Italian court dismisses appeal claiming simulated contract due to lack of specific legal recognition for subsequent power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a subsequent power of attorney constituted a counter-declaration proving contract simulation. The appellant argued the lower court ignored this document to support the sellers' defense of a simulated agreement aimed at securing a loan. The court ruled that such a power of attorney lacks the legal character of a counter-declaration and cannot serve as proof of simulation without explicit recognition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002; A subsequent power of attorney granted by promissory sellers does not constitute a counter-declaration proving contract simulation absent explicit recognition of such intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34111-2019 proposto da: RAFFAELE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, eri v, - C PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI . MAZZONE; ') - ricorrente - contro EOLIAN IMMOBILIARE SRL; <Iz - intimata - , avverso la sentenza n. 830/2018 della CORTE D'APPELLO di S' MESSINA, depositata il 25/09/2018; g, \-1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio P. non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. T CHIARA BESSO MARCHEIS.
• \C P " PREMESSO CHE Giovanna Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina 25 settembre 2018, n. 830, che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 40/2012. La sentenza di primo grado aveva accolto la domanda proposta dalla società Eolian Immobiliare srl nei confronti della ricorrente e del marito Franco Aiello. La società attrice - premesso di avere concluso nel 2002 un contratto preliminare di vendita di un fabbricato con Franco Aiello e Giovanna Raffaele e di avere versato, in sede di stipula del preliminare, euro 206.583 a titolo di caparra confirmatoria, che era ormai decorso il termine per la stipulazione del contratto definitivo e che sull'immobile ancora gravavano iscrizioni e trascrizioni ipotecarie non ancora estinte - aveva chiesto di dichiarare l'inadempimento dei convenuti e il suo diritto di recesso con condanna dei promittenti venditori al pagamento di euro 413.166, pari al doppio della caparra confirmatoria.
I convenuti, costituendosi, avevano negato di avere ricevuto alcuna somma a titolo di caparra e avevano dedotto la simulazione dell'accordo, unicamente volto a fare ottenere all'attrice l'ottenimento di un mutuo, e avevano chiesto il rigetto della domanda. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo, che denuncia "violazione, falsa, omessa ed errata applicazione delle norme di legge (e del costante orientamento sul punto del Supremo Collegio) in materia di simulazione del contratto; omesso esame delle prove documentali a sostegno dell'eccezione di simulazione, anche relativa; omessa, insufficiente e Ric. 2019 n. 34111 sez.
M2 - ud. 02-12-2020 -2- contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; omesso esame prove documentali": la Corte d'appello ha considerato unicamente il contratto preliminare, senza considerare gli altri documenti; in particolare, non ha considerato la procura a vendere l'immobile, conferita dai convenuti in favore di Aiello Armando a distanza di pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto preliminare, procura che costituirebbe "controdichiarazione" e proverebbe la simulazione del contratto preliminare. Il motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio del processo ed erroneamente attribuisce valore di controdichiarazione (ossia di atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, che manifesta il riconoscimento della simulazione, v. ex multis Cass. 2203/2013) ad un atto privo di tale valore, ossia il successivo conferimento di una procura a vendere l'immobile da parte dei promittenti venditori.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2019 n. 34111 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -3- parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 2 dicembre 2020. (Luigi Gio. a ni Lombare o DEPOSI