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Ordinanza — n. 25841/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25841/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25841/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente Rep. ORDINANZA Cn'N sul ricorso iscritto al numero 14611 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da OCCHIUZZI Antonio (C.F.: CCH NTN 53P13 C588D) rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Caldiero (C.F.: CLD VTI 59H01 A773G) -ricorrente- nei confronti di ENEL ITALIA S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del rappresentante per procura Viviana Scibona, in rappre- sentanza di E - DISTRIBUZIONE S.p.A. (C.F.: 05779711000) rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Alberici (C.F.: LBR FBA 62L24 H501S) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tanzaro n. 1923/2018, pubblicata in data 6 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Regesto Legislator

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art. 99 c.p, art. 115 c.p, art. 116 c.p, artt. 115 c.p, art. 111 Cost; Ordinanza — n. 25841/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Parole chiave

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danni da incendio ricorso per risarcimento danni danneggiamento d'impianti elettrici incendio colposo azione di responsabilità lotta contro gli incendi

Disposizioni normative citate

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art. 99 c.p
per mancanza di motivazione sotto il profilo della motivazione apparente e violazione e falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c., art.
art. 115 c.p
99 c.p.c., art. 115 c.p.c., art.
art. 116 c.p
115 c.p.c., art. 116 c.p.c.
artt. 115 c.p
Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 115 c.p.c., art.
art. 111 Cost
e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art.
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA Cn'N sul ricorso iscritto al numero 14611 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da OCCHIUZZI Antonio (C.F.: CCH NTN 53P13 C588D) rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Caldiero (C.F.: CLD VTI 59H01 A773G) -ricorrente- nei confronti di ENEL ITALIA S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del rappresentante per procura Viviana Scibona, in rappre- sentanza di E - DISTRIBUZIONE S.p.A. (C.F.: 05779711000) rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Alberici (C.F.: LBR FBA 62L24 H501S) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tanzaro n. 1923/2018, pubblicata in data 6 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Antonio Occhiuzzi ha agito in giudizio nei confrónti di Enel S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive oggi risulta subentrata E - Distribuzione S.p.A.) per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un proprio immobile in conseguenza di un incendio a Ric. n. 14611/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 suo dire sviluppatosi a causa di un sovraccarico di tensione dell'energia elettrica fornita dalla società convenuta. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Paola, che ha condannato la convenuta a pagare all'attore l'importo di € 90.540,52, oltre accessori.

La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata. Ricorre lo Occhiuzzi, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Enel Italia S.r.l., in rappresentanza di E - Distribuzione S.p.A.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile e/o manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 2 co, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att., c.p.c. per mancanza di motivazione sotto il profilo della motivazione apparente e violazione e falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c. e dell'art.113 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n.

3) perché il Giudice ha omesso di formare il suo convincimento sulla ba- se di un attento esame delle risultanze istruttorie e dei fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 perché il Ric. n. 14611/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 Giudice ha omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudi- zio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

I due motivi del ricorso sono logicamente connessi, esprimono una censura sostanzialmente unitaria e possono, quindi, esse- re esaminati congiuntamente. Essi risultano in parte inammissibili ed in parte manifestamen- te infondati. Secondo il ricorrente, la corte di appello non avrebbe fornito alcuna effettiva motivazione a sostegno del proprio convinci- mento sull'insufficienza della prova della riconducibilità del si- nistro ad un sovraccarico di tensione sull'impianto elettrico imputabile alla società convenuta e, comunque, non avrebbe valutato adeguatamente, a tal fine, le allegazioni incontestate delle parti e le risultanze istruttorie, omettendo tra l'altro di prendere in considerazione la condotta degli operatori ENEL intervenuti per riparare il precedente guasto segnalato.

In realtà la corte di appello ha in proposito disposto una con- sulenza tecnica di ufficio, anche al fine di rivalutare le conclu- sioni della relazione del consulente (ing. Nicola De Rosa) in- tervenuto in sede di accertamento tecnico preventivo (sulle quali si era fondata la decisione di primo grado, di accogli- mento della domanda) e ha fatto proprie le conclusioni emer- genti dalla relazione del nuovo tecnico nominato (ing. Debora Ariosto). Secondo il consulente, valutando gli avvenimenti ri- portati dalle parti, le osservazioni dei Vigili del Fuoco e del C.T.U. ing.

De Rosa, nonché le statistiche sulle cause degli in- cendi e la logica di funzionamento dei dispositivi di protezione, la causa più probabile dell'incendio sviluppatosi nell'abitazione dell'Occhiuzzi era un guasto sull'impianto elettrico situato a valle del punto di consegna dell'energia e, nello specifico, un guasto della presa di alimentazione retrostante il frigorifero posizionato nella cucina, non un sovraccarico di tensione sull'impianto (peraltro ritenuta evenienza tecnicamente possi- Ric. n. 14611/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 bile ma non probabile e, comunque, non frequente causa di incendi, a livello statistico).

La corte ha inoltre espressamente affermato che non poteva- no ritenersi attendibili, in senso contrario, le dichiarazioni dell'elettricista di fiducia dell'attore, intervenuto presso l'abitazione dello stesso per verificare la causa della mancanza di energia elettrica verificatasi nei giorni precedenti il sinistro, trattandosi di dichiarazioni contraddittorie, avendo tale tecnico affermato di avere riscontrato una sovratensione nell'impianto prima dell'intervento dei tecnici dell'ENEL, quando però in realtà, secondo la stessa prospettazione dell'attore, l'energia elettrica mancava da giorni.

Si tratta di una motivazione fondata sull'esame di tutti i fatti storici principali rilevanti emersi all'esito dell'istruttoria, che ri- sulta certamente adeguata (anche con riguardo all'esclusione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese del teste di parte at- trice), non apparente né logicamente contraddittoria sul piano logico: come tale essa non è sindacabile nella presente sede. Vanno quindi in radice escluse tutte le violazioni di legge de- nunziate con il ricorso, che per tale profilo è senz'altro infon- dato, mentre è inammissibile per ogni altro aspetto.

Lo stesso fatto di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame (la condotta dei tecnici dell'ENEL intervenuti per il precedente guasto) è stato in realtà preso in considerazione (avendo il consulente tecnico valutato tutti «gli avvenimenti riportati dal- le parti», quindi anche l'intervento dei tecnici dell'ENEL) e, comunque, non potrebbe in alcun modo ritenersi decisivo, sul piano logico, essendo stato positivamente accertato in fatto che la causa più probabile dell'incendio era un guasto a valle del punto di consegna dell'energia, quindi del tutto al di fuori dell'ambito dell'intervento dei suddetti tecnici.

In definitiva, le censure avanzate dal ricorrente si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici Ric. n. 14611/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 di merito e adeguatamente motivati, nonché nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consenti- to nel giudizio di legittimità.

2. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 5.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Ric. n. 14611/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 27 aprile 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, Sottosezione 3, in data 27 aprile 2021. Il presid te Antoniett IMA DEPOIlif oggi c. il Cancsliaro . ) se