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Ordinanza — n. 25698/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against port authority fine for fishing vessel leaving port on Sunday.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25698/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Domenico Carpano's appeal against a fine imposed by the Port of Termoli for leaving the harbor on a Sunday. Carpano argued that the port authority exceeded its powers by banning all navigation during the holiday period, not just fishing activities, and claimed procedural violations regarding the immediate contestation of the violation. The court found these arguments manifestly unfounded, ruling that the port commander's order to restrict traffic on Sundays was a legitimate exercise of regulatory authority and that the lower court correctly interpreted the specific prohibition on trawling.

Regesto Legislator

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Art. 1 ordinanza Capitaneria del porto; Art. 14 legge 689/1981: The port authority's power to regulate traffic includes the ability to restrict navigation on specific days, and a general ban on fishing-related activities does not constitute an excessive extension of power when regulating port traffic.

Parole chiave

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port authority regulation fishing vessel navigation Sunday holiday ban excessive power claim administrative fine appeal libertà di navigazione disposizioni transitorie in materia marittima violazione del divieto d'entrata

Disposizioni normative citate

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Art. 1 of the Ordinance n. 14/2005 of the Port of Termoli
1, comma 2, del d.lgs. 153/2004, 3 e 4 del d.m.
Art. 14 of Law 689/1981
Il secondo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 14 della legge 689/1981", in relazione alla mancata contestazione immediata della violazione, omissione "che non ha permesso al ricorrente di difendersi, dimostrando Ric.
Art. 1, paragraph 2 of D.Lgs. 153/2004
1, comma 2, del d.lgs. 153/2004, 3 e 4 del d.m.
Art. 3, paragraph 4 of the Decree of July 30, 2009
Art. 1174 of the Navigation Code
Art. 3, paragraph 3 of the Decree of January 26, 2012
Art. 13, paragraph 1-quater of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un., n. 3936/2012
sez. un., n. 3936/2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29588-2017 proposto da: CARPANO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE 109, presso lo studio dell'avvocato DONATO MONDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO ATTANASIO; - ricorrente - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- CAPITANERIA DEL PORTO DI TERMOLI; - intimato - avverso la sentenza n. 173/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 4/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. r PREMESSO CHE Il ricorso è rivolto avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso 4 maggio 2017, n. 173, che ha accolto l'appello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Larino di primo grado, ha rigettato il ricorso fatto valere da Domenico Carpano e ha confermato l'ordinanza n. 34/2010. Il provvedimento gli aveva ingiunto il pagamento di euro 1.050 per violazione dell'art. 1 dell'ordinanza della Capitaneria del porto di Termoli, avendo lasciato il porto di Termoli nella fascia oraria compresa tra le ore 24 del venerdì e le ore 24 della domenica.

CONSIDERATO CHE I. Sono quattro i motivi in cui è articolato il ricorso.

1) Il primo motivo contesta "omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 112, 132 e 346 c.p.c.", per avere la Corte d'appello omesso di esaminare "gli ulteriori profili di illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione, già sollevati in primo grado e ritualmente riproposti in appello, ma assorbiti dalla pronuncia favorevole al ricorrente". Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità: si lamenta infatti il mancato esame di "tutti gli altri motivi di opposizione", ma tali motivi non vengono identificati; d'altro canto la riproposizione in appello dei medesimi è stata generica ("tutti gli altri motivi di illegittimità enunciati nel ricorso del 24 aprile 2010 introduttivo dell'opposizione, ai quali l'appellato si riporta").

2) Il secondo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 14 della legge 689/1981", in relazione alla mancata contestazione immediata della violazione, omissione "che non ha permesso al ricorrente di difendersi, dimostrando Ric. 2017 n. 29588 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -2- subito ai militari che l'equipaggiamento del natante non consentiva lo svolgimento della pesca a strascico". Il motivo è manifestamente infondato, trovando applicazione il principio enunciato per la circolazione dei veicoli dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a fronte dell'indicazione dell'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile nei modi regolamentari, non sussistono margini di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione; "ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l'immediata contestazione delle violazioni" (Cass. sez. un., n. 3936/2012).

3) Il terzo motivo lamenta "violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. 153/2004, 3 e 4 del d.m. politiche agricole alimentari e forestali del 30 luglio 2009, 62 e 1174 del codice della navigazione", avendo l'ordinanza della Capitaneria del porto, emessa per eccesso di potere - nella forma sintomatica dello sviamento - interpretato estensivamente il divieto di "attività di pesca a strascico nei giorni festivi, fino a ricomprendervi quello di navigazione, impedendo alle imbarcazioni il transito nel porto". Il motivo è manifestamente infondato, essendo l'ordinanza del comandante del porto riconducibile al legittimo esercizio dei suoi poteri di regolamentazione del traffico portuale.

Ric. 2017 n. 29588 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -3- 4) Il quarto motivo fa valere "violazione o falsa applicazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14/2005 della Capitaneria del porto di Termoli e 3, comma 3 del d.m. politiche agricole alimentari e forestali del 26 gennaio 2012", circa l'erronea interpretazione dell'ordinanza del comandante del porto, che impedirebbe ai natanti muniti di doppia licenza di transitare nel porto nei giorni festivi. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato l'ordinanza parlando di esercizio della "pesca", quando nel testo si parla di "pesca a strascico", quando invece il punto sottolineato dalla Corte è un altro, ossia che l'effettivo esercizio della pesca (a strascico) non è elemento costitutivo del divieto previsto dall'ordinanza.

II. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla viene disposto in punto spese, non essendosi l'intimato difeso nel giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2017 n. 29588 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -4- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 2 dicembre 2020. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, -