Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal after transaction, extinguishing proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal declaration of withdrawal. The appellant had previously failed to notify necessary parties, leading to an order to integrate the adversarial proceedings, which was subsequently ignored. The court accepted the withdrawal as valid under the Civil Procedure Code, noting the parties had not defended themselves in the appeal stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; The withdrawal of the appellant extinguishes the proceedings if the necessary parties are not integrated and the appellant declares lack of interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13798-2018 proposto da: MANCUSO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro ZITELLI ANTONIO, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 246/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE L'avvocato Antonino Mancuso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 25 ottobre 2017 n. 246, con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta, dichiarata la nullità dell'atto di appello per difetto dello ius postulandi in capo all'avvocato Mancuso, confermava la sentenza impugnata e poneva le spese del giudizio a carico di quest'ultimo.
Il ricorso per cassazione è stato notificato nei confronti di Antonino Zitelli e di Unicredit Management Bank s.p.a., che non hanno proposto difese. Con provvedimento n. 25301/2019 questa Corte, constatato che il ricorso non era stato notificato ad Antonino Iannitello, Maria Miano, Salvatore Giovanni Toscano e Piera Lucilla Iannitello, parti necessarie del giudizio, ha ordinato di integrare il contraddittorio con i medesimi entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ordine che non è stato adempito dal ricorrente.
Con atto datato 11 novembre 2020, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto vi è stata una transazione, e di non avere pertanto provveduto a integrare il contraddittorio; ha così dichiarato di rinunciare ai sensi dell'art. 390 c.p.c. agli atti del presente giudizio. CONSIDERATO CHE L'atto di rinuncia risponde ai requisiti previsti dall'art. 390 c.p.c. e va pertanto dichiarata l'estinzione del processo. Nulla viene disposto in punto spese non essendosi gli intimati difesi nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Ric. 2018 n. 13798 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -2- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 2 dicembre 2020. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma