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Ordinanza — n. 25712/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding notification validity when mail is delivered to a third party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25712/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment notice, ruling that delivery to a third party at the recipient's address is legally sufficient. The taxpayer argued the notice was invalid because the postal receipt did not explicitly link the third-party recipient to the taxpayer, but the court cited established precedent requiring only physical delivery and signature. Consequently, the court held that the administrative act was properly notified and the taxpayer's claim for invalidity was unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 8, Art. 14 L. 890/1982; Art. 7 L. 212/2000: Notification of tax assessment acts is valid if delivered to the recipient's domicile by registered mail, even if received by a third party, provided the postal receipt is signed.

Parole chiave

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tax notification validity registered mail delivery third party recipient postal receipt signature relationem motivation tax assessment appeal Cassation dismissal prova dell'avvenuta notifica

Disposizioni normative citate

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Art. 8, Art. 14 L. 890/1982
Art. 7 L. 212/2000
Il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 380-bis c.p.c.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria ai sensi del secondo comma della citata disposizione.
art. 149 c.p
art. 1335 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8293/2018
Cass. n. 19795/2017
Cass. n. 29642/2019
Cass. n. 10112/2021
Cass. n. 6914/2011
Cass. n. 13110/2012
Cass. n. 29002/2017
Cass. n. 29968/2019
Cass. n. 2907/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2373/2020 R.G. proposto da: MARINA DI CASTELLO s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Cristiana Coppola, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Tullio ELEFANTE, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Cardinal de Luca, n. 10, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro PUBLISERVIZI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, Luigi Monti, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Gennaro MELCHIORREE e Camillo SANTAGATA, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede amministrativa, sita in Caserta, al corso Giannone, n. 50; - controricorrente — e contro COMUNE di CASERTA, in persona del Sindaco in carica. - intimato - avverso la sentenza n. 5365/22/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini TARSU per l'anno d'imposta 2009, emesso dalla Publiservizi s.r.I., concessionaria per la riscossione del comune di Caserta, nei confronti della Marina di Castello s.p.a., la CTR della Campania con la sentenza in epigrafe indicata, emessa a seguito di rinvio operato da questa Corte con sentenza n. 20460 del 2017, accoglieva l'appello della predetta società concessionaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che l'avviso di accertamento era correttamente motivato «attraverso il riferimento per "relationem" al precedente avviso [di pagamento] notificato alla società contribuente» direttamente a mezzo posta e regolarmente ricevuto.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica con controricorso la sola concessionaria per la riscossione, rimanendo intimato il comune di Caserta.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria ai sensi del secondo comma della citata disposizione. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della legge n. 890 del 1982 e successive integrazioni e modifiche». La ricorrente lamenta l'errore in cui era incorsa la CTR nel ritenere non necessario l'invio della raccomandata informativa relativa alle notifiche, effettuate a mezzo del servizio postale, dell'avviso di pagamento prodromico all'avviso di accertamento impugnato, nonostante i plichi fossero stati consegnati a persona diversa ed estranea alla destinataria.

2. Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.

3. Invero, è noto che la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti relativi alla notifica di un atto impositivo od esecutivo della pretesa tributaria per verificare la sussistenza dell'invalidità della stessa, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione di un avviso o di una cartella di pagamento non costituisce atto del processo tributario (Cass., Sez. 5, sent. n. 18472 del 21/09/2016).

4. Pertanto, in assenza di un potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione solo nel caso, qui non ricorrente, di deduzione di un error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la parte, ove contesti, come nel motivo in esame, la rituale notifica dell'avviso di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, deve necessariamente provvedere alla trascrizione integrale degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018).

5. A tali arresti giurisprudenziali non si è attenuto la ricorrente che non ha avuto cura né di riprodurre nel ricorso il contenuto di quegli atti, né di allegarli allo stesso, come avrebbe potuto fare in ossequio alle "raccomandazioni" contenute nel Protocollo d'intesa tra questa Corte ed il CNF del 17/12/2015. Adempimenti, questi, nel caso in esame assolutamente necessari per consentire a questa Corte la verifica della fondatezza del motivo di ricorso, contravvenendo, in tal modo, al principio giurisprudenziale secondo cui «I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza» (Cass. n. 29093 del 2018).

6. In ogni caso, stando a quanto risultante dalla stessa sentenza impugnata, secondo cui l'avviso di pagamento era stato notificato sia alla società contribuente che al suo legale rappresentante a mezzo raccomandate postali «ricevuti da portiere o da persona delegata al ritiro» (sentenza pag. 7), il motivo risulta anche palesemente infondato.

7. Al riguardo deve infatti ricordarsi il principio secondo cui, «In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della I. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione» (Cass. n. 29642 del 2019; in termini, Cass. n. 14501 del 2016;

Cass. n. 15315 del 2014; v. anche, con riferimento all'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, richiamato dall'art. 14 della legge n. 890 del 1982, Cass. 28872 del 2018, n. 10037 del 2019, n. 946 del 2020, nonché Cass. n. 20700 del 2020 e n. 6432 del 2021, non massimate).

8. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte «a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982» e pertanto, non solo, «non va redatta alcuna relata di notifica» (Cass. n. 34260 del 2019; in termini, Cass. n. 17598 del 2010;

Cass. n. 14501 del 2016; Cass. n. 9240 del 2019), ma in caso di notifica al portiere o a persona delegata al ritiro, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da questi ultimi sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. n.8293 del 2018). D'altra parte, in siffatta evenienza, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 2017 e n. 29642 del 2019).

9. A ciò aggiungasi che nella specie, diversamente da quanto sostiene la ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., non è applicabile il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 10112 del 2021 circa la necessaria produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, il cui invio è necessario solo «qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo»; ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.

10. Il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, lamentando il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per il rinvio dallo stesso operato al contenuto dell'avviso di pagamento mai notificato e quindi non conosciuto da essa contribuente, resta assorbito dal rigetto del primo motivo incentrato proprio sulla notifica del predetto avviso, ritenuta del tutto regolare, atteso peraltro che la contribuente nulla ha dedotto circa la mancanza in tale atto dei dati necessari per metterla in condizioni di conoscere esattamente la pretesa tributaria.

Peraltro, è la stessa ricorrente a sostenere nel ricorso la legittimità di un atto impositivo motivato per relationem ad un atto di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per precedente notifica (cfr., ex multis, Cass. n. 6914 del 2011, n.13110 del 2012, n. 29002 del 2017 e n. 29968 del 2019 secondo cui «In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza»; v. anche Cass. 2907 del 2010).

10. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento in favore della controricorrente Plubiservizi s.r.l. delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, nulla dovendosi disporre in favore del comune di Caserta rimasta intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que