi danni all'attore, quantificati in euro 200.000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 184 c.p, articolo 184 c.p; Ordinanza — n. 25844/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il capitolo "B" di cui alla memoria istruttoria ex articolo 184 c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio aveva il seguente tenore: "vero Ric. 2019 n. 05818 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -4- che le cambiali [di cui sopra] venivano regolarmente pagate con caden.za mensile da ottobre 1998 a fine maro 1999 e che, pertanto, il debito poteva considerarsi estinto". 2.2. La Corte d'appello ha rigettato il suddetto motivo di gravame con la seguente motivazione: "l'appellante non ha argomentato in ordine alla rilevala delle prove non raccolte in primo grado".
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5818-2019 proposto da: FORZOSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell'avvocato BARBARA FRATEIACCI, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO CAROLEO; - ricorrente - contro CAMICIA FRANCO; - intimato - avverso la sentenza n. 4910/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 1'11/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2005 Vincenzo Forzosi convenne dinanzi al Tribunale di Velletri Franco Camicia, esponendo che: -) aveva emesso, all'ordine di Franco Camicia, cinque assegni privi di data (il ricorso non indica la ragione), per l'importo complessivo di circa 9.000 euro; -) questi assegni erano stati riempiti dal prenditore, posti all'incasso e protestati; -) il protesto aveva causato gravi danni all'attore, quantificati in euro 200.000.
Concluse pertanto chiedendo che fosse accertata "la nullità degli assegni" suddetti, e condannato il convenuto al risarcimento del danno. Con domanda qualificata "subordinata", l'attore chiese altresì accertarsi che i propri debiti nei confronti del convenuto erano stati estinti con l'emissione di cambiali in sostituzione degli assegni suddetti, ricevute da Franco Camicia con l'intesa che avrebbe restituito gli assegni.
2. Franco Camicia si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, chiese in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 8.891, assumendo che il credito fosse dimostrato dagli assegni dei quali l'attore invocava la nullità, da considerarsi alla stregua di altrettante promesse di pagamento.
3. Il Tribunale di Velletri con sentenza 27 aprile 2012 dichiarò la nullità degli assegni; li qualificò alla stregua di promesse di pagamento, accolse di conseguenza la domanda riconvenzionale e condannò Vincenzo Forzosi al pagamento di euro 8.821 in favore di Franco Camicia. Ric. 2019 n. 05818 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -2- Ritenne, invece, sfornita di prova l'allegazione attorea, secondo cui Vincenzo Forzosi aveva adempiuto le proprie obbligazioni emettendo varie cambiali - regolarmente onorate - in sostituzione degli assegni di cui sopra. Rigettò, infine, la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore, sul presupposto che questi, chiudendo il conto corrente prima che tutti gli assegni in precedenza emessi fossero stati pagati, aveva assunto con ciò solo il rischio del protesto.
4. La sentenza venne appellata dal soccombente. La Corte d'appello di Roma con sentenza 11 luglio 2018 rigettò il gravame. Ritenne il giudice di secondo grado che: -) il motivo d'appello con cui Vincenzo Forzosi lamentava che il Tribunale, dopo avere ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, non l'aveva mai compiuto, era infondato perché l'appellante "non ha argomentato in ordine alla rilevan.za delle prove non raccolte"; -) correttamente il Tribunale aveva escluso esservi prova della novazione del rapporto, effettuata mediante la emissione di cambiali in sostituzione degli assegni.
5. Ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza Vincenzo Forzosi con ricorso fondato su due motivi. Franco Camicia è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va rigettata l'istanza di rinvio, non essendo fondata su impedimenti assoluti o giustificabili ragioni, ed alla luce della struttura del giudizio di legittimità, caratterizzato dall'impulso d'ufficio. Ric. 2019 n. 05818 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -3- 2. Col primo motivo il ricorrente prospetta un vizio di nullità processuale sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c.. Deduce di avere chiesto in primo grado l'interrogatorio formale del convenuto, al fine di dimostrare che:
a) fra le parti era intercorso un accordo novativo, in virtù del quale Vincenzo Forzosi avrebbe consegnato delle cambiali a Franco Camicia, in sostituzione degli assegni in precedenza tratti dal primo all'ordine del secondo;
b) Franco Camicia si era obbligato, in cambio, a distruggere gli assegni in bianco già in suo possesso;
c) le cambiali furono in seguito tutte puntualmente onorate; cionondimeno Franco Camicia non distrusse gli assegni, ma li presentò all'incasso dopo averli abusivamente riempiti e fatti protestare. Prosegue il ricorrente osservando che il Tribunale ammise la richiesta di interrogatorio formale su tali circostanze con ordinanza istruttoria 11.4.2007, ma questo interrogatorio non venne mai raccolto. Assume di aver proposto un motivo di appello su tale circostanza, ingiustamente rigettato dalla Corte d'appello. 2.1. Il motivo è fondato. Vincenzo Forzosi, col primo motivo di appello, aveva lamentato che nel giudizio di primo grado era stato ammesso l'interrogatorio formale di Franco Camicia - tra l'altro - sul capitolo "B" di cui alla memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. , depositata il 29.9.2006: ma questo atto istruttorio non venne mai eseguito dal giudice (così l'atto d'appello, p. 8, secondo capoverso, e 9, secondo capoverso).
Il capitolo "B" di cui alla memoria istruttoria ex articolo 184 c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio aveva il seguente tenore: "vero Ric. 2019 n. 05818 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -4- che le cambiali [di cui sopra] venivano regolarmente pagate con caden.za mensile da ottobre 1998 a fine maro 1999 e che, pertanto, il debito poteva considerarsi estinto". 2.2. La Corte d'appello ha rigettato il suddetto motivo di gravame con la seguente motivazione: "l'appellante non ha argomentato in ordine alla rilevala delle prove non raccolte in primo grado".
Tale statuizione non è conforme a diritto, per due indipendenti ragioni. La prima ragione è che l'appellante esponendo i fatti di causa (pp. 3-4 dell'atto d'appello); richiamando il contenuto della memoria istruttoria ex articolo 184 c.p.c. (p. 2, terzultimo rigo, dell'atto d'appello), e denunciando che l'interrogatorio formale del convenuto, ammesso e mai eseguito, "avrebbe consentito una corretta ricostrnione del fitto" (p. 10, secondo capoverso, dell'atto d'appello), aveva messo la Corte d'appello in condizione di comprendere ed apprezzare il contenuto della censura. 2.3.
La seconda e dirimente ragione è che la Corte d'appello si è trovata ad esaminare un processo in cui: -) il Tribunale aveva ammesso una prova (come detto, l'interrogatorio formale); -) nessuna delle parti aveva chiesto in grado di appello la revoca dell'ammissione di quella prova, né la Corte d'appello ha mai provveduto motu proprio a revocare l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale; -) l'appellante aveva denunciato come error in procedendo la circostanza che la prova ammessa non era stata mai raccolta del giudice. Dinanzi a questa vicenda processuale la Corte d'appello non aveva che due strade: o revocare ex officio la prova della cui mancata assunzione Ric. 2019 n. 05818 sez.
M3 - ud. 06-05-2021 -5- l'appellante si doleva, oppure provvedere a compiere l'atto istruttorio trascurato dal Tribunale. Quel che non poteva fare invece la Corte d'appello, invece, era pretendere dall'appellante di "argomentare in ordine alla rilevanza della prova non raccolta": quella rilevanza, infatti, era stata già vagliata dal Tribunale nel momento stesso in cui ammise l'interrogatorio formale del convenuto. Sicché, in assenza di impugnazione incidentale da parte dell'appellato, o di revoca officiosa dell'ordinanza ammissiva della prova, la rilevanza dell'interrogatorio formale era un dato già acquisito, ed alla Corte d'appello non restava di accertare la fondatezza del motivo nel merito: e cioè stabilire se davvero si fosse verificata l'abnorme circostanza di un giudice che prima ammette le prove, e poi non le raccoglie.
Cic 3. Il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sest