Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late withdrawal lacking required formalities under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because the withdrawal was filed late without the statutory formalities required for its validity. The Agency of Revenue argued the company did not qualify for energy renovation tax incentives, but the Regional Tax Commission disagreed on the definition of eligible properties. The court ruled that the unwritten withdrawal failed to extinguish the proceedings, resulting in a declaration of inadmissibility due to a subsequent lack of interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A withdrawal of appeal filed after the deadline without the specific formalities prescribed by law does not extinguish the proceedings but renders the appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 36701-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001),in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ARKHE' SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio BELLUCCI & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati mivrrEo PAVANETTO, SABRINA VAIARELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 868/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 02/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2019 n. 36701 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- n.36701/2019 (1356A) RILEVATO che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Emilia Romagna, di rigetto dell'appello da essa proposto averso una sentenza CTP Forlì, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.r.l. "ARKHE" avverso una cartella di pagamento per IRES 2008, emessa dall'ufficio in sede di controllo formale ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, avendo ritenuto che la società contribuente non potesse godere dell'agevolazione fiscale prevista per le spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica, di cui all'art. 1 comma 344 della legge n. 296 del 2006, trattandosi di agevolazione non riferibile alle spese sostenute su immobili "merce", che cioè formavano oggetto dell'attività d'impresa; sia la CTP, sia la CTR hanno invece ritenuto che il beneficio fiscale in esame fosse estensibile anche ai c.d. immobili merce;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione artt. 1 commi 344 e segg. legge n. 296 del 2006, 2 d. m. 19 febbraio 2007 e 43 d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto la s.r.l. "ARKHE" rientrava nella categoria delle società immobiliari di gestione e svolgeva attività imprenditoriale di locazione di immobili a terzi e le agevolazioni fiscali previste per le spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica erano da ritenere esclusivamente concedibili ai fabbricati strumentali, utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, si da non essere concedibili in caso di interventi realizzati su beni locati a terzi e costituenti l'oggetto dell'attività imprenditoriale esercitata; se invero detta detrazione fosse stata riconosciuta a società immobiliari di locazione, quale era la contribuente s.r.l. "ARKHE'", sarebbero stati concessi ad un'impresa collettiva benefici ingiustificati ed estranei allo scopo perseguito dalla normativa di settore, la quale aveva la finalità di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzavano i beni; che la contribuente s.r.l. "ARKHE" si è costituita con controricorso; che il 9 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non notificato alla parte avversaria, né da quest'ultima accettato; che, in tali ipotesi, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., l'atto di rinuncia in esame non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, comportando al contrario una declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. n. 14782 del 2018;
Cass. n.10140 del 2020); che l'Agenzia delle entrate rinunciante va inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo; invero, in applicazione del principio di causalità, va rilevato che il presente giudizio è stato instaurato su impulso dell'Agenzia delle entrate;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e pone a carico della rinunciante le spese di giudizio, quantificate in C 2.300,00, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 15 aprile 202