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Ordinanza — n. 25684/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax on illicit income from joint account deposits without donor intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25684/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Stefano Conti's cassation appeal against a Regional Tax Commission decision regarding IRPEF taxation. The court held that deposits by one spouse into a joint account do not automatically constitute indirect donations absent proof of liberal intent at the time of transfer. Consequently, the illicit income derived from the spouse's exclusive funds remained taxable despite the taxpayer's subsequent civil liability for restitution.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 4 DPR 600/1973; Art. 360 cod. proc. civ.: Provenuti derivanti da fatti illeciti sono tassabili anche se il contribuente è condannato alla restituzione, salvo prova dell'animus donandi al momento del versamento.

Parole chiave

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illicit income taxation indirect donation presumption joint bank account spousal property rights animus donandi requirement tax liability restitution Cassation appeal dismissal imposizione dei coniugi

Disposizioni normative citate

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Art. 38 comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 14 comma 4 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 6 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
Art. 32 e 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
546 alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura C 13.200,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 345 cod. proc. civ
546 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2000, n. 7511
Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2000, n. 7511; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 24 ottobre 2019, n. 27357
7511; Cass., Sez. 6^-5, 24 ottobre 2019, n. 27357).
Cass., Sez. 2^, 12 novembre 2008, n. 26983
Cass., Sez. 2^, 12 novembre 2008, n. 26983; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 28 febbraio 2018, n. 4862
26983; Cass., Sez. 2^, 28 febbraio 2018, n. 4862).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32875/2019 R.G., proposto DA 5 Conti Stefano, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ranone, con studio in Firenze, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giuseppe Valvo, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 4 aprile 2019 n. 596/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 aprile 2021/. dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Conti Stefano ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 4 aprile 2019 n. 596/05/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 2010, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Prato il 2 dicembre 2016 n. 208/01/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la somma di cui il contribuente si era indebitamente appropriato in danno del coniuge (mediante prelevamento dal conto corrente cointestato, dopo il versamento di danaro appartenente in via esclusiva a quest'ultimo) costituisse provento illecito assoggettabile a tassazione.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza, il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o errata applicazione degli artt. 38, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 14, comma 4, della Legge 24 dicembre 1993 n.537, 1854, 2697, 2728 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la somma versata dal coniuge sul conto corrente cointestato al contribuente non potesse far presumere la donazione indiretta della metà a suo favore.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o errata applicazione degli artt. 32 e 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 153 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'amministrazione finanziaria potesse produrre ulteriore documentazione. RITENUTO CHE:

1. Ragioni di priorità logica impongono di invertire l'ordine di prospettazione nell'esame dei motivi, avendo il secondo carattere pregiudiziale rispetto al primo. 1.1 II secondo motivo è infondato. 1.2 Nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2018, n. 29087; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29393; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6158; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, 6841). 1.3 In ogni caso, nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 25 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti; ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26115;

Cass., Sez. 6"- 5, 14 aprile 2021, n. 9857). 1.4 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva correttamente consentito all'amministrazione finanziaria di produrre taluni documenti (ivi compresa la sentenza depositata dal Tribunale di Firenze il 9 gennaio 2017 n. 44, con la quale il contribuente era stato condannato al risarcimento dei danni subiti dal coniuge in dipendenza dell'appropriazione indebita in questione), il cui deposito era stato considerato tardivo e, quindi, inammissibile nel giudizio di primo grado. Difatti, la maturata (e rilevata) preclusione alla produzione di tali documenti nel giudizio di primo grado non poteva impedirne la rituale acquisizione nel giudizio di secondo grado.

2. Anche il primo motivo è infondato. 2.1. In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, devono essere assoggettati a tassazione anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati o se in capo all'autore del reato sussisteva l'intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio, ma di riversarle a terzi (tra le altre:

Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2000, n. 7511; Cass., Sez. 6^-5, 24 ottobre 2019, n. 27357). 2.2 Peraltro, anche sul piano strettamente civilistico, il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all'altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità. Difatti, l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (in termini:

Cass., Sez. 2^, 12 novembre 2008, n. 26983; Cass., Sez. 2^, 28 febbraio 2018, n. 4862). Per cui, in assenza di circostanze univocamente suffraganti l'immanenza di uno spirito liberale, il mero versamento da parte del coniuge di danaro personale sul conto corrente cointestato al contribuente non era idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro quota a quest'ultimo. 2.3 Nella specie, secondo l'accertamento fattone dal giudice di appello, il contribuente era stato condannato dal giudice civile al risarcimento dei danni subiti dal coniuge per l'arbitraria appropriazione della somma depositata sul conto corrente cointestato, che era stata perciò considerata provento derivante da fatto illecito, non essendo stato ravvisato alcun indizio dell'esistenza di un animus donandi al momento del versamento del danaro di sua esclusiva pertinenza.

Né gli elementi controdedotti dal contribuente (con particolare riguardo alla successiva stipulazione - insieme al coniuge - di contratti di investimento mobiliare in collegamento al conto cointestato) sono idonei a sovvertire tale conclusione. Difatti, lo spirito di liberalità può essere desunto da circostanze contestuali, ma non anche da circostanze successive (che possono, al più, confermarlo) all'atto qualificabile alla stregua di donazione indiretta.

3. Valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso non può che essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura C 13.200,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma