Cassation court allows taxpayer appeal against tax authority's notice of default under D.Lgs. 546/1992 Art. 19.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the regional tax commission's dismissal of a taxpayer's appeal against a notice of default. The court held that such notices are independently appealable under Article 19 of D.Lgs. 546/1992 regardless of the issuing entity. Consequently, the lower decision was quashed and remanded for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50: Notices of default are independently appealable acts subject to the jurisdiction of tax commissions, irrespective of the issuing authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36892-2019 proposto da: LA CORTE EN. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell'avvocato DANIELA GIAMPORTONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO DI MARIA; - ricorrente - contro COMUNE di SANTA MARGHERITA LIGURE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO DI LESINA 35, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CORATELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO SARTESCHI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 499/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. FATTO e DIRITTO Considerato che: La società La Corte EN. S.r.l. ,già Companie d'Hotellerle Suisse s.r.l. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi .avverso la sentenza nr 499 /2019 emessa dalla CTR della Liguria che confermava il rigetto dell'appello proposto avverso la pronuncia della CTP di Genova che aveva ritenuto inammissibile il ricorso della contribuente nei confronti del Comune di Santa Margherita Ligure avente ad oggetto l'impugnativa di un avviso di mora Tarsu anno 2011 ritenendo che il provvedimento in questione non rientrasse fra quelli impugnabili ai sensi dell'art 19 del DLGS 1992 nr 546 L'intimata si è costituita.
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art 360 ,primo comma nr 4 e la violazione e falsa applicazione dell'art 19 del Dlgs 546/1992. Si osserva al riguardo che l'avviso di mora rientra tra quelli previsti dall'art 19 a prescindere dall'ente emittente . Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell'art 360,primo comma nr 5 e la nullità della sentenza ai sensi dell'art 360,primo comma nr 4 c.p.c. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 25 comma secondo del DPR 602/1973 in relazione all'art 360, primo comma nr 3 e 4 c.p.c.
Il primo motivo è fondato con l'assorbimento dei restanti. In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 366 c.p.c.per mancanza di autosufficienza Il motivo nei termini in cui è stato dedotto contiene una chiara individuazione della questione di diritto oggetto di contestazione e con essa della relativa doglianza Ciò posto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, prevede espressamente l'impugnabilità dell'avviso di mora, che attualmente si identifica nell'intimazione di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art.
50. Questa Corte ha affermato che 'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento "ex" D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 19 (Cass. S.U. n. 8279 del 2008)". Giova, anche, ricordare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella dì pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa." (Cass. n. 1144/2018, S.U. n. 5791/2008).
La decisione della CTR , nel ritenere che l'avviso di mora comunicato alla contribuente non rientrasse fra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi del richiamato art 19 ;contrasta con il chiaro dettato normativo e con gli indirizzi sopra richiamati. La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR della Liguria che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Liguria,in diversa composizione per un nuov