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Ordinanza — n. 25705/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court rules on jurisdiction split between appellate and trial courts for defense fees and counterclaims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25705/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict by assigning the appellate court of Bologna authority over defense fee liquidation while granting the Reggio Emilia trial court jurisdiction over counterclaims. The parties contested whether the appellate court could handle fee claims arising from a case decided at the second instance, citing conflicting interpretations of procedural rules. The court applied recent unified section rulings to establish that the appellate court is competent for fee claims related to its own judgment, but lacks jurisdiction over counterclaims introduced as first-instance demands.

Regesto Legislator

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Art. 702-bis c.p.c.; Art. 45 c.p.c.: Where a lawyer requests payment of fees for work performed in multiple stages of litigation, the court of last instance has jurisdiction; however, a court of second instance cannot be competent for counterclaims introduced as first-instance demands.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdiction conflict defense fees appellate court competence counterclaim jurisdiction regulation of competence civil procedure code unified sections ruling indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 702-bis c.p.c.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
Art. 45 c.p.c.
Art. 47, comma 5, c.p.c.
Mirco Rosi ha proposto memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c. e ha depositato due memorie ai sensi del secondo comma dell'art.
Art. 380-ter c.p.c.
e ha depositato due memorie ai sensi del secondo comma dell'art. 380-ter c.p.c. CONSIDERATO CHE Alla luce della pronuncia delle sezioni unite n.
art. 702-bis c.p
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
art. 45 c.p
art. 380-ter c.p
e ha depositato due memorie ai sensi del secondo comma dell'art. 380-ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4247/2020
Cass. n. 4485/2018
Cass. n. 21737/2004
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 22382/2018 R.G., sollevato dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza n. R.G. 1168/2017; in relazione al procedimento vedente tra: PRUCCOLI FRANCESCO, davanti a questa Corte rappresentato e difeso dall'avvocato CINZIA GORDINI e ROSI MIRCO, davanti a questa Corte rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO FONTANA, STEFANIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

LUCIO CAPASSO che, nel confermare le precedenti richieste, conclude chiedendo di definire il "conflitto negativo di competenza riconoscendo alla Corte d'appello di Bologna la competenza in ordine alla domanda di liquidazione dei compensi professionali (...) e riconoscendo la competenza del Tribunale di Reggio Emilia per la domanda riconvenzionale di ripetizione d'indebito e risarcimento del danno". PREMESSO CHE 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Francesco Pruccoli conveniva in giudizio Mirco Rosi davanti al Tribunale di Reggio Emilia, chiedendone la condanna al pagamento del compenso professionale per l'attività difensiva esperita in suo favore - in relazione a una causa incardinata innanzi al Tribunale di Reggio Emilia e proseguita innanzi alla Corte d'appello di Bologna, che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso la causa al primo giudice - per un importo pari a 24.781,37 euro.

Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva l'incompetenza dell'adìto Tribunale in relazione all'attività difensiva svolta dall'attore davanti alla Corte di appello di Bologna e, in via riconvenzionale, chiedeva la sua condanna al pagamento della somma di euro 5.300 a titolo di indebito oggettivo, nonché al pagamento della somma di euro 2.900 a titolo di risarcimento del danno. Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 6 febbraio 2017, dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte d'appello di Bologna.

2. Riassunto il giudizio da Pruccoli, la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza depositata il 24 luglio 2018, reputando a sua volta competente il Tribunale di Reggio Emilia per la liquidazione delle spese inerenti il primo grado di giudizio nonché per le domande riconvenzionali fatte valere dal convenuto, ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., regolamento di competenza.

3. Questa Corte, con ordinanza n. 17850/2019, rilevato che non risultava agli atti la prova dell'avvenuta comunicazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che ha sollevato il conflitto di competenza alla parte Francesco Pruccoli, rinviava la causa a nuovo Ric. 2018 n. 22382 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -2- ruolo per acquisire la prova della comunicazione a Francesco Pruccoli dell'ordinanza che ha sollevato il conflitto. Con memoria datata 4 settembre 2019, si è costituito nel procedimento Francesco Pruccoli.

4. Dato che la questione della competenza a decidere della liquidazione dei compensi dell'attività difensiva svolta in più gradi era stata nel frattempo sollevata davanti alle sezioni unite con ordinanza interlocutoria n. 13413/2020, la causa è stata nuovamente rinviata, anche per consentire l'eventuale deposito di conclusioni del Procuratore Generale.

5. Mirco Rosi ha proposto memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c. e ha depositato due memorie ai sensi del secondo comma dell'art. 380-ter c.p.c. CONSIDERATO CHE Alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 4247/2020 - secondo cui, ove il professionista "chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa" - va affermata la competenza della Corte d'appello di Bologna in ordine alla domanda di liquidazione dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in relazione alla causa incardinata innanzi al Tribunale di Reggio Emilia e proseguita davanti alla Corte d'appello di Bologna.

Quanto alle domande riconvenzionali proposte da Mirco Rosi, esse spettano alla competenza del Tribunale di Reggio Emilia quale giudice di primo grado non potendo, come ha affermato questa Corte con la pronuncia delle sezioni unite n. 4485/2018, considerarsi competente su una domanda riconvenzionale, introdotta come domanda di primo grado, la Corte d'appello, giudice di secondo grado. Non vi è statuizione sulle spese. In tema di regolamento di competenza sollevato d'ufficio, infatti, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali (v.

Cass. 21737/2004). Ric. 2018 n. 22382 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -3-

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Corte d'appello di Bologna in ordine alla domanda di liquidazione dei compensi professionali e la competenza del Tribunale di Reggio Emilia in ordine alle domande riconvenzionali proposte da Mirco Rosi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 2 dicembre 2020. DEPOSITATO IN CANCE Roma, i i gli _ ...........~ ',.1..;..Rilrt,ir..