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Ordinanza — n. 25701/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to focus on prescription rather than lack of fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25701/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments focused on the prescription period rather than the absence of fault. The appellant claimed the administrative body failed to cancel the administrative detention before contesting the violation, yet the lower court did not explicitly rule on the lack of fault. The court held that the lower court had already determined the appellant did not prove acting without fault, rendering the prescription argument irrelevant to the admissibility of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grounds focus on the prescription period instead of the absence of fault, as the lower court has already ruled on the lack of proof regarding the absence of fault.

Parole chiave

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inadmissible appeal prescription period absence of fault administrative detention traffic violation onere della prova Corte di Cassazione guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
a) Il primo motivo denuncia "la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 360, n. 3 c.p.c. con riferimento alla norma contenuta nell'art.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
b) Il secondo motivo contesta "la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 360, n. 5 c.p.c., con riferimento alle deduzioni difensive concernenti l'assenza di colpa in capo al ricorrente per effetto della inosservanza, da Ric.
Art. 6, comma 3, d.m. 503/1998
689/1981, attesa la violazione da parte della pubblica amministrazione della norma contenuta nell'art. 6 d.m.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 360 c.p
5 dell'art. 360 c.p.c., lamentano che il Tribunale non abbia considerato superata la presunzione di colpevolezza di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11777/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16209-2018 proposto da: GAGLIARDI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIALORETTA ZINGHINI'; - ricorrente - contro UFFICIO TERRITORIALE per il GOVERNO di REGGIO CALABRIA; - intimato - avverso la sentenza n. 1302/2017 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 12/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE Massimiliano Gagliardi aveva proposto appello contro la sentenza del Giudice pace di Locri n. 331/2016, con la quale era stata rigettata l'opposizione da egli proposta avverso il verbale che gli aveva contestato la violazione dell'art. 214, comma 8, del codice della strada, per avere guidato la propria autovettura sottoposta a fermo amministrativo. L'appello è stato respinto dal Tribunale di Locri con sentenza n. 1302/2017. Avverso quest'ultima sentenza Massimiliano Gagliardi ha proposto ricorso per cassazione. Con provvedimento n. 15582/2019 questa Corte, constatato che il ricorso è stato notificato alla controparte presso l'Avvocatura distrettuale invece che presso l'Avvocatura generale dello Stato, ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso, rinnovazione alla quale il ricorrente ha tempestivamente provveduto.

L'intimato ufficio territoriale per il governo dì Reggio Calabria non ha proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia "la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 360, n. 3 c.p.c. con riferimento alla norma contenuta nell'art. 3 della I. n. 689/1981, attesa la violazione da parte della pubblica amministrazione della norma contenuta nell'art. 6 d.m. 503/1998".

b) Il secondo motivo contesta "la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 360, n. 5 c.p.c., con riferimento alle deduzioni difensive concernenti l'assenza di colpa in capo al ricorrente per effetto della inosservanza, da Ric. 2018 n. 16209 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -2- parte della pubblica amministrazione, della norma contenuta nell'art. 6 del d.m. n. 503/1998". I due motivi, richiamando i parametri di cui al n. 3 e al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., lamentano che il Tribunale non abbia considerato superata la presunzione di colpevolezza di cui all'art. 3 della I. 689/1981.

I due motivi sono inammissibili in quanto focalizzano le censure sulla mancata considerazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6 del d.m. 503/1998, che pone a carico del concessionario l'onere della cancellazione dell'iscrizione del fermo amministrativo e non considerano come il Tribunale, indipendentemente dalla spettanza dell'onere della cancellazione dell'iscrizione, abbia ritenuto che il ricorrente non aveva provato di aver agito in assenza di colpevolezza, non avendo verificato - prima della contestazione dell'infrazione oggetto del presente giudizio e quindi prima di mettersi alla guida del veicolo - la sussistenza di tutti i presupposti di legge e in particolare l'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo (circa la necessità per il trasgressore di dimostrare di avere agito senza colpa v., da ultimo, Cass.11777/2020).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l'intimato svolto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2018 n. 16209 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -3-

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 2 dicembre 2020. 'dente uigi Gio an Lomba d R