Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25703/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses cost liquidation request for suspended appeal proceedings pending final cassation judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25703/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the request for cost liquidation inadmissible because it was filed prematurely before the final cassation judgment. The appellants sought costs related to the incidental suspension procedure previously handled by the Court of Appeal of Trieste. The court ruled that only a definitive cassation decision can determine the victorious or losing parties, making cost allocation impossible at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 373 c.p.c.; The request for liquidation of costs regarding an incidental suspension procedure is inadmissible if filed before the final cassation judgment, as only the definitive decision of the court of last resort determines the parties' standing as victors or losers.

Parole chiave

Generato dall'IA
cost liquidation incidental suspension court of appeal cassation judgment procedural inadmissibility cost allocation final decision

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 373 c.p.c.
78, svoltosi ai sensi dell'art. 373 c.p.c. e chiusosi con ordinanza di rigetto della Corte d'appello di Trieste.
art. 373 c.p
78, svoltosi ai sensi dell'art. 373 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 16121/2011
Cass. 16121/2011). L'istanza va pertanto dichiarata inammissibile. Nulla viene disposto in relazione alle spese, non avendo le controparti svolto difese rispetto all'istanza di liquidazione.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sull'istanza di liquidazione delle spese proposta da DORIANO BALOS e dall'avvocato CLAUDIO VERGINE in relazione al ricorso 20573-2019 proposto da: BATTINO ANDREA, BATTINO IRENE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO NURRA; - ricorrenti - contro VERGINE CLAUDIO, BALOS DORIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA PINETA DI OSTIA, 3, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI GUERRIERO, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO VERGINE; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 78/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/02/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Donano Balos e il suo difensore, l'avvocato Claudio Vergine, hanno presentato istanza di liquidazione delle spese del sub-procedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza della Corte d'appello di Trieste, 28 marzo 2019, n. 78, svoltosi ai sensi dell'art. 373 c.p.c. e chiusosi con ordinanza di rigetto della Corte d'appello di Trieste. CONSIDERATO CHE L'istanza di liquidazione delle spese è inammissibile.

È vero che, ad avviso di questa Corte, spetta al giudice di legittimità, ad eccezione della cassazione con rinvio al giudice del merito, la liquidazione delle spese processuali relative al procedimento incidentale di sospensione svoltosi avanti al giudice d'appello, ex art.373 c.p.c. È però solo con la decisione definitiva, all'esito del giudizio di cassazione, che la parte potrà richiedere la liquidazione e la ripetizione delle spese del procedimento incidentale, considerato che solo all'esito del giudizio di legittimità verranno individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti (v.

Cass. 16121/2011). L'istanza va pertanto dichiarata inammissibile. Nulla viene disposto in relazione alle spese, non avendo le controparti svolto difese rispetto all'istanza di liquidazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 2 dicembre 2020. Ric. 2019 n. 20573 sez.