Ordinanza — n. 25699/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 10905-2018 proposto da: ESPOSITO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DE SARNO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI MONDA; - ricorrente - contro GEMMA MAURO; - intimata - avverso la sentenza n. 1734/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/05/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Antonio Esposito ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli 10 maggio 2010 n. 1734, con atto notificato il 29 marzo 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25699/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 21874/2019, secondo cui "l'art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l'accoglimento, da parte Ric. 2018 n. 10905 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -2- del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l'effetto sospensivo soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice", il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per tardività.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10905-2018 proposto da: ESPOSITO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DE SARNO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI MONDA; - ricorrente - contro GEMMA MAURO; - intimata - avverso la sentenza n. 1734/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/05/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Antonio Esposito ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli 10 maggio 2010 n. 1734, con atto notificato il 29 marzo 2018.
La sentenza impugnata era stata impugnata per revocazione e la revocazione è stata decisa con sentenza, della medesima Corte d'appello di Napoli, n. 274 del 19 gennaio 2018. Con provvedimento n. 24191/2019 questa Corte ha constatato che preliminare all'esame del ricorso era la determinazione della tempestività della sua proposizione; che dagli atti a disposizione del Collegio non risultava né la data della comunicazione della sentenza che si è pronunciata sulla revocazione, né la data della proposizione dell'istanza di sospensione del termine per proporre il ricorso in cassazione; che, d'altro canto, era stata rimessa alle sezioni unite della Corte la questione della determinazione della decorrenza del termine iniziale del decorso del periodo di sospensione.
La Corte ha quindi rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di revocazione e l'indicazione da parte della cancelleria della Corte d'appello di Napoli della data di comunicazione della sentenza che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione. L'intimata Gemma Mauro non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Il Collegio rileva che dall'esame del fascicolo d'ufficio il termine per la proposizione del ricorso per cassazione è stato sospeso dal giudice della revocazione all'udienza del 5 luglio 2017.
Alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 21874/2019, secondo cui "l'art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l'accoglimento, da parte Ric. 2018 n. 10905 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -2- del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l'effetto sospensivo soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice", il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per tardività.
Nulla viene disposto in relazione alle spese, non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 2 dicembre 2020. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, . 22 SU, 202! IL FUNZIO •