Cassation court allows appeal against inadmissibility ruling regarding state-funded legal aid admission request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal against the Rome Court of Appeal's decision declaring the opposition inadmissible. The appellant had requested state-funded legal aid after being rejected by the Bar Council, and the lower court incorrectly treated this as a third-instance appeal rather than a first-instance admission request. The Court ruled that the opposition under Article 170 of DPR 115/2002 was the correct remedy for the initial denial of state aid, not an appeal against an already final administrative act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15, ultimo comma, d.lgs. 150/2011; Art. 170 d.p.r. 115/2002: The remedy of opposition under Article 170 of DPR 115/2002 applies to the first-instance decision denying admission to state-funded legal aid, not to a hypothetical third-instance appeal against a non-existent final administrative act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27357-2019 proposto da: OKOEGUALE EHIS BRIGHT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso l'ordinanza 304/2018 R.G. della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Il ricorrente, a seguito del rigetto da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma della sua istanza di ammissione al patrocinio dello Stato in relazione alla proposizione del ricorso per Cassazione, ha presentato domanda di ammissione alla Corte d'appello di Roma.
La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda e avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.p.r. 115/2002. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata il 15 luglio 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione. Contro quest'ultima l'ordinanza Okoeguale Ehis Bright ricorre per cassazione. L'intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e/o mancata applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 84, 127 e 170 d.p.r. 115/2002, ex art. 360, n. 3 c.p.c.".
Il motivo è manifestamente fondato. La Corte d'appello ha ritenuto di dichiarare inammissibile il ricorso per opposizione "non essendo l'ordinanza sub iudice emessa, come nel caso di specie, ex art. 15, ultimo comma, d.lgs. 150/2011, autonomamente appellabile, per non instaurare un terzo giudizio di merito". Qualificando la prima istanza proposta dal ricorrente quale opposizione decisa ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, d.lgs. 150/2011, la Corte d'appello non ha considerato che non si trattava di un giudizio di opposizione, ma di una prima istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formulata a seguito del diniego da parte del Consiglio dell'ordine, cosicché, correttamente, il ricorrente ha impugnato la declaratoria di inammissibilità con ricorso per opposizione ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n. 115/2002 (circa la necessità di utilizzare l'opposizione ex art. 170 del d.p.r. n. 115/2002 quale rimedio avverso il Ric. 2019 n. 27357 sez.
M2 - ud. 04-11-2020 -2- provvedimento di diniego del patrocinio statale cfr., ad esempio, Cass.6068/2019). Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 4 novembre 2020. idente ni Lomba DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma ' --1-1SE